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Insegnanti Istruttori Autoscuola: formazione e abilitazione!

Finalmente pubblicato il Decreto Ministeriale che disciplina i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola!

Corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola!

 

 

 

Un Decreto che entra in vigore il 25 Marzo 2011 dove, probabilmente,  in un secondo tempo verranno chiariti molti dubbi. Ma la sua emanazione garantisce un indiscutibile livello di buona qualità dei corsi che verranno attivati e della sempre maggiore professionalita' richiesta di chi opera principalmente nel settore della sicurezza stradale e dei conducenti. Lo riportiamo integralmente in attesa di una piu' puntuale discussione in merito. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 n.57, elenca tutti i requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, per i corsi di formazione iniziale per insegnante gli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e tutte le discipline inerenti in merito.

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE - 26 Gennaio 2011, n. 17


Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.


Visto l'Articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 123 - come novellato dall'articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo, dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" - che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l'erogazione di detti corsi;

Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale è materia di legislazione esclusiva della regione;

Visto l'articolo 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali  in sede di Conferenza Unificata, recante: "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Considerata la necessità di determinare i requisiti di idoneità tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, nonché i criteri minimi per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell'ambito dell'esercizio della competenza che agli stessi è riconosciuta in materia di formazione;

Vista la necessità di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola;

Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009 e 27 agosto 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010, sul testo rielaborato all'esito del predetto parere reso dalla Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 gennaio 2011;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a 18 anni;

b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; 

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

d) patente di guida della categoria B normale o speciale.

 

Art. 2. Corso di formazione iniziale per insegnante

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

Art. 3. Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante

 

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.

2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro fasi:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

 

3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 4 . Corsi di formazione periodica per insegnante

 

1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5 - Abilitazioni di istruttore

1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, lettera d), punto d3).

Art. 6 - Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.

 

Art. 7 - Corso di formazione iniziale per istruttore

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all'allegato 2. Il corso è articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.
4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:
a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;
b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;
e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

 

Art. 8 - Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.

3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 9 - Corsi di formazione periodica di istruttore

1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 10 - Estensione dell'abilitazione

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c1).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Art. 11 - Disciplina delle assenze

1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.

Art. 12 - Docenti dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:
a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;
2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;
3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
4) laurea magistrale in giurisprudenza;
5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
d) medico iscritto all'Ordine;
e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;
2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:
a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;
b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);
c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3 lettera c): ingegnere e psicologo;
d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo.

 

Art. 13 - Corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica

1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole ed i corsi di estensione dell'abilitazione, presso le proprie sedi, secondo i programmi, le modalità e le dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 4, 7, comma 3, e 9, comma 4.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. I costi di frequenza dei corsi di formazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei richiedenti. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Roma, 26 Gennaio 2011

 

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 193

 

Allegato 1 al DM 26.1.2011 n. 17
(art. 2, comma 2, art. 3, comma 2, art. 10 comma 2)

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI

A) Parte teorica (145 ore)

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) 8 ORE
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) 7 ORE
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) 5 ORE
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale docente: ingegnere o insegnante 10 ORE
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docente: ingegnere o insegnante 25 ORE
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante 5 ORE
Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull’uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) 6 ORE
Trasporto delle merci pericolose docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) 2 ORE
Conducenti e titoli abilitativi alla guida docente: soggetto in possesso di uno titoli di cui all’art. 12, comma. 1, lettera a) ovvero insegnante 7 ORE
Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante 20 ORE
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) 5 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docenti: psicologo 15 ORE
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. docente: medico 10 ORE
Elementi di primo soccorso docente: medico 5 ORE
Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g) 10 ORE
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante docente: insegnante 5 ORE

Allegato 2 al DM 26.1.2011 n. 17
(Art. 7, comma 2, art. 8, comma 2, art. 10, commi 1 e 3)

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI

A) Parte teorica (80 ore)

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docenti: ingegnere o insegnante 20 ORE
Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g) 10 ORE
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi docente: ingegnere o istruttore 10 ORE
Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante 20 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo 10 ORE
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc. docente: medico 5 ORE
Elementi di primo soccorso docente: medico 5 ORE

 

B) Parte pratica (lezioni individuali):

1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d1) (40 ore):
a) 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo
b) 8 ore di lezione simulata di guida su un’autovettura
c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus
2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) (32 ore):
a) 8 ore di lezione simulata di guida su un’autovettura
b) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus

Allegato 3 al DM 26.1.2011 n. 17
(Art. 2, comma 3, art. 7, comma 3)

FAX SIMILE DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE

……………………………………………………..

Si attesta che il/la Sig.........................................................................................
nat... a ............................................................................................... prov. (....),
il .............................................., residente in .....................................................,
Via/Piazza ..........................................................................................................
ha frequentato presso questa struttura ............................................... il corso:
|_| di formazione iniziale per insegnante/istruttore
|_| di estensione dell’abilitazione,
dal .................... al .......................
avviato a seguito di comunicazione del .......................... alla Regione .............
/Provincia Autonoma di ................. (da compilare solo se trattasi di autoscuola o centro di istruzione automobilistica).

Luogo e data
Il legale rappresentante soggetto erogatore del corso
(timbro e firma)

 

 

 

 


 

Commenti dei lettori
24 commenti presenti
  • Caius

    04-06-2013 14:06 - #24
    Marco 12 12 3419-02-2013 21:12 - #22 E' l'autoscuola o l'istruttore che deve pagare il corso di aggiornamento? E' l'istruttore (o l'insegnante) che deve fare il corso di aggiornamento periodico. Un istruttore con abilitazione insegnante deve fare due corsi (da 8 ore l'uno)
  • Ignats

    01-03-2013 22:34 - #23
    Io ho il brevetto da istruttore e devo estenderlo a insegnante, ma ovunque io chieda non ci sono corsi perchè si fatica a mettere insieme il gruppo docente che ovviamemte vuole essere pagato per la prestazione e ciò aumenta il costo del corso
  • Marco 12 12 34

    19-02-2013 21:12 - #22
    E' l'autoscuola o l'istruttore che deve pagare il corso di aggiornamento?
  • Ohvdfgxvgwehrtyjfvhfn

    08-02-2013 18:46 - #21
    Io ho fatto il corso di insegnante di scuola guida. Posso fare domanda in tutte le regioni di italia comprese quelle a statuto speciale come la Sicilia? Se no, qual'è la normativa che la regola. Grazie
  • sebastiano

    16-12-2012 15:22 - #20
    Io ho una qualifica professionale ottenuta dopo 3 anni e un esame. Posso fare l'insegnante/istruttore?
  • MoJjXEzzSSqvNzwCeY

    08-11-2012 01:48 - #19
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  • mCYEhrEPoTgRFXFpg

    07-11-2012 19:38 - #18
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  • ffhZnubtHpd

    07-11-2012 14:59 - #17
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  • gAfBqjgzPoESnmpiYA

    07-11-2012 11:45 - #16
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  • ZUbGyoQzFzfzl

    07-11-2012 11:39 - #15
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  • DvRLRFcsUC

    07-11-2012 10:45 - #14
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  • High_skilled_professional_driver

    14-03-2012 16:58 - #13
    Il titolare di una laurea in legge il titolo, rilasciato da un’università accreditata per legge presso la Facoltà di Giurisprudenza absolvrii 4 anni e 240 crediti ECTS, che è attualmente istruttore di guida può essere considerato come una specialità giuridica ha l’istruzione superiore? Cioè, l’istruzione superiore in studi giuridici sono considerati istruttore di guida specialità?
  • Sergio

    04-03-2012 22:31 - #12
    Salve.Vorrei sapere se e possibile a frequentare un corso di formazione per diventare insegnante oppure istruttore,anche ad uno straniero che non e in posseso di cittadinanza italiana?Uno straniero puo aprire un autoscuola se ha tutti i requisiti ?Grazie.
  • ricccardo da roma

    07-01-2012 02:07 - #11
    io mi trovo in possesso di tutte le patenti e il diploma di secondo grado ho 26 anni e l'unica cosa che chiedo è di poter agevolare i test sipuò?
    Risposta
    Il diploma di scuola media superiore così come la laurea non da diritto a nessuna agevolazione circa i test.
  • martina

    27-09-2011 12:56 - #10
    sono insegnante, mi dovrei abilitare istruttore devo ripetere i quiz e il tema???? aspetto risposta!!!! grazie!!!
  • Stefano

    06-09-2011 14:24 - #9
    Capisco il disappunto di qualcuno per la necessità di avere un diploma, ma ormai questo è indispensabile per molte attività e, nel caso dell'insegnante, serve a garantire anche la capacità di espressione (forse che ritenete logico un insegnante che non è in grado di esprimersi in italiano corretto?). Comunque un diploma é anche possibile conseguirlo a 53 anni basta frequentare una scuola.
  • raffa

    02-09-2011 21:07 - #8
    ciao io sono in possesso di tutte le patenti e ho i tre anni di scuola superiore , diploma di qualifica. mi sto informando ma non specifica i 5 anni comunque e un diploma di 2 grado...... ciao a tutti
  • franco

    31-03-2011 15:45 - #7
    mi rendo conto ma per poter essere istruttori di guida o di teoria devi almeno essere diplomato
  • franco

    31-03-2011 15:42 - #6
    ho saputo che i posti per regione /provincia sono pochi, figuriamoci che selezione ci sarà?
  • Riccardo

    25-03-2011 15:35 - #5
    Finalmente qualcosa si è smosso! Era ora. E' vero ci sono delle difficoltà in più, ma meglio così che niente!!! Ho appena perso il lavoro, ho 25 anni, speriamo che i corsi aprino il prima possibile altrimenti sono in mezzo ad una strada. buona fortuna a tutti
  • andrea

    23-03-2011 00:44 - #4
    ma se voglio insegnare solo per le moto devo comunque fare tutte ste ore di corso?
  • Gianni

    18-03-2011 23:34 - #3
    Ma di che diploma parlano? per insegnante di teoria ok, chiedono i 5 anni; ma per istruttore non specificano. E chi come me ha già presentato domanda un anno fa, quando i requisiti c'erano tutti come da precedente decreto, non si tiene conto di questo? O le domande accettate dalla provincia vengono buttate nel cestino perchè adesso ci vogliono altri requisiti?
  • luca 17-03-2011

    17-03-2011 01:45 - #2
    voglio vedere quanti si presenteranno agli esami di istruttore con diploma superiore e tutte le patenti.....secondo me in pochissimi...dopo 4 anni che aspetto questo decreto mi sento dire che sono tagliato fuori perche non ho il diploma..ma vaff.....
  • saverio

    16-03-2011 12:20 - #1
    sono rimasto deluso dal presente decreto,perché non essendo in possesso,di diploma di secondo grado,non posso partecipare come istruttore di guida,sono disoccupato e a spettavo di fare guesta formazione perché nel precedente decretto pastava la terza media .Io puttroppo non ho potuto freguentare la scuola per motivi famigliari .pregherei il Sig. Ministro Matteoli di valutare la mia richiesta.ringraziandolo aticipatamente,dimenticavo,non sono più un ragazzo devo compiere 53 annni
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