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Circolare Ministeriale - Conversione Patenti di guida Estere: Repubblica delle Filippine

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 6

Prot. n. 52601/23.18.01 - Roma, 16 Novembre 2006



Oggetto: Conversione di patenti di guida FILIPPINE.

 

Con nota n. 152/386295 del 23/10/2006 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo (All.1 - trasmesso in copia, per conoscenza, completo di allegati), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Filippine, è stato siglato in data 28 luglio 2006.

 

Nelle more dell’espletamento delle procedure istituzionali previste dall’art. 13, codesti Uffici potranno applicare l’Accordo in questione. Le conversioni verranno effettuate, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza Filippine-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti filippine alle categorie di patenti italiane.


Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmettono le fotocopie dei due fac simile (All. 2) delle patenti attualmente rilasciate (non professional e professional), con relative traduzioni (All. 3). Si osserva in proposito che taluni modelli di patenti presentano un codice a barre che non sempre viene stampato all’atto dell’emissione del documento di guida. Si allega una fotocopia (All. 4) a titolo esemplificativo.

Si ricorda che è possibile procedere al rilascio della patente italiana per conversione dopo aver verificato che l’età del conducente sia quella prevista dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria.

Sulle patenti di guida filippine è indicato (secondo gruppo nel numero di patente di guida) soltanto l’anno di primo rilascio, e quindi non il giorno e il mese. Ai fini dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio della patente a punti, delle limitazioni alla guida per i neopatentati e per valutare che la patente sia stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia, è stato stabilito, d’intesa con le Autorità filippine, di adottare convenzionalmente la data del 1° luglio dell’anno di rilascio della patente come data di primo rilascio del documento.

 

Qualora un conducente avesse interesse a far computare una data diversa, gli verrà comunicato che dovrà attivarsi presso le competenti Autorità di emissione della patente per acquisire una certificazione che riporti la data in questione.

Inoltre si è ritenuto opportuno realizzare un modello di certificazione consolare (All. 5), che contiene una serie di dati relativi alla patente da convertire, fra cui anche l’indicazione se si tratti di documento conseguito per esami o derivante da conversione di altro documento estero. Detta certificazione consolare, che va presentata per ogni conversione, viene redatta su carta intestata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare e riporta in alto al centro lo stemma nazionale delle Filippine.

 

Lo stemma è realizzato con un sistema anticontraffazione che presenta i colori oro, rosso e blù con effetto lucido e a rilievo. Sarà cura dell’utente presentare la richiesta di conversione completa di tutti i documenti ordinariamente prescritti, compresa anche la certificazione consolare citata.

 

*****


La patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all’indirizzo di seguito indicato:

Consolato Generale delle Filippine - Via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 Milano per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia Romagna.

Ambasciata delle Filippine Sezione Consolare - Via delle Medaglie d’oro n. 112-114 - 00136 Roma per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

 

Agli stessi indirizzi codesti Uffici, secondo quanto previsto all’art. 8 dell’accordo, potranno rivolgere eventuali quesiti in merito alle patenti di guida da convertire.


Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell’accordo).

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza sul territorio italiano.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

 

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