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CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

 

riferimento DLG 21.11.2005 n.286

Per la guida di veicoli adibiti ad usi professionali, oltre alla patente di guida occorre aver conseguito e in corso di validità

il CQC - CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE per chi conduce veicoli per la professione di TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C - CE - D -DE           Il CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionale KC e KD precedentemente previsti in esenzione per i conducenti titolari di patente di guida alla data del 9 settembre 2008 o 2009. TERMINI DI APPLICAZIONE

Mentre il CAP tipo KA e KB rimane per la guida di

con patente A: Motoveicoli di massa complessiva fino a 1.3t adibiti a servizio pubblico di piazza o a noleggio con conducente;

con patente B: Taxi, autovetture e motoveicoli oltre1.3t da noleggio con conducente.

Deroghe a conducenti di veicoli:

  • la cui velocità massima non supera 45 km/h

  • ad uso Forze armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze respons. del mantenimento dell'ordine pubblico o messi a loro disposizione, utilizzati per missioni di emergenza o salvataggio;

  • utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri e/o merci o trasporto di materiale o attrezzature utilizzati nell'esercizio della propria attività (a condizione che la guida del veicolo non sia attività principale);

  • utilizzati per lezioni di guida;

  • utilizzati e sottoposti a prove su strada per riparazione o manutenzione o scopo di perfezionamento nuovi o trasformati;

 

Criteri di rilascio - corsi - scadenze - rinnovi - conversioni - esenzioni dall'obbligo di qualificazione iniziale sono fissati con apposito decreto dirigenziale.

 

CIRCOLARE N. 29092/23.18.03 DEL 27/03/2007-

Sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti provvedimenti emanati
in attuazione del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha, tra
l’altro, recepito la direttiva 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti
professionali:
• decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 recante "Enti per la formazione
dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d’esame per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente";
• decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371
"Rilascio della carta di qualificazione del conducente";
• decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 372,
recante "Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente".
In particolare, la sopracitata direttiva introduce, per i conducenti che effettuano trasporti
professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e
D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si
consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il
relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.
La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD di cui all’art.
116, comma 8, del codice della strada e dell’art. 311 del relativo regolamento.
Coerentemente, quindi, con tale previsione è stato previsto, come di seguito verrà
illustrato, un regime transitorio durante il quale i titolari di patente di guida della
categoria C e CE ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KD potranno
ottenere il rilascio della CQC, per documentazione, senza obbligo di sostenere il relativo
esame.
1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle
forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro
disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in
circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente
di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non
commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non
costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai
conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.

2. Conseguimento della carta di qualificazione del conducente
Ai sensi dell’art. 15 del D. L. vo 286/2005, la CQC è rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone
o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al
trasporto di persone, di merci o a entrambi.
Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità, cui si viene ammessi previa
frequenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla
guida di veicoli.
Il programma del corso di formazione iniziale è stabilito all’art. 6 del D.M. 7 febbraio
2007, in corso di pubblicazione. Detto corso prevede un programma comune per i titolari
di tutte le patenti di guida e due parti speciali, una dedicata agli aspiranti al
conseguimento della CQC per il trasporto di cose, ed una per la preparazione al
conseguimento della CQC per il trasporto di persone.
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di persone che già hanno
conseguito la CQC per il trasporto di cose, per poter essere ammessi agli esami dovranno
frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art 6,
comma 2, lettera b) del D.M. 7 febbraio 2007).
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di cose che già hanno conseguito la
CQC per il trasporto di persone, per poter essere ammessi agli esami dovranno
frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art 6,
comma 2, lettera c) del D.M. 7 febbraio 2007). Ulteriore riduzione del programma del corso di formazione iniziale è prevista per i candidati al conseguimento della CQC che già sono titolari dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore. In tal caso detti candidati dovranno frequentare esclusivamente la parte generale del corso di formazione
iniziale (art 6, comma 2, lettera a) del D.M. 7 febbraio 2007).
Per essere ammesso all’esame il candidato deve presentare all’Ufficio Motorizzazione
civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il
corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione
della domanda;
b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami
per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);
c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla
domanda)
d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla
CQC).
Nel caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di pagamento di cui al punto d) può
essere restituita al candidato che potrà utilizzarla per una successiva istanza.
L’esame si svolge presso l’Ufficio Motorizzazione civile presso cui il candidato ha
presentato domanda di conseguimento della CQC.
L’esame, consta di due prove, entrambe di durata di centoventi minuti; la prima, di
carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici al tipo di autorizzazione
che il candidato intende conseguire. Entrambe le prove si svolgono tramite questionario
: i
candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera "V" o "F" a seconda che considerino
quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata se il numero di risposte
errate è, al massimo, di sei.
L’art. 13 del D.M. 7 febbraio 2007 stabilisce una procedura d’esame provvisoria, in attesa
che il Dipartimento per i trasporti terrestri elabori i quiz d’esame per il conseguimento
della CQC
. Durante il periodo transitorio, dunque, l’esame è svolto in forma orale
congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri appartenenti
all’area C, ovvero all’area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento
delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all’area tecnica.
La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe le prove. L’esito
negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale di non idoneità all’esame
ed il candidato dovrà ripetere entrambe le prove per conseguire la CQC
La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di idoneità del candidato.
Per la predisposizione delle CQC da consegnare ai candidati risultare idonei, si rinvia al
manuale operativo predisposto dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Nulla osta o autorizzazioni per svolgere corsi per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente

I corsi di formazione iniziale e periodica possono essere svolti:a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) dai centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che
svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti;
c) dagli enti che hanno maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni
di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia
di autotrasporto, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7 febbraio 2007.
Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, per svolgere i corsi devono
ottenere il nulla osta da parte del SIIT trasporti competente per territorio, secondo la
disciplina di cui all’art. 2 del D.M. 7 febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di nulla osta deve essere presentata, in bollo, al Direttore del SIIT
su modello conforme a quello previsto all’allegato 1 al D.M. 7 febbraio 2007.
Gli enti di cui al precedente punto c) possono operare esclusivamente previo rilascio di
autorizzazione da parte della scrivente Direzione Generale, ai sensi all’art. 3 del D.M. 7
febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di autorizzazione deve essere presentata, in bollo, al Direttore
Generale per la Motorizzazione su modello conforme a quello previsto all’allegato 2 al
citato D.M. 7 febbraio 2007.
Sia i SIIT che la Direzione Generale per la Motorizzazione si avvarranno, per la verifica
dei requisiti necessari per ottenere il rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta, delle
visite ispettive svolte dai funzionari degli Uffici Motorizzazione civile territorialmente
competente.
In particolare, le autoscuole, i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione
devono dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti nel D.M. 7 febbraio 2007:
a) per quanto concerne i locali:
- un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano
disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per
l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di
superficie dell’aula. L’altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
- servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
b) il seguente materiale didattico:
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) con le segnalazioni
stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti i dispositivi per
ridurre l'inquinamento atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli interventi di
primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti diraffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa
d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli
autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di
raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una
ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti il
motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e
gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli
organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei
rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa,
compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
Tutto il materiale didattico di cui al comma 2, può essere sostituito con supporti
audiovisivi o multimediali.


c) veicoli:
c1) le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica devono avere i seguenti
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:
c.1.1) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi,
lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri
capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre
di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché
del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
c.1.2) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un
rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa
limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva
pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i
veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e
devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la
marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle del trattore;
c.1.3) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari
o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80
km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
c.1.4 un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c),
combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250
chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri;
c2) gli enti di formazione devono dimostrare la disponibilità dei veicoli di cui al
punto c1); nel caso in cui un ente intenda fruire di veicoli in comodato, alla
richiesta di autorizzazione deve essere allegato il contratto di comodato - registratoai sensi delle norme vigenti - in cui è indicato espressamente il veicolo o i veicoli
che il comodante concede in disponibilità all’ente stesso.
c3) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia teorica che pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose possono disporre
solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.1) e c.1.2);
c4) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia teorica che pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone possono
disporre solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.3) e c.1.4);
d) per quanto concerne il personale docente:
- insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
- istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di
abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
- medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
- esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in
un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi
specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto. Sono equiparati
all’esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria che abbiano
conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per
l’autotrasporto di persone che di cose, nonché chi ha svolto per almeno tre anni
negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione
connessi all’attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può essere attestato anche per
mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
Ogni variazione intervenuta nell’organico del personale docente o del parco veicolare
deve essere tempestivamente comunicato all’autorità che ha rilasciato il nulla osta o
l’autorizzazione a svolgere i corsi, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 12,
comma 4 del D.M. 7 febbraio 2007

4. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale

L’autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l’ente autorizzato hanno l’obbligo di
comunicare per iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell’avvio di
ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.
Scopo della suddetta comunicazione risiede nella necessità, per l’Ufficio, di avere un
riscontro cartaceo dell’organizzazione di ogni singolo corso, per effettuare i necessari
controlli ispettivi.
Gli Uffici Motorizzazione civile effettueranno le ispezioni per verificare l’effettivo, regolare
e corretto svolgimento dei corsi. L’attività ispettiva può essere svolta, su incarico del
Direttore dell’Ufficio, da funzionari appartenenti almeno all’area B, posizione economica
B3. Eventuali anomalie evidenziate durante tali ispezioni devono essere comunicate
sollecitamente al SIIT competente, ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazioneche, adotteranno, ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti di cui all’art. 12
del D.M. 7 febbraio 2007.
Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 7 febbraio 2007, gli Uffici Motorizzazione civile possono
chiedere agli organi di polizia di svolgere le ispezioni per l’accertamento della regolare
esecuzione dei corsi per il conseguimento della CQC.
Per consentire un’adeguata attività ispettiva anche nella fase delle esercitazioni pratiche,
nella comunicazione di avvio del corso deve anche essere indicato il calendario delle
lezioni pratiche, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Al
riguardo, l’art. 6, comma 1, del D.M. 7 febbraio 2007 prevede che nell’ambito delle ore di
lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non
muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di
autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di
conducente.
Le date di recupero delle lezioni sia teoriche che pratiche, cui gli allievi sono risultati
assenti devono essere comunicate all’Ufficio motorizzazione civile competente entro il
primo giorno lavorativo successivo alla fine del corso ordinario. Ai sensi di quanto
previsto all’art. 6, comma 4, tutte le lezioni di recupero devono aver luogo entro un mese
dalla fine del corso ordinario. Secondo la previsione di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. 7
febbraio 2007, alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza,
di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti specialistici relativi al trasporto di
merci o al trasporto di persone. L’allievo assente per un numero di ore superiore a
ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all’esame, deve dimostrare di aver
recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario. L’allievo assente
per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l’intero corso per poter essere
ammesso all’esame. È obbligatoria la frequenza alle 20 ore di esercitazioni di guida.
Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine
del corso ordinario.

5. Svolgimento dei corsi di formazione periodica
Il rinnovo quinquennale della CQC è subordinato alla frequenza di un corso di formazione
periodico di trentacinque ore, in cui vengono trattate le materie indicate all’art. 11 del
D.M. 7 febbraio 2007.
Conformemente a quanto prescritto per i corsi di formazione iniziale, l’autoscuola, il
centro di istruzione automobilistica o l’ente autorizzato hanno l’obbligo di comunicare per
iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell’avvio di ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.
I corsi di formazione periodica si svolgono presso le sedi delle autoscuole, dei centri di
istruzione automobilistica o degli enti autorizzati. L’art. 2, comma 2 del D.M. 7 febbraio
2007, consente lo svolgimento dei corsi in parola anche presso aziende esercenti servizi
automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o
locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità.
La richiesta di autorizzazione a svolgere corsi di formazione periodica presso la sede
designata dalle aziende sopra menzionate deve essere proposta alla scrivente Direzione
Generale. Le aziende in questione devono disporre dei locali e materiale didattico di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. 7 febbraio 2007.
Nel caso in cui il corso di formazione è svolto utilizzando sistemi multimediali, ilresponsabile dell’autoscuola o dell’ente deve allegare alla comunicazione di avvio del
corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta che il corso è svolto in conformità ai
programmi stabiliti all’art. 11 del D.M. 7 febbraio 2007.
Per svolgere corsi con sistemi multimediali, gli enti devono disporre di almeno cinque
postazioni personal computer. Ogni allievo firmerà sul registro di frequenza l’orario di
inizio e di fine lezione. Il responsabile del corso vigilerà sull’effettiva frequenza.
Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola, il centro di istruzione
automobilistica o l’ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza e comunicano,
tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del
corso al competente Ufficio Motorizzazione civile, l’elenco di coloro che hanno frequentato
il corso secondo le istruzioni che saranno fornite dal CED del Dipartimento per i trasporti
terrestri). L’Ufficio Motorizzazione civile che riceve l’elenco procede, entro sette giorni
lavorativi dalla ricezione dell’elenco, all’emissione di una carta di qualificazione del
conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente è
subordinato al ritiro della CQC da rinnovare (ovvero all’acquisizione di una copia di
eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa), nonché alla
presentazione di una domanda redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente.
La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della
precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della
carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla
scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre
dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso.
 

6. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione
L’art. 17 del D. L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per
documentazione, in esenzione, dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di formazione
iniziale e di sostenere l’esame.
In particolare, possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:
a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto
del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, del
certificato di abilitazione professionale di tipo KD
;
b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto
del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, della
patente di guida della categoria C ovvero C+E
;
c) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in
Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla
data di entrata in vigore del presente decreto del Capo del Dipartimento dei
trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371.
Per quel che concerne il rilascio per documentazione, l’art. 2 del decreto del Capo delDipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 stabilisce il seguente
calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il
rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi
esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi
dalla data di entrata in vigore del citato decreto;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla
data di entrata in vigore del citato decreto;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dopo nove
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

La "calendarizzazione" è stata prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli
Uffici Motorizzazione civile.
Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio
della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo
restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2007
non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3,
del D.M. citato).
Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione
dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale ed il relativo esame, la
scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano
al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose
(ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1
ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di
cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

7. Duplicato della carta di qualificazione del conducente
Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere
del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione.
Il conducente ha, inoltre, l’obbligo di richiedere il duplicato della CQC nel caso in cui, a
qualsiasi titolo, richieda il duplicato della patente di guida. Tale esigenza nasce dal fatto
che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida.
La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad un Ufficio
Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente.La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.
Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre è in corso
la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al
previo rilascio della patente.
La richiesta di duplicato della CQC, in caso di richiesta di duplicato della patente di guida
dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C,
allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente.

8. Estensione del sistema della patente a punti alla carta di qualificazione del conducente.
L’art. 23 del decreto legislativo 286/2005 estende il sistema dei punti anche alla CQC del
conducente nonché ai certificati di abilitazione professionale di tipo KB.
Il sistema del punteggio della CQC, nonché del CAP tipo KB è assolutamente analogo a
quello stabilito dall’art. 126 bis del codice della strada per la patente di guida.
Nel caso di azzeramento del punteggio della CQC o del CAP di tipo KB l’esame di revisione
è essere svolto da funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti, appartenenti all’area C, ovvero all’area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami
per il conseguimento delle patenti di guida. L’esame di revisione si svolge sull’intero
programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della CQC o del CAP.
In caso di esito negativo dell’esame di revisione della CQC o del CAP di tipo KB, tali
autorizzazioni sono revocate. La CQC ed il CAP di tipo KB sono altresì revocati in
qualunque caso di revoca della patente.
Stabilisce il comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007 che in caso di decurtazione dell’intero punteggio sia dalla carta di
qualificazione del conducente che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il
conducente sostiene l’esame di revisione secondo il programma previsto per il
conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha
commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di
punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa
decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge secondo il programma previsto
per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha
commesso l’ultima infrazione.
Come precisato dall’art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007, n. 372 possono svolgere corsi per il recupero punti della CQC e per il
certificato di abilitazione professionale di tipo KB le autoscuole, i centri di istruzione
automobilistica e gli enti autorizzati a svolgere corsi di formazione iniziale per il
conseguimento della CQC.Ai sensi dell’art. 5 del citato decreto, l’avvio del corso deve essere comunicato al
competente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso di almeno sette giorni. In tale
comunicazione sono indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.
Possono svolgere attività di docenza dei corsi per il recupero dei punti della CQC e dei
certificati di abilitazione professionale di tipo KB:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
b) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in
un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi
specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto. Sono equiparati
all’esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che
abbiano conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per
l’autotrasporto di persone che di cose, nonché i soggetti che hanno svolto, per
almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di
formazione connessi all’attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può essere attestato anche per
mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).

9. Termini di applicazione

L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n.
371 stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC
decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC
decorre dal 10 settembre 2009.

I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n.
371, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e
sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per
duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal
10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di
tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD successivamente alla data di
pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio
2007, n. 371, potranno condurre veicoli adibiti al trasporto persone fino al 9 settembre2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.

10. Informazioni conclusive
I decreti di attuazione del decreto legislativo 286/2005, entreranno in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con file avvisi
la scrivente Direzione darà comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti
in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI

DECRETO del Ministero dei Trasporti 20 marzo 2008 (GU n. 102 del 2-5-2008 )
 

Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente».


 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto in particolare l'art. 4 della direttiva 2003/59/CE che prevede l'esenzione dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di patente di guida della categoria D1, D1E, D e DE rilasciata al piu' tardi entro due anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioe', entro il 9 settembre 2008, e di patente di guida della categoria C1, C1E, C e CE. rilasciata al piu' tardi entro tre anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioe', il 9 settembre 2009;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita' per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007, recante disciplina in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in specie l'art. 2 che stabilisce i termini per il rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione dall'obbligo della frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame prevedendo che sono esonerati da detti obblighi i conducenti residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007;
Vista la nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008 della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della CommissionAe europea che rileva come l'imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva 2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali Stati membri avranno a disposizione un periodo piu' lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione iniziale»;

 

Decreta:


 

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» e' sostituito dal seguente: «La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e conducenti residenti:
a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C, CE;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 marzo 2008

Il capo del Dipartimento: Fumero

 

 

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