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Normative

Autotrasporto Merci Conto Terzi - Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria
Data pubblicazione : 2012-05-14

Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria con Circolare Ministeriale

Autotrasporto Merci Conto Terzi - Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria
capacita' finanziaria

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

 

Prot. n. 0011551    Roma, 11 maggio 2012

 

 


OGGETTO:  Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria

 

 

 

 

 

1. Premessa: il rispetto del requisito di idoneità finanziaria.


Al fine di garantire che le imprese di autotrasporto possano rispettare gli obblighi finanziari assunti con tutti coloro che entrano in contatto con l'impresa stessa nel corso della sua attività, il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7), prevede il rispetto di un requisito di idoneità finanziaria. In particolare il menzionato Regolamento prevede che l'impresa dimostri di disporre ogni anno "sulla base dei conti annuali, previa certifìcazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto" di un capitale proprio (capitale più riserve), pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo, a cui devono essere aggiunti 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo (i rimorchi ed i semirimorchi in disponibilità dell'impresa sono fuori dal computo dell'importo dell'idoneità finanziaria).

Sono esclusi dalla dimostrazione di tale requisito, nonché dal computo dell'importo, gli autoveicoli fino a 1,5 ton. di massa complessiva, ancorché rientranti nel parco veicolare di impresa tenuta alla dimostrazione del requisito.

In deroga, l'impresa di autotrasporto, può garantire il rispetto del requisito dell'idoneità finanziaria "mediante un 'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per gli importi", come previsto dal Regolamento CE sopra meglio indicato.

Le disposizioni del Regolamento comunitario sono state riprese nel decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011).


2. Ambito soggettivo di applicazione


La dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria deve essere garantita dalle imprese di autotrasporto ai fini dell'accesso alla professione - per le imprese di trasporto di merci su strada tale dimostrazione va presentata per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori - a prescindere dalla loro natura giuridica, stabilite nel territorio dello Stato italiano e precisamente dalle:
 

 

1) società di capitali, costituite sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni;

 


2) imprese individuali;

 


3) società di persone, costituite sotto forma di società in nome collettivo ed in accomandita semplice;

 


4) cooperative e consorzi aventi disponibilità diretta di autoveicoli;

 


5) cooperative e consorzi che esercitano anche o esclusivamente con autoveicoli in disponibilità delle imprese socie e che sono iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori ai sensi del DPR 155/1990.

 

 

 

 

 

3. Identificazione dell'importo entro il quale garantire l'idoneità finanziaria.


Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7, paragrafo 1), come accennato in premessa, indica che l'"idoneità finanziaria" deve essere garantita con riferimento ad "un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 euro per ogni veicolo supplementare utilizzato".

Si sottolinea che la norma non chiede di rappresentare l'intero capitale/patrimonio dell'impresa, ma solamente che esista un patrimonio "almeno" pari a quello identificato dal regolamento UE. In virtù di tale indicazione la certificazione può riguardare anche solamente una parte del patrimonio dell'impresa o dell'imprenditore.

Un eventuale importo superiore al soddisfacimento del requisito strettamente necessario in relazione agli autoveicoli in disponibilità al momento, potrà consentire l'immissione in circolazione di ulteriori autoveicoli da parte dell'imprese nel corso del periodo di validità del requisito stesso.

Le attestazioni di idoneità finanziaria presentate in conformità alle disposizioni previgenti all'applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009, nonché quelle eventualmente presentate ed accettate successivamente al 4 dicembre 2011, sono da ritenersi valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno; infatti, annualmente l'Autorità competente, di cui all'articolo 9 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, dovrà effettuare la verifica del mantenimento dell'idoneità finanziaria (verifica annuale prevista dal Regolamento (CE) 1071/2009 (1)).

 

 


4. Individuazione del capitale o patrimonio di riferimento


Al fine di individuare l'elemento patrimoniale utile per verificare la sussitenza dell'idoneità finanziaria, il Regolamento (CE) n. 1071/2009 all'articolo 7, paragrafo 1, indica espressamente il capitale, comprese le riserve, rilevabili nei conti annuali.

Il riferimento al capitale deve essere considerato in ragione della struttura giuridica dell'impresa di autotrasporto. Quindi, mentre per le società di capitali occorre far riferimento esclusivamente al capitale ed alle riserve dell'impresa messe in evidenza nel bilancio di esercizio, per le imprese individuali e le società di persone, oltre al patrimonio dell'impresa, potrà essere considerato anche il patrimonio personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Pertanto:
 

 

a) nelle società di capitali il patrimonio dell'impresa è identificato nel "patrimonio netto" indicato nel bilancio d'esercizio depositato annualmente presso il Registro delle imprese, redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, con riferimento alla voce A del passivo dello stato patrimoniale. Il "patrimonio netto", pertanto, rappresenta la parte di patrimonio attivo della società che eccede tutte le passività, vale a dire la ricchezza a disposizione della società in un determinato momento, utile per l'assolvimento delle obbligazioni sociali. A titolo esemplificativo si riporta il seguente schema:

 

 

 

 

 

 

Voce di patrimonio netto
Valore euro
Capitale.
 
Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
 
Riserve di rivalutazione.
 
Riserva legale.
 
Riserve statutarie.
 
Riserva per azioni proprie in portafoglio.
 
Altre riserve, distintamente indicate.
 
Utile (perdite) portati a nuovo.
 
Utile (perdita) dell'esercizio.
 

 

 

 

Il valore utile ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria per tale tipologia di società deve essere assunto così come emerge dal bilancio di esercizio redatto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, approvato dall'assemblea dei soci in data antecedente a quella entro la quale occorre attestare il requisito dell'idoneità finanziaria.
 

 

 

b) nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità ordinaria lo stesso valore deve essere assunto per valutare il patrimonio. Tali tipologie di imprese, anche se non sono tenute alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dal codice civile, sono comunque obbligate ad applicare i criteri di valutazione imposti alle società di capitali e a rispettare i principi contabili di redazione del bilancio.

Pertanto, poiché tali imprese (ditte individuali e società di persone), pur avendo l'obbligo di redigere un bilanciò di esercizio e di evidenziare il patrimonio netto, non sono formalmente tenute all'approvazione del bilancio, per ottenere il valore utile ai fini della dimostrazione dell'idoneità finanziaria occorre far riferimento al bilancio di esercizio preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRPEF dell'anno precedente.
 

c) nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 600/1973, non si può far riferimento al bilancio di esercizio in quanto per queste imprese non vi è l'obbligo di redigerlo.

Per tali imprese, quindi, al fine di valutare in modo sintetico il patrimonio d'impresa, sarà necessario riprodurre, sebbene in modo indiretto e semplificato, il valore del patrimonio netto, vale a dire fare riferimento al valore degli elementi patrimoniali presenti alla fine dell'esercizio, assunti, ovviamente, al netto dell'esposizione debitoria verso il settore bancario.
I valori patrimoniali e gli eventuali debiti assunti nell'ambito delle imprese personali e i relativi debiti da tenere in considerazione sono, pertanto, quelli indicati nel seguente schema:

Elementi patrimoniali attivi e passivi d'impresa
Valore
Valore dei beni ammortizzabili (mobili ed immobili) al netto dei fondi d'ammortamento
 
Valore dei beni in leasing (valore di mercato al netto delle rate ancora da pagare e del prezzo di riscatto)
 
Partecipazioni o titoli detenuti in regime d'impresa
 
Rimanenza di materiali
 
Ammontare dei crediti verso i clienti alla fine dell'esercizio
 
Liquidità
 
(A) Totale elementi attivi del patrimonio
 
Elementi passivi del patrimonio
 
Debiti verso banche e altri finanziatori
 
Trattamento di fine rapporto
 
(B) Totale elementi passivi del patrimonio
 
 
 
(C) Limite di idoneità finanziaria d'impresa (A-B)
 

 

 

  


Le voci costituenti il patrimonio d'impresa, dovranno comunque essere valutate secondo le regole dettate dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile, nonché secondo le leggi di contabilità in materia.

Nelle imprese individuali e nelle società di persone di cui alle precedenti lettere b) e c), il riferimento al patrimonio comprende anche gli elementi patrimoniali afferenti alla sfera personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Ci si riferisce, più in particolare, agli elementi patrimoniali non detenuti in regime d'impresa.

Al fine di semplificare i criteri per individuare tali valori, si può fare riferimento ai valori patrimoniali rilevanti per la redazione dell'ISE. Ovviamente occorrerà escludere dal computo dei valori presenti nella dichiarazione ISE, quelli già ricompresi nella valutazione dell'azienda. Si tratta sostanzialmente dei valori reddituali, mobiliari ed immobiliari, posseduti dall'imprenditore ovvero dai soci della società di persone fuori dal regime d'impresa. Dovrà altresì essere detratto da tale valore l'esposizione debitoria verso le banche o società finanziarie afferente alla sfera personale.

Pertanto, con riferimento alle imprese individuali e le società di persone, al fine di individuare la completa idoneità finanziaria, occorrerà sommare questi valori al valore del patrimonio netto risultante nel bilancio, come sopra meglio individuato.

E' importante ribadire che non occorre analizzare e, quindi, valutare tutte le voci patrimoniali, ma solamente quelle che, al netto dell'esposizione debitoria, consentono il superamento della soglia di autonomia finanziaria richiesta dalla norma.


5. L'obbligo di certificazione dei valori attestanti l'idoneità finanziaria


Il menzionato Regolamento, come specificato anche nel citato Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25/11/2011, indica espressamente che i valori presi a base per la verifica dell'idoneità finanziaria, oltre a risultare dai conti annuali, devono essere certificati da un revisore o da "altro soggetto debitamente riconosciuto".

Anche in questo caso le indicazioni saranno diverse a seconda della natura giuridica dell'impresa:
 

 

a)  per le società di capitali, il riferimento alla certificazione dei valori da parte di un revisore può intendersi rilasciata dal revisore, dal collegio dei revisori ovvero dalla società di revisione che ha rilasciato la certificazione del bilancio. In questi casi, infatti, il "patrimonio netto", cui si fa riferimento per l'identificazione dell'idoneità finanziaria costituisce il risultato stesso del bilancio di esercizio, già sottoscritto dal collegio sindacale composto dal o dai revisori contabili deputati al controllo contabile, in riferimento al quale si assumono la responsabilità della correttezza dei criteri di valutazione utilizzati per valutare il patrimonio netto della società;

 


b) per le imprese individuali e le società di persone, invece, occorre effettuare un ulteriore distinzione, in quanto per esse non esiste alcun obbligo di controllo contabile e le stesse possono avere il regime di contabilità ordinaria o quello di contabilità semplificata. Per tali imprese la reale consistenza della voce "patrimonio netto" indicato nel bilancio di esercizio redatto per la dichiarazione annuale dei redditi può essere certificata da un commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili. In tale fattispecie rientra ovviamente il CAF Imprese previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 241/1997 e disciplinato dal D.M. 31 maggio 1999, n. 164, attraverso il responsabile per l'assistenza fiscale.


Il commercialista iscritto nell'albo dei revisori contabili ovvero il responsabile del CAF, potranno certificare la corretta applicazione dei criteri adottati per la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio indicati al precedente punto 4, lettere b) e c).

 

 6. Consorzi o alle cooperative iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298.


Per i consorzi e le cooperative che esercitano l'attività di autotrasporto iscritti alla sezione speciale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria è comprovata mediante l'avvenuta dimostrazione dello stesso da parte delle imprese associate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del DPR 19 aprile 1990, n. 155.

 

 7.  Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria mediante attestazione fideiussoria ovvero polizze di responsabilità professionale.


In deroga rispetto alla dimostrazione del requisito in oggetto attraverso la certificazione dei soggetti di cui al punto 5, l'impresa di autotrasporto può comprovare la possibilità di adempiere agli impegni assunti nell'esercizio dell'attività attraverso una o più attestazioni bancarie o assicurative, inclusa la possibilità di una o più polizze di responsabilità professionale, con validità di almeno un anno, rilasciate dai seguenti soggetti:
 

 

a)  istituti bancari;

 
b)  compagnie di assicurazioni;

 
c)  intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi.


L'impresa di autotrasporto tenuta alla dimostrazione del requisito di idoneità fìnanziaria può pertanto comprovare lo stesso mediante:

 


•  dichiarazione di uno dei soggetti sopra indicati attestante l'esistenza, presso di sé, di un contratto di fìdeiussione stipulato, precedentemente o contestualmente al rilascio dell'attestazione stessa, tra l'impresa di autotrasporto e uno o più creditori, dal quale si evinca che l'ammontare delle somme per le quali viene concessa la garanzia risulta almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria dell'impresa.

 


•  contratto di fìdeiussione, stipulato con i soggetti sopra elencati e per un ammontare almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria, dal quale risulti che la garanzia in solido è stata prestata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie che l'impresa dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto.

 


•  dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una polizza di responsabilità professionale in regola con la vigente normativa, con espressa indicazione dei massimali a copertura dell'importo corrispondente all'idoneità finanziaria da comprovare.


I soggetti che rilasciano le attestazioni relative alla dimostrazione dell'idoneità finanziaria sono comunque tenuti a comunicare all'Autorità competente di cui all'articolo 9 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, in forma scritta ed entro il termine di quindici giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita dell'idoneità finanziaria attestata, fermo restando l'obbligo per l'impresa di comunicare la perdita del requisito nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7 del citato decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011.

 

                                                                                                ********

 

A decorrere dalla data della presente circolare la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria potrà aver luogo solo con le modalità stabilite dalla circolare stessa.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si riserva, in materia, l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni applicative e/o specifica modulistica.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Finocchi

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