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Esame di guida

 

scuola guida, patente di guida

Secondo il programma d’esame dettagliatamente stabilito a livello comunitario, per conseguire la patente di guida occorre superare una prova di guida finalizzata a valutare la capacità e i comportamenti del candidato necessari per condurre veicoli a motore

 

esame prenotabile nei tempi dovuti e solo dopo che  (per le domande d'esame patente B inoltrate dal 01 maggio 2012)  si e' seguito un percorso formativo di guide minimo obbligatorie in AUTOSCUOLA 

 

Luogo d'esame di guida:

- nella città ove ha sede l'UMC.

- nelle località in cui hanno sede le autoscuole che presentano apposita richiesta per l'effettuazione degli esami presso la propria sede.


 
La durata dell'esame di guida e la distanza percorsa .
La durata della prova su strada devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti e non deve essere inferiore a:


patente di guida 25 minuti per le categorie AM, A1, A2, A, B1, B, (anche B codice 96), BE,
patente di guida 45 minuti per tutte le altre categorie
non considernado il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per l'effettuazione delle manovre particolari come le operazioni e le manovre delle fasi che si svolgono in area chiusa al traffico appositamente attrezzata. Ad esempio, le specifiche prove (fasi iniziali ) per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1; o delle manovre di retromarcia, inversione e parcheggio per le patenti delle altre categorie; comunicare il risultato della prova.

I candidati già in possesso di patente possono sostenere l'esame di guida solo se hanno con sé la patente di cui sono titolari ovvero il permesso provvisorio, rilasciato a seguito di smarrimento, distruzione o furto della patente da estendere (vedi circolare N. 115/97 Ministero dei trasporti).


La patente di guida viene rilasciata dall'UMC immediatamente al termine della prova di guida sostenuta con esito positivo  (dall'1.10.1995)

Candidati privatisti
ll candidato che volesse sostenere da privatista l'esame di guida per il conseguimento di una patente diversa da quella di categoria A dovrà reperire un idoneo veicolo munito di doppi comandi ed aver svolto presso un'Autoscuola il minimo percorso formativo obbligatorio
Poiché per ragioni di sicurezza non è consentito adattare il proprio veicolo con i doppi comandi, il candidato privatista potrà:
patente di guida servirsi di un veicolo messo a disposizione da un'autoscuola. In questo caso è l'autoscuola che fornisce veicolo ed istruttore deve distinguere dai propri allievi i candidati privatisti, provvedendo ad inserire i nominativi di questi ultimi:
patente di guida utilizzare un veicolo preso in locazione da una ditta autorizzata a locare veicoli senza conducente. In questo caso l'aggiornamento dell'installazione dei doppi comandi deve risultare da aggiornamento della carta di circolazione effettuata a seguito di vista e prova presso l'UMC. L'autoveicolo così adattato può essere preso in locazione esclusivamente il giorno degli esami. In entrambi i casi il candidato privatista dovrà essere accompagnato da una persona in possesso dell'abilitazione ad istruttore di guida.

patente di guida Per la patente A1, A2 ed A le caratteristiche del motociclo da utilizzare per sostenere l'esame di guida:

 

I veicoli possono essere dotati, di cavalletto centrale o laterale.

I veicoli possono essere muniti di cambio di velocità automatico o manuale.


Patente Categoria A:

motociclo (senza sidecar) con cilindrata di almeno 600 cm³ (con tolleranza di 5 cm³ ) e potenza di almeno 40 kW (50 kW e massa a vuoto superiore a 180 kg con tolleranza di 5 kg sotto la massa minima, entro il 31.12.2013)

Patente Categoria A1:

motociclo di categoria A1 (senza sidecar) avente potenza nominale massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg

 

Patente Categoria A2:

motociclo (senza sidecar) avente potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Con  motociclo a motore a combustione interna, la cilindrata del motore deve essere di almeno di 400 cm³ (con tolleranza di 5 cm³). Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg 


 Ad eccezione delle patenti speciali, non è consentito sostenere la prova d'esame per il conseguimento della patente di categoria A o sottocategoria A1 con un motociclo a due ruote anteriori.
I conducenti disabili possono ottenere la patente speciale della categoria A o della sottocategoria A1 valida solo per la guida di tricicli e quadricicli a motore, sostenendo la prova pratica su di un veicolo di tali categorie, che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h. Detti veicoli sono esentati dall'obbligo dei doppi comandi.

Per l'espletamento della prova di guida, è necessario che il candidato dia assicurazione all'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame pratico, della disponibilità di un'autovettura e di un conducente che possano permettere, all'esaminatore stesso, di espletare le sue funzioni durante la prova nel traffico.

Come per i motocicli, l'esame di guida è articolato in due fasi: prova di abilità con manovre da effettuare in apposito percorso e prova su strada.


Sono esentati dall'obbligo dei doppi comandi durante lo svolgimento degli esami di guida :

patente di guida i veicoli utilizzati per il conseguimento di patenti delle categorie speciali . È comunque ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso;
patente di guida il conseguimento di patente della categoria BE;
patente di guida l'effettuazione della prova di guida a seguito di un provvedimento di revisione ai sensi dell'art. 128 CDS, sia con patente in possesso del candidato sia con patente sospesa.

Se si sostiene la prova di guida su un veicolo dotato di cambio automatico, sulla patente verrà apposta specifica annotazione (codice 78).  La patente così rilasciata sarà valida solo per la guida di veicoli con cambio automatico.
 

  
Sui veicoli utilizzati per il conseguimento delle patenti delle categorie B, BE, C, CE, D e DE, ad eccezione di quelli per le patenti speciali, non debbono essere attivati i sensori di parcheggio.

patente di guida Esame di Revisione Patente: La prova di guida per l’esame di revisione della patente consiste nella verifica dei comportamenti del conducente sul veicolo. La durata della prova deve essere di almeno quindici minuti per le patenti della sottocategoria A1 e delle categorie A, B e BE e di almeno venticinque minuti per le altre categorie.
Il veicolo sul quale si svolge la prova di guida può anche non essere dotato di doppi comandi ; non è necessario che il conducente che sostiene l’esame di revisione sia accompagnato da persona munita di abilitazione di istruttore di guida. L’autorizzazione alla guida e la presenza di un accompagnatore in funzione di istruttore sono tuttavia necessari qualora il conducente non sia in possesso della patente (perché sospesa): in questo caso l’UMC all’atto della prenotazione rilascia un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida trenta giorni, non prorogabili, che non deve essere registrata informaticamente nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e consente di esercitarsi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 122, c. 2, CDS.
 

 

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