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Normative

Patente B: esami di guida in autostrada divisi in tre fasi!

Nuove disposizioni per l'esame di guida delle patenti di guida B, B1 e BE speciale. Cambiano le esercitazioni alla guida di autoveicoli per i quali sono richieste le suddette licenze!

Patente B: esami di guida in autostrada divisi in tre fasi!
Nuovi esami per la patente di guida in autostrada!

 

Circolare Prot. n. 2190

 

Roma, 24 Gennaio 2013

 

Oggetto: Decreto del Ministro dei Trasporti recante: “Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti” - Istruzioni operative.

 

 

Premessa:

 

Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. decreto legislativo n. 59 del 2011, di “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida”, e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva  2011/94/UE”.

 

Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del CdS e dell’articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011, è stato predisposto il decreto di cui all’oggetto (di seguito definito DM), che reca la disciplina delle modalità, contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una patente di categoria B1 e B, anche speciale, e BE. A tal fine si è fatto puntuale riferimento all’allegato II del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011: lettera A, con riferimento ai contenuti dell’esame di teoria, e lettera B, con riferimento a quelli della prova pratica di guida. Si è altresì fatto riferimento all’allegato V dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011, per la disciplina dell’abilitazione di guida, con patente di categoria B, prevista dall’articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, CdS.

 

Preliminarmente si richiama l’attenzione sulla circostanza che i contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti in parola, includono anche i contenuti che, nel predetto allegato II, sono dedicati alla prova teorica delle patenti di categoria A1, A2 ed A. Ciò in quanto:

 

- l’articolo 125, comma 2, lettera h), del CdS, come riscritto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che in ambito nazionale, con una patente di categoria B, si possano condurre “tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1”;

 

- per la guida autorizzata del minore - di cui all’articolo 115 del CdS, come risultante all’esito delle modifiche apportate dai decreti legislativi su citati - è richiesto che il conducente sia titolare di patente di categoria A1 o B1.

 

Si è ritenuto pertanto opportuno uniformare i programmi per l’esame di teoria.

 

Si fa inoltre presente che, nei predetti programmi, sono stati previsti a regime anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell’azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.

 

Da tutto quanto su esposto, deriva, in applicazione del disposto di cui all’allegato II, paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (“il candidato che debba sostenere l’esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l’esame relativo alle disposizioni comuni … (omissis) … se ha superato la prova teorica per una categoria diversa), il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, non dovrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra patente delle predette categorie.

 

 

A.1. PROVA TEORICA (VEDI ART. 1 DM)

 

A.1.1 . PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA

 

La prova teorica verte sui seguenti argomenti:

 

- PUNTO 2 DELL’ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011

a) segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;

b) importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;

c) osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

d) principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

e) fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

f) caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

g) guida sicura nelle gallerie stradali;

h) fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;

i) rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;

l) formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

m) regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

n) fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

o) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

p) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni,

pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

q) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

r) regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);

 

- PUNTO 3 DELL’ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011

s) impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;

t) percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

u) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

v) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

 

- LA PROVA VERTE INFINE SUI SEGUENTI ARGOMENTI:

z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;

aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;

bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;

cc) sistema sanzionatorio;

dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.

Con riferimento all’argomento sub lettera dd), si sottolinea che, fino alla completa integrazione dei questionari d'esame informatizzati con i relativi quiz, il candidato al conseguimento della patente di categoria BE sostiene un apposito esame orale integrativo (vedi art. 6, comma 1, del DM).

 

A.1.2. MODALITA’ PROVA TEORICA

Nulla è innovato in materia di modalità di svolgimento dell’esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida. La prova pertanto continua a svolgersi secondo le modalità già in uso, sia con riferimento all’impostazione dei questionari (quaranta affermazioni per ciascuna delle quali il candidato deve barrare la lettera “V” per vero o “F” per falso), sia con riferimento alla durata (trenta minuti) ed al numero massimo di risposte errate consentite (pari a quattro).

 

Superata la prova teorica, il candidato consegue un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida su veicolo conforme alle caratteristiche prescritte dall’articolo 116, comma 3, lettera e) ed f), CdS, rispettivamente per le patenti di categoria B1 e B.

 

Con riferimento al candidato al conseguimento della patente di categoria BE, si distinguono due fasi:

FASE TRANSITORIA: il candidato consegue il foglio rosa all’esito positivo della prova integrativa suddetta;

 

FASE A REGIME: il candidato, che non è tenuto a sostenere la prova teorica, ottiene il foglio rosa al momento della presentazione dell’istanza, secondo le procedure già in uso.

 

A.2 ESERCITAZIONI ALLA GUIDA

 

A.2.1 ESERCITAZIONI ALLA GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B1 (VEDI ART. 2 DM)

 

Superata la prova teorica, il candidato consegue un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS).

La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).

Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria B1, si precisa quanto segue:

¨ qualora le esercitazioni si effettuino su veicoli non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati;

¨ qualora, invece, le esercitazioni si effettuino su veicoli omologati per il trasporto di un

passeggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo una persona in qualità di istruttore, titolare dei requisiti di cui all’articolo 122, comma 2, CdS.

 

A.2.2 ESERCITAZIONI ALLA GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B E BE.

 

Nulla è innovato rispetto a quanto stabilito dall’articolo 122 CdS, ivi compresa, con riferimento ai soli candidati al conseguimento della patente di categoria B, l’obbligatorietà delle ore di guida di cui al comma 5-bis del già citato articolo 122 CdS.

Si sottolinea che, la disciplina relativa alla guida autorizzata del minore - le cui ore di guida con istruttore di autoscuola autorizzato ed abilitato valgono ai sensi dell’art. 122, comma 5-bis – è applicabile anche ai titolari di patente di categoria B1.

 

A.3. PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI

CATEGORIA B1 (VEDI ART. 3 DM)

 

A.3.1. VEICOLI

La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B1, anche speciali, si svolge su un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, dotato di retromarcia, al fine di consentire l’espletamento delle prove di cui all’allegato II, lettera B, punti 7.2.1 e 7.2.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che - sebbene non espressamente menzionati dall’articolo 121, comma 9, tra i veicoli esonerati dall’obbligo dei doppi comandi – anche i veicoli di categoria B1 devono ritenersene esonerati.

 

Ed infatti, le casistiche sono due: o gli stessi non sono omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente - e pertanto non vi è modo di istallare i doppi comandi in parola – oppure la presenza di doppi comandi e del solo istruttore a bordo, nella fase di prova pratica di guida che si svolge nel traffico, rischierebbe di pregiudicare l’oggettiva valutazione delle capacità di guida del candidato, da parte dell’esaminatore a bordo di diverso veicolo.

 

Si rammenta infine che tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B1 con cambio manuale.

 

Qualora la patente di categoria B1 sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.

 

A.3.2. OPERAZIONI PRELIMINARI

L’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare:

 

- CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

o autorizzazione ad esercitarsi alla guida;

o documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;

o nel caso di B1 speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.

 

- CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D’ESAME (CFR. ART. 180 CDS):

o carta di circolazione;

o certificato di assicurazione obbligatoria;

o nel caso di B1 speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.

 

- CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL’ESAMINATORE PER LA PARTE DI PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO (CFR. ART. 180 CDS):

o carta di circolazione;

o certificato di assicurazione obbligatoria.

L’esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d’esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva -

rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conforme all’allegato di cui alla presente circolare - con la quale il proprietario del veicolo ne autorizza il candidato all’uso per sostenere la prova d’esame.

 

A.3.3. PROVE

 

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

 

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA

 

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta e del controllo della chiusura delle porte;

qualora il veicolo non sia dotato di carrozzeria chiusa, il candidato, al posto delle

suddette operazioni, dovrà provvedere ad indossare correttamente il casco ed ulteriore

abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto (cfr. punto 6.1.1. dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011);

b) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

 

II FASE: MANOVRE

 

In tale fase il candidato sostiene le manovre previste dall’allegato 1 del DM, che per pronto riscontro si allega alla presente circolare, predisposte in conformità a quanto previsto dal punto 7.2 dell’allegato II, lettera B del decreto legislativo n. 59 del 2011.

 

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

 

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni le seguenti operazioni, di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:

a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

 b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

c) guida in curva;

d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di  autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

 

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato  rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.

 

Nello svolgimento delle prove della III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di  istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, CdS, nonché  l’esaminatore di cui all’articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.

 

A.6 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA

(VEDI ALLEGATO II, LETTERA B, DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011)

 

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione  della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.

 

La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non  comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il  controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e  per comunicare il risultato della prova pratica.

 

La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su  superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone  con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi  delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.

 

E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.

 

A.7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE (VEDI ART. 6 DM)

 

Il DM disciplina la validità dei procedimenti amministrativi relativi al conseguimento delle patenti di categoria B, anche speciale, e BE, che, avviatisi entro il 18 gennaio 2013, non risultano ancora conclusi alla data del 19 gennaio 2013: si è in tal senso previsto che tali attività siano utili a completare il percorso formativo avviato. Più in dettaglio:

 

 ¨ l’idoneità alla prova di teoria, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, è utile ad accedere alla prova di guida, dal 19 gennaio 2013;

 

¨ la prenotazione ad una seduta di esame di teoria, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di teoria dal 19 gennaio 2013;

 

¨ la prenotazione ad una seduta di esame di guida effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di guida dal 19 gennaio 2013.

 

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente circolare, si rimanda a precedenti disposizioni in materia.

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 (Arch. Maurizio Vitelli)

 

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