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Vuoi sapere cosa fare per conseguire la PATENTE DI GUIDA di veicoli a motore ?

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

CIRCOLARE  Prot. n. MOT3/551/M310

Oggetto:
Esami di teoria per il conseguimento della patente di guida.

 

Roma, 12 febbraio 2003

Premesse

L'art. 121, sesto comma, del Codice della Strada consente che l'esame per il conseguimento delle patenti di guida di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa, se dotata di locali riconosciuti idonei allo scopo.  Tale facoltà, rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, va esaminata, anche secondo quanto affermato dalla II Sezione del Consiglio di Stato con parere reso il 28 aprile 1999, tenuto conto della compatibilità tra le, richieste che pervengono agli Uffici e la disponibilità dei funzionari esaminatori.
L'esigenza di garantire, su tutto il territorio nazionale, omogeneità di procedure atte ad assicurare alle sedute di esame  condizioni che diano le massime garanzie di oggettività e trasparenza, impone di regolamentare in via transitoria la materia come in appresso specificato. Il carattere transitorio della presente circolare è motivato dalla previsione di una completa riorganizzazione delle modalità di svolgimento degli esami di teoria caratterizzata dall'utilizzo estensivo delle tecnologie informatiche.

1.
Disposizioni operative per esami di patente di categoria A e B

Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria A e B possono essere svolti sia presso la sede degli  Uffici Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano richieste per trentasei candidati provenienti da un  minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi; ogni autoscuola dovrà presentare non meno di sei candidati.
A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati – ove richiesto – esami di guida nel limite di due per seduta.
Sedute "miste" pomeridiane con numero maggiore di esami di guida potranno essere concesse solo a condizione che la seduta esterna di teoria sia svolta - congiuntamente e nella medesima aula d'esame - da due esaminatori, ciascuno con il proprio verbale d'esame, e che sia richiesta per quarantotto candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi. Anche nella presente fattispecie ogni autoscuola dovrà presentare non meno di sei  candidati.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative degli uffici, nel caso di richiesta di sedute esterne antimeridiane 
(08.00 + 14.00) - ferme restando le altre condizioni sopra definite - il numero complessivo di candidati viene portato rispettivamente a quarantotto (in abbinamento a quattro guide) nel caso di esaminatore unico ed a settantadue (in abbinamento a dodici guide) nel caso di doppio esaminatore.
Sia in caso di esaminatore unico sia di doppio esaminatore, sia per le sedute pomeridiane che per quelle antimeridiane, la distribuzione dei candidati in ciascun turno d'esame di teoria dovrà essere conforme ai verbali trasmessi dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne  consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 20% rispetto al numero prenotato, non potranno richiedere sedute esterne all'Ufficio Provinciale per due mesi.

2.
Disposizioni operative per esami di patente di categorie superiori

Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria B+E, C, C+E, D e D+E possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano richieste per dodici candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi; ogni autoscuola dovrà presentare non meno di due candidati.
A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati - ove richiesto - esami di guida nel limite di due per seduta.
Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi  inferiore del 20% rispetto al numero prenotato, non potranno richiedere sedute esterne all'Ufficio Provinciale per due mesi.

3. Sede d'esame

Per sede esterna degli esami di teoria per il conseguimento delle patenti delle categorie di cui ai precedenti paragrafi si 
intendono i locali di una delle autoscuole che richiedono la seduta, ovvero i locali dei centri di istruzione, ovvero 
qualsiasi altro locale con caratteristiche adeguate all'espletamento degli esami di teoria e comunque giudicato idonee dal Direttore dell'Ufficio Provinciale.

4. Deroghe

La sede degli esami di teoria a questionario per il conseguimento delle patenti di categoria A e B per i candidati 
provenienti da autoscuole ubicate su isole minori può essere scelta dai Direttori dei competenti Uffici Provinciali in deroga alla presente circolare.
Le disposizioni di cui alla presente circolare non si applicano agli esami di teoria per il conseguimento di patenti di guida delle categorie A e B svolti mediante colloquio.

5. Altre disposizioni

Prima della distribuzione dei questionari, l'esaminatore - dopo aver proceduto, alla presenza dei candidati, all'apertura della doppia busta contenete i quiz ed il correttore e dopo aver verbalizzato detta attività - darà lettura delle avvertenze per la corretta compilazione delle schede d'esame di cui all'allegato 1 della presente circolare.
In particolare, l'esaminatore dovrà evidenziare ai candidati il contenuto della lettera "G" del citato allegato, con 
specifico riguardo alle responsabilità derivanti dall'uso di telefoni cellulari o di apparati ricetrasmittenti e chiederà che detti apparecchi vengano depositati, spenti, sul tavolo dell'esaminatore stesso.
Una copia delle istruzioni sarà affissa sulla porta dell'aula degli esami.

6. Entrata in vigore

Tutte le disposizioni di cui alla presente circolare entreranno in vigore a partire dal 31 marzo 2003.
La presente circolare integra le precedenti disposizioni in materia, ne abroga i contenuti in contrasto e, in particolare,  sostituisce la circolare prot. 4258/M310 del 30 dicembre 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo FUMERO


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ISTRUZIONI ED AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI TEORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLE CATEGORIE A E B

"A) Al candidato viene consegnato:
1. un questionario;
2. due pieghevoli dalle copertine verde e viola;
A fine seduta i pieghevoli dovranno essere riconsegnati senza che sui medesimi siano riportate scritte o annotazioni.

B) Prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti nella testata della scheda: 

la propria firma leggibile; 
le prime sei lettere del cognome e la prima del nome; 
i dati della marca operativa del foglio rosa. 
(La scheda priva della firma del candidato è nulla ed il candidato stesso è considerato respinto).

C) Il questionario contiene dieci domande ciascuna con tre risposte che potranno essere: 

tutte e tre vere; 
due vere ed una falsa; 
una vera e due false; 
tutte e tre false. 
Il candidato dovrà barrare esclusivamente con una croce, tracciata con due diagonali da un angolo ad un altro, in 
corrispondenza di ogni risposta, la lettera 'V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Non è 
assolutamente consentito annerire le caselle contenenti le lettere "V" o "F".

D) La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con penne a sfera con inchiostro blu o nero.
Nel caso terminasse l'inchiostro della penna inizialmente utilizzata, il candidato dovrà avvisare l'esaminatore che 
provvederà a verbalizzare l'uso di penna diversa.

E) Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

F) La risposta verrà considerata errata nei seguenti casi:

croce apposta in modo non chiaro ed inequivocabile, oppure apposta al di fuori delle caselle destinate alle risposte; 
croce mancante; 
croce apposta su entrambe le lettere "V" ed "F". 
altre modalità di contrassegno diverse dalla croce (es. annerimento della casella ovvero uso di altri segni per segnare la 
risposta). 
G) Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

consultare testi, fogli o manoscritti; 
comunicare con gli altri candidati; 
utilizzare matite o penne ad inchiostro simpatico o cancellabile; 
utilizzare altri fogli al di fuori della scheda fornita; 
allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame; 
utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione. In 
particolare i telefoni cellulari devono essere consegnati, spenti, all'esaminatore prima dell'inizio delle prove.
I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla 
prova d'esame. 
H) Non sono assolutamente ammesse correzioni sul questionario; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

I) Il tempo concesso per la compilazione del questionario è di trenta minuti.

L) Compilata la scheda, il candidato la inserisce nel modello 2112 MEC che consegnerà all'esaminatore.

M) La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.".
 
Ultimo aggiornamento: 17/02/2003
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