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Recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE

23 marzo 2001 (G.U. n. 132 del 9.6.2001)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA'

         Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

        Visto l'art. 406, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

        Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada  che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

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        Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada  che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

        Visto l'art. 77 del nuovo codice della strada  che dettando norme sul controllo di conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia;

        Vista la direttiva 80/780/CEE del Consiglio del 22 luglio 1980 , recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 5 gennaio 1981 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli;

        Vista la direttiva 78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre 1978 , concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed ai dispositivi di scappamento dei motocicli recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 5 maggio 1979 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979 come da ultimo emendata dalla direttiva 89/235/CEE  recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989 ;

        Vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992 , recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994  relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, nonché il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997  che introduce una rettifica alle disposizioni transitorie;

        Vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 , relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 266 del 18 agosto 1997, e la rettifica della direttiva stessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 21 del 26 gennaio 2000;

        Visto il protocollo d'intesa tra Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, ANCI, Coordinamento assessori alla mobilità dei comuni capoluogo delle aree metropolitane ed ANCMA sottoscritto in data 18 novembre 1999;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1

        1. Le disposizioni del presente decreto, si applicano:

a)

ai pneumatici;

b)

ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

c)

alle sporgenze esterne;

d)

ai retrovisori;

e)

alle misure contro l'inquinamento atmosferico;

f)

ai serbatoi di carburante;

g)

alle misure contro la manomissione;

h)

alla compatibilità elettromagnetica;

i)

al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scarico;

l)

ai dispositivi di attacco e di agganciamento;

m)

agli ancoraggi delle cinture di sicurezza ed alle cinture di sicurezza;

n)

ai vetri, ai tergicristalli nonchè ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento, di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

 

 

Art. 2

        1. Le procedure per la concessione dell'approvazione per i pneumatici, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, i retrovisori, i serbatoi di carburante, i dispositivi di scarico, le cinture di sicurezza ed i vetri di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote e dell'approvazione di un tipo di pneumatico, di un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa, di retrovisore, di serbatoio di carburante, di dispositivo di scarico, di cinture di sicurezza e di vetri, in quanto componenti, nonchè le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli e per la libera immissione sul mercato dei componenti, sono quelle stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994  di recepimento della direttiva 92/61/CEE .

        2. La procedura per la concessione dell'omologazione per quanto riguarda le sporgenze esterne, le misure contro l'inquinamento atmosferico, le misure contro la manomissione, la compatibilità elettro-magnetica, il livello sonoro ammissibile, i dispositivi di attacco dei rimorchi e di agganciamento delle carrozzette, gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, il tergicristallo e lavacristallo, i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote, nonchè le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994  di recepimento della direttiva 92/61/CEE .

 Art. 3

        1. E' riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni stabilite ai capitoli 1 (pneumatici), 2 (dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), 4 (retrovisori) e 11 (cinture di sicurezza) indicati nell'art. 6 del presente decreto e le prescrizioni stabilite dai sottoelencati regolamenti dell'ECE/ONU - consultabili sul sito Internet www.unece.org - nelle versioni vigenti alla data del 18 agosto 1997:

a)

regolamenti n. 30, 54, 64, 75, per quanto riguarda i pneumatici;

b)

regolamenti n. 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72, 82, per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

c)

regolamento n. 81 per quanto riguarda i retrovisori;

d)

regolamento n. 16 per quanto riguarda le cinture di sicurezza.

        2. Ai fini dell'equivalenza di cui al primo comma, le prescrizioni di installazione di cui ai capitoli 1 e 11 del presente decreto si applicano anche ai dispositivi approvati in conformità dei corrispondenti regolamenti ECE/ONU.

        3. Le approvazioni ed i marchi di approvazione rilasciati secondo le prescrizioni dei regolamenti di cui al comma 1 sono accettati in luogo delle approvazioni e dei marchi di approvazione corrispondenti rilasciati a norma del presente decreto.

Art. 4

        1. Le disposizioni del presente decreto sono di osservanza obbligatoria.

        2. L'applicazione delle disposizioni dei capitoli 5, 8, 9 indicati nell'art. 6 del presente decreto è rinviata in base alle indicazioni specifiche in essi contenute.

        3. In applicazione dell'art. 17 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 modificato dal decreto del 15 aprile 1997, a decorrere dal 18 giugno 2003, non sarà più possibile la prima immissione in circolazione dei veicoli indicati all'art. 1 del presente decreto sprovvisti del certificato di conformità CE.

 Art. 5

        Sono abrogati:

a)

il decreto del Ministro dei trasporti del 5 gennaio 1981  di recepimento della direttiva 80/780/CEE del Consiglio  concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli; tuttavia, i dispositivi già approvati a norma dell'allegato I del decreto sopra citato possono continuare ad essere utilizzati;

b)

il decreto del Ministro dei trasporti del 5 maggio 1979  di recepimento della direttiva 78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre 1978 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed ai dispositivi di scappamento dei motocicli;

c)

il decreto del Ministro dei trasporti del 14 giugno 1988, n. 385, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988 di recepimento della direttiva 87/56/CEE della Commissione  che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/1015/CEE ;

d)

il decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 di recepimento della direttiva 89/235/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico le due precedenti direttive.

        2. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, della direttiva 97/24/CE , le disposizioni della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, recepita con decreto legislativo 4 dicembre 1989, n. 476, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, cessano di applicarsi ai veicoli contemplati nel presente decreto.

Art. 6

        1. I capitoli sotto elencati ed i relativi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto:

a)

capitolo 1 - Pneumatici dei veicoli a motore a due o a tre ruote e loro montaggio;

b)

capitolo 2 - Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

c)

capitolo 3 - Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote;

d)

capitolo 4 - Retrovisori dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

e)

capitolo 5 - Misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o a tre ruote;

f)

capitolo 6 - Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

g)

capitolo 7 - Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli;

h)

capitolo 8 - Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due o a tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche;

i)

capitolo 9 - Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

l)

capitolo 10 - Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

m)

capitolo 11 - Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati;

n)

capitolo 12 - Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati.

        Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 23 marzo 2001

 p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: ANGELINI

Il Ministro della sanità: VERONESI

Il Ministro dell'ambiente: BORDON

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