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Normative

Le distanze di rispetto su strade ed autostrade italiane
Data pubblicazione : 2015-03-12

Il Codice della Strada stabilisce il rispetto delle distanze in autostrada, su strade extraurbane, strade urbane e locali. Le distanze minime variano secondo il DLgs.n.285 del 30 Aprile 1992).

Le distanze di rispetto su strade ed autostrade italiane
E' bene rispettare sempre le distanze!

 

Distanze fuori dei centri abitati: in merito l'Art. 26 del Regolamento di attuazione e esecuzione del nuovo Codice della Strada puntualizza quanto segue: “La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, e in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri”.

 

Fuori dai centri abitati: ai sensi dell'Art. 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare per le nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 metri per le strade di tipo A;

b) 40 metri per le strade di tipo B;

c) 30 metri per le strade di tipo C;

 

Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone edificabili: le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non sono inferiori a:

a) 30 metri per le strade di tipo A;

b) 20 metri per le strade di tipo B;

c) 10 metri per le strade di tipo C.

 

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati: da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 metri per le strade di tipo A, B;

b) 3 metri per le strade di tipo C, F.

L'Art. 26 precisa inoltre le norme da osservare per alberi, siepi, piantagioni o altro. Le distanze sono relative ai tratti di strada rettilinea, per i tratti curvi, si applica l'art. 27, il quale distingue a seconda di raggi di curvatura superiori o inferiori a m 250.

Nel primo caso, la strada è equiparata a una strada rettilinea; nel secondo, le distanze devono essere misurate non dal ciglio della strada, bensì dalla linea retta che congiunge il punto iniziale e il punto iniziale della curva. Qualora le distanze misurate con criterio della "corda" risultino inferiori a quelle misurate con criterio di rettilinei, devono essere rispettate queste ultime.

 

Distanze nei centri abitati: sono definite dall'Art. 28, il quale dispone quanto segue: le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 metri per le strade di tipo A;

b) 20 metri per le strade di tipo D.

Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

a) 30 metri per le strade di tipo A;

b) 20 metri per le strade di tipo D ed E;

c) 10 metri per le strade di tipo F.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 3 metri per le strade di tipo A;

b) 2metri  per le strade di tipo D.

Le distanze minime di sicurezza non sono sempre previste in relazione a tutti i tipi di strada. Per i tipi di strada di volta non menzionati, nel silenzio della normativa non vi sono distanze minime da rispettare. 

 

Le distanze dalle intersezioni stradali dei passi carrai: sono stabilite in base alla morfologia di ciascun passo:

- Accesso con abbassamento del marciapiede; accesso con interruzione del marciapiede; accesso con rampa carrabile.

- Accesso con attraversamento di percorso pedonale o ciclabile; accesso a raso; accesso agricolo.

- Passi carrabili con marciapiede: sono individuati da apposito manufatto stradale, generalmente costituito da listoni di pietra o altro materiale, abbassamenti o intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- Passi carrabili senza marciapiede (a “raso”): sono caratterizzati da accesso diretto da manto stradale o comunque privi di un’opera visibile, e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato, ndr).

I passi carrabili che immettono in aree ed edifici dotati fino a 16 posti per la sosta devono possedere una larghezza minima di m 3,00. Tale misura è ridotta fino a m 2,30, nel caso di oggettiva impossibilità costruttiva o per gravi limitazioni della fruibilità e della proprietà privata.

La larghezza dell’accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l’istituzione di divieti di sosta oltre a quello relativo al solo passo carrabile. Qualora l’accesso alla proprietà privata sia destinato anche a elevato traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale:

Nei centri abitati l’accesso deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli.

Si intendono "intersezioni" anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. Il Consiglio di Stato ha stabilito che tutte le distanze di cui sopra devono essere osservate anche in relazione ai meri depositi di sabbia o materiale inerente di altezza superiore a 50 cm. I quali, agli effetti delle norme in esame, vengono equiparati a costruzioni in senso tecnico.

 

(D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285)

 

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