Site image

 

Normative

Procedure Nazionalizzazione autoveicoli muniti di COC!

Ultime novità sulle procedure riguardo la nazionalizzazione di autoveicoli muniti originariamente di C.O.C, ovvero di Certificato di Conformità! (Prot. n.4518 del 19/01/2018).

Procedure Nazionalizzazione autoveicoli muniti di COC!
Ultime novità sulle procedure per la nazionalizzazione di autoveicoli muniti originariamente di C.O.C!

Il C.O.C è una dichiarazione di conformità con l'omologazione della CE. Lo scopo di questo documento è quello di garantire la libera circolazione delle automobili all'interno dell'Unione Europea, in particolare per quelle auto che sono soggette a omologazione e registrazione. Il certificato è una dichiarazione che identifica che il veicolo è conforme al tipo approvato dato e contiene informazioni relative al numero di omologazione, le specifiche tecniche e altri dati. Il contenuto del "Certificate of Conformity" è definito dalle norme europee n.53 del 1992. I veicoli senza la specifica UE e quelli più vecchi che non hanno ancora avuto l'omologazione CE, non dispongono di un COC. Allo stesso modo, non sarà possibile rilasciare un certificato COC per i veicoli convertiti. Il COC è ottenibile soltanto per i veicoli passeggeri. 

Nb: il certificato di conformità è detenuto da una banca delegata dalla casa madre del marchio venduto dalla concessionari. Quando la concessionaria effettua il pagamento del veicolo, il certificato viene rilasciato alla concessionaria che può così immatricolarlo e venderlo al cliente.

 

OGGETTO: Nazionalizzazione di veicoli muniti originariamente di C.O.C. - Procedure.

 

 

In riferimento alla Circolare Prot. n.46370 del 01/09/2017, avente per oggetto: "Procedure per la nazionalizzazione dei veicoli muniti di C.O.C. Richiesta di Informazioni", presso atto di quanto segnalato dagli Uffici Dirigenziali coordinati, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni procedurali, si conferma quanto contenuto nella "Comunicazione di servizio n.8 del 9 Maggio 2008", laddove si dispone che: "Per i veicoli muniti di C.O.C. o di certificato di conformità relativo ad una omologazione italiana per veicolo e indipendentemente dal fatto che l'importazione sia "ufficiale" o parallela". La dichiarazione di conformità deve, ovviamente, essere: valida, sottoscritta da persona allo scopo accreditata dal Costruttore e redatta su modello riconosciuto".

 

In altri termini, si ritiene che l'emissione del Certificato di Origine Comunitaria o del certificato di conformità per veicolo completo, costituisca condizione sufficiente per il riconoscimento dell'idoneità alla circolazione.

 

"Sono fatte salve le disposizioni di cui all'Art.75, comma 4 del Codice della Strada, relative ai veicoli da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone o a servizio di piazza".

 

Fatta questa premessa si ritiene opportuno evidenziare come, alla data di emanazione della sopracitata comunicazione di servizio, i veicoli muniti di C.O.C. erano sostanzialmente quelli delle categorie internazionali L e M1, mentre, alla data attuale e per effetto delle disposizioni di cui all'Allegato XIX della Direttiva 2007/46/CE anche i veicoli appartenenti alle restanti categorie internazionali (M2, M3, N1, N3, O1, O2, O3, O4) sono soggetti ad omologazione comunitaria come pure i trattori agricoli e forestali.

 

Per i veicoli di cui trattasi, il rilascio del documento di circolazione dovrà avvenire in via amministrativa sulla base dei dati desumibili dal C.O.C. o dal documento di circolazione estero nel rispetto delle procedure attualmente in uso, comprese le disposizioni di cui alla Circolare n. prot. 25978 RU del 22 Ottobre 2013.

 

Qualora i dati a disposizione siano insufficienti per la compilazione della carta di circolazione o qualora venga richiesto il riporto di annotazioni non previste in ambito UE e non risultanti sul C.O.C. ma che comunque possono trovare una loro valida giustificazione in norme nazionali, fiscali o altro (vedasi ad esempio la presenza di assi sollevabili, presenza di gruppi frigoriferi, etc).

 

La Direzione Generale ritiene che il veicolo interessato debba sempre essere sottoposto a visita e prova al fine di certificare la presenza di quanto non indicato sul C.O.C.

 

Le presenti disposizioni non riguardano i veicoli oggetto di omologazione individuale ai sensi dell'Art.24 della Direttiva 2007/46/CE e simili.

 

Per detti veicoli infatti, pur tenendo conto delle indicazioni di cui alla nota prot. B23/2000/MOT dei 31 Maggio 2000, si evidenzia che l'immissione in circolazione in ambito UE risulta attualmente regolamentata dalle disposizioni di cui alla Direttiva 2007/46/CE, recepita con D.M. 28 Aprile 2008 e simili.

Detta Direttiva fornisce prescrizioni in merito alle procedure per l'omologazione CE dei veicoli, per l'omologazione CE di piccole serie e per omologazioni individuali.

Relativamente alle omologazioni individuali, l'Art. 24 della Direttiva 2007/46/CE recita testualmente che: "La validità di un'omologazione individuale è limitata al territorio nazionale. Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o immettere in circolazione in un altro Stato membro della Comunità Europea un veicolo per il quale è stata rilasciata un'omologazione individuale, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato".

 

Per quanto sopra evidenziato si ritiene, in linea generale, che in fase di "nazionalizzazione" di un veicolo, non coperto da omologazione europea o che abbia subito modifiche rispetto all'omologazione originaria, sia necessario richiedere evidenza delle norme tecniche in base alle quali il veicolo stesso è stato approvato, subordinandone l'immatricolazione alla veritica che siano adeguatamente salvaguardate le prescritte condizioni di sicurezza. A tal proposito non risulta preclusa la richiesta di collaborazione dei CPA, qualora sia necessario procedere all'effettuazione di prove per le quali gli UMC non abbiano competenza.

Per i veicoli delle categorie M1, N1 ed L1, già immatricolati all'estero e per i quali la revisione periodica risulti scaduta da meno di un anno, si ritiene che possa comunque procedersi alla nazionalizzazione per via documentale a patto di riportare sul documento di circolazione la seguente dicitura: "Veicolo da sottoporre a revisione prima delle messa in circolazione".

 

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Giorgio Callegari

 

(Prot. n.4518 del 19/01/2018 - originale in PDF).

 

Commenti dei lettori
0 commenti presenti
Aggiungi il tuo commento
indietro
Notizie più lette
Pagina Fan

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti alla newsletter di scuolaguida.it

moto.it guida la passione Moto.it è il portale italiano dedicato alle moto, con le ultime news di settore e migliaia annunci di moto usate e moto nuove.
   
auto moto Automoto.it è il quotidiano online dedicato alle auto, con prove, notizie e una sezione mercato con migliaia di annunci di auto usate e auto km 0.

Quiz Ministeriali 2013 2014

quiz patente b, quiz patente, quiz patentino

Quiz gratuiti patente B, A1 e Patente AM (ex patentino ciclomotore)

Esercitati con la simulazione di esame dei quiz ministeriali. Prova l'esame teorico per la patente B dell'auto, A e A1 della moto o con quiz ministeriali per il patentino del ciclomotore (CIG) - Quiz patente B - Quiz patente AM

banner_300x100_motori

Guarda la classifica dei Quiz Patente!

banner-migliori

Quiz Patente B in Lingua

quizzes driving license in English quiz dans permis de conduire français Quiz in deutscher Führerschein pruebas de permiso de conducción español

викторины водительских прав на русском языке اختبارات رخصة القيادة باللغة العربية 在中国驾驶执照测验 ajutorul testelor de conducere în România

Quiz Patente A1 B 2011

Sono ancora disponibili i vecchi Quiz Patente A1 B in vigore da gennaio 2011