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Normative

Novità Patente di Guida del 19 Gennaio e 2 Febbraio 2013!

Novità sulle PATENTI DI GUIDA, entrate in vigore il 19 Gennaio e il 2 Febbraio 2013. (Circolare)

Novità Patente di Guida del 19 Gennaio e 2 Febbraio 2013!
Avete preso nota di tutte le novità del Ministero dei Trasporti per le Patenti di guida?

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

 

Roma, 25 Gennaio 2013

 

Oggetto: Decreto Legislativo n.59 del 18 Aprile 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 Gennaio 2013.

 

Il Decreto Legislativo n.59/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva comunitaria n.2006/126/CE in materia di patenti di guida. L'attuazione della citata direttiva ha determinato anche la modifica di numerose norme del titolo IV del Codice della Strada, il cui testo coordinato si allega alla presente, per immediata consultazione (Allegato 1). Le predette disposizioni hanno, inoltre, modificato alcune norme del D.L.vo n.286/2005 in materia di qualificazione professionale del conducente (Allegato 2). La nuova normativa, che è entrata in vigore in larga misura, dal 19 Gennaio 2013, ed integralmente sarà vigente dal 2 Febbraio 2013, reca diverse disposizioni di particolare interesse per l'attività delle forze di Polizia, che di seguito si espongono, unitamente alle prime linee di indirizzo applicativo.

 

1. REQUISITI E LIMITI DI ETÀ PER LA GUIDA (Art. 115 C.d.S)

Con la completa riscrittura del primo comma dell'art. 115 C.d.S., vengono meglio articolati i requisiti di età minima per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene abrogata la necessità per gli ultraottantenni in possesso di CIGC o di patente di guida di andare in commissione medica locale per ottenere la conferma di validità della patente di guida. Per essi valgono, perciò, le procedure ordinarie di conferma della validità della patente di guida di cui all'art. 126 C.d.S. Per quanto riguarda i limiti di età minima per la guida, mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento della patente A (24 anni, salvo che non si possieda la patente A2 da 2 anni), per la patente C (21 anni) e per la patente D (24 anni) si segnala che, come meglio precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, coloro che sono titolari di qualificazione professionale del conducente (CQC), possono conseguire la patente C da 18 anni e la patente D da 21 anni. I nuovi limiti di età minima per la guida, naturalmente, non si applicano per i conducenti già titolari delle predette patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

1.1 Regime sanzionatorio dell'art. 115 C.d.S.

In conseguenza della parziale riscrittura della norma, vengono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con il quale la violazione è commessa. Viene inoltre introdotta una specifica sanzione amministrativa per chi trasporta un passeggero sui veicoli di categoria AM, A1 o B1 senza aver compiuto 18 anni (art. 115, c.4). Per i ciclomotori, tale sanzione continua a concorrere con quella di cui all'art. 170 C.d.S.. La sanzione, per effetto dell'assoluta equiparazione tra certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) e patente AM, sancita dall'art.25 del D.L.vo n. 59/2011, è applicabile ai titolari di CIGC rilasciato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione. Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di conducenti titolari di patente rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 2 dell'art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all'art. 116, comma 15 bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.).

 

2.NUOVA PATENTE UE (Art. 116 C.d.S.)

Come era già previsto dalle Direttive Comunitarie in materia, l'art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Da tale principio, conformemente alle indicazioni già fornite con la nota di questa Direzione, prot. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009, che si allega alla presente per immediata consultazione (All.3), discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere ai ritiro della patente ottenuta più di recente.

2.1 Nuove categorie di patenti (Art. 116 C.d.S)

 

L'art. 116 CDS è stato integralmente sostituito e riscritto, in modo da armonizzare le categorie di patenti ivi indicate con quelle previste dalla direttiva 2006/126/CE. Sul tema, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la citata nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito indicazioni dettagliate alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento (All. 4). In particolare, si segnala che:

• è stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i ciclomotori;

• è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già previste;

• sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1.

Per effetto delle modifiche indicate, in Italia, come accade per tutti i paesi dell'UE, sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell'Unione, devono essere aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S.

Per immediata evidenza dei veicoli che ciascuna patente consente di guidare nel nostro Paese, si allega una tabella riepilogativa (All.5) che è stata redatta tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota già citata del 16 gennaio 2013. Il nuovo modello di patente UE rilasciato in Italia per le patenti rilasciate dal 19.1.2013, si presenta nel formato card, secondo il modello allegato (All.6), ed è dotato di più idonei strumenti antifalsificazione.

2.2 Patenti speciali (Art. 116)

 

Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE, si segnala che:

a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa;

b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente formulazione dell'art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali;

c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.

2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S.)

Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza. Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento. In conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale. 

2.4 Sanzioni per guida senza patente (art. 116 C.d.S)

La riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:

a) senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC;

b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato;

c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti di cui all'art. 119 C.d.S.. Il reato è commesso da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca;

d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.

Nel caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato l'art. 115, comma 15, C.d.S. da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, C.d.S.:

• il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,

• il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,

• il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.

Pur in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'art. 116, comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1. Ricorre, invece, l'illecito penale di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta. Il reato di cui al comma 15 dell'art. 116 C.d.S. è di competenza del tribunale in composizione monocratica. Come disposto dal comma 17 dell'art. 116 C.d.S., all'accertamento del reato consegue l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le procedure dell'art. 224-ter C.d.S.. In caso di recidiva, la cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell'art. 99 c.p. e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le procedure di cui all'art. 224-ter C.d.S. Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Quando il reato è commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, invece, continuano ad essere applicabili, anche al di fuori dei casi di recidiva biennale, le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.S. che prevedono il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S. L'incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S. trova applicazione in tutte le ipotesi di guida con patente non corrispondente di cui ai commi 15 e 15-bis del medesimo articolo.

2.5 Patenti conseguite con veicoli con cambio automatico

 

Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 5 C.d.S, la patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è pre­sente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione. Sulle patenti rilasciate nelle predette condizioni, nel campo 12, accanto alla categoria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il codice 78, armonizzato in ambito UE (cfr. par. 7.3). Nonostante la guida di un veicolo con cambio manuale, da parte di un conducente munito di patente con tale codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposizioni sopraindicate, si ritiene che non possa essere oggetto di sanzione né amministrativa, né penale. Infatti, mentre non può trovare applicazione l'apparato sanzionatorio dell'art. 116 C.d.S, giacché il conducente è titolare della patente di categoria corrispondente al veicolo che conduce, non possono essere applicate neanche le disposizioni dell'art. 125 C.d.S, che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali, secondo la tabella allegata al D.L.vo n. 59/2011, è collocato anche il predetto codice armonizzato 78.

2.6 Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B

 

Una novità dell'art.116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:

• il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";

• la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.

Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3, 5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5t). La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S.

 

3.LIMITAZIONI ALLA GUIDA (Art. 117 CdS.)

Per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni. Restano in vigore, invece, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B. Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S. Tuttavia, pur permanendo in essere il divieto di guida di veicoli più potenti, per tale comportamento non sono più previste sanzioni. Resta, ovviamente, impregiudicata la responsabilità assicurativa, civile o penale di tale condotto che continua ad essere comunque illecita in ragione della sopravvivenza di tali limiti. L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria).

 

4. GUIDA DI FILOVEICOLI (Art. 118 CdS.)

Con una modifica dell'art. 118 C.d.S., si è previsto che per guidare filoveicoli adibiti al trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D e del certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, sia necessario il possesso anche della CQC per trasporto persone.

 

5. RESIDENZA NORMALE (Art. 118-bis CdS.)

Con l'introduzione del nuovo art. 118-bis C.d.S., viene esteso il concetto di residenza normale anche ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di guida. Con tale disposizione, applicabile solo ai cittadini comunitari, viene riconosciuta non solo la residenza anagrafica, di cui all'art. 43, comma 2, del c.c. ma anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese per più di 185 giorni l'anno, nei casi e secondo le condizioni precisate dallo stesso art. 118-bis C.d.S.

La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:

• per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa;

• ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;

• per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida;

• per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all'art.136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni.

 

6. GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI (Art. 124 CdS.)

Con la modifica apportata all'art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, C.d.S. La guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra patente che la comprenda. Per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente B. Solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell'1.10.2004). La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall'art. 116, comma 15, C.d.S. Dall'accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.. All'incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S.

 

7. AMBITO EFFICACIA DELLA PATENTE (Art. 125 CdS.)

L'art. 12 del D.L.vo n. 59/2011 riscrive integralmente l'art. 125 C.d.S., modificandone anche la rubrica così come prevista dall'art. 6 della direttiva 2006/126/CE. Con tale norma, dando integrale recepimento alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 6, sono stati previsti casi in cui alcuni veicoli possono essere guidati solo in ambito nazionale.

7.1 Gradualità ed equivalenza delle patenti di guida

 

Le novità introdotte dalla rivisitazione dell'art. 125 C.d.S. riguardano essenzialmente la previsione dei principi di gradualità ed equivalenza delle patenti di guida ed il regime sanzionatorio in caso di violazione dei codici armonizzati dell'UE e di quelli nazionali nonché la guida di un veicolo non adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla patente speciale posseduta.

7.2 Principi di gradualità ed equivalenza

 

In base al principio di gradualità, dal 19 gennaio 2013, è necessario essere in possesso della patente di categoria B per conseguire le patenti di categoria BE, C1, C, D1, D. Analogamente, occorre: la C1 per conseguire la patente categoria C1E; la C per conseguire la categoria CE; la D1 per conseguire la categoria D1E; la D per conseguire la categoria DE. In base al principio di equivalenza, invece, che va a sostituire il previgente principio di contenimento - peraltro in passato già derogato- si stabilisce quali siano le patenti di guida di categoria superiore valide anche per veicoli delle categorie inferiori, secondo l'allegata tabella (All. 7). La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art.116 C.d.S., come ampiamente argomentato nel paragrafo 2.4 della presente circolare. Secondo le disposizioni dell'art. 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all'art. 116, comma 15-bis C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta. A chi affida o consenta la circolazione del veicolo si applica la sanzione di cui all'articolo 115, comma 5 del C.d.S.

7.3 Codici armonizzati e i codici nazionali

Una importante innovazione è rappresentata dai codici apposti sulla patente per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti del veicolo, abilitazioni del titolare della patente, ed altro, il cui elenco si allega per ogni utilità (All. 8). Tali codici sono riportati sul retro della patente e si distinguono in codici dell'UE armonizzati (codici da 01 a 99) e codici nazionali (codice 100 e superiori) validi solo nello Stato membro che ha rilasciato la patente. Esse riguardano il conducente (limitazioni nella guida dovute a motivi medici), il veicolo (adattamenti necessari per la guida da parte del titolare della patente), le questioni amministrative (caratteristiche del documento, abilitazioni possedute dal titolare della patente, ecc.). Quelli relativi al conducente ed al veicolo sono composti da codici e subcodici (ad es.: "10.20") dove: il codice individua l'area della modifica (nell'esempio il codice "10" indica il cambio modificato) mentre il sub-codice fornisce indicazioni supplementari o restrittive (nell'esempio il codice "02" specifica che il cambio deve essere automatico). La violazione delle prescrizioni imposte dai codici UE armonizzati o da quelli nazionali è oggetto di sanzioni amministrative diverse in relazione al tipo di codice violato e di patente posseduta. Per le patenti non speciali, l'inosservanza delle prescrizioni imposte con codici relativi al "CONDUCENTE (motivi medici)" è punita con le sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'art. 173 C.d.S., in relazione all'art. 125, comma 3-bis, C.d.S. La violazione dei codici relativi a "MODIFICHE DEL VEICOLO" dà luogo alla sanzione amministrativa di cui all'art. 125, comma 3, C.d.S. ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi prevista dal comma 5 del medesimo art. 125 C.d.S. La violazione dei codici relativi alle "QUESTIONI AMMINISTRATIVE", salvo che non siano previste sanzioni diverse da altre disposizioni del Codice della Strada (es. il codice 95 che attesta il possesso della carta di qualificazione del conducente, violazione punita dall'articolo 116, comma 16, C.d.S.) continua, invece, a non essere oggetto di sanzione alcuna, ferme restando le responsabilità sul piano civilistico e penale in caso di incidente.

7.4 Violazione di codici per patenti speciali

Il titolare di patente speciale che, non rispettando le prescrizioni imposte da codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali, si pone alla guida di un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi, previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell'art. 125 C.d.S.

 

8. DURATA E CONFERMA VALIDITÀ PATENTE DI GUIDA (Art. 126 CdS.)

L'art. 13 del D. Lvo. n. 59/2011 riscrive l'art. 126 C.d.S. in materia di durata e conferma di validità della patente di guida. La norma, oltre a recare le necessarie modifiche di coordinamento della materia con le nuove categorie di patenti di guida, fa anche ordine in una serie di disposizioni che - a causa di interventi normativi succedutisi nel tempo - erano distribuite in diversi articoli del Codice della Strada, pur afferendo alla stessa materia. Le regole relative alla validità e alla durata delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale che, come è noto, hanno una efficacia limitata nel tempo, variabile in relazione alla categoria ed all'età del titolare, sono ora contenute solo nell'art. 126 C.d.S.. Si rimanda all'allegata tabella (All. 9) per i termini di durata delle varie patenti in relazione all'età del conducente e alla categoria, fatta salva la diversa limitazione riportata sul documento.

8.1. Sanzioni per circolazione con patente scaduta

 

La circolazione con patente scaduta di validità prevede la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, C.d.S. e quella accessoria del ritiro del documento, con successivo inoltro alla Prefettura-UTG competente per territorio. All'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo sarà rilasciato un nuovo documento. Chi guida dopo che la patente sia stata ritirata a seguito della predetta violazione, è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, comma 6, C.d.S. Analogamente, la stessa sanzione pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., si applicherà nell'ipotesi di circolazione con carta di qualificazione, certificati di abilitazione e di formazione professionali (KA, KB, CFP, CQC) scaduti di validità. È previsto il ritiro immediato del certificato di abilitazione KA o KB, scaduto di validità, mentre non è previsto il ritiro del certificato di formazione professionale (CFP) scaduto.Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L.vo 16.1.2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.L.vo 59/2011. Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.

 

9. PATENTI DI GUIDA DI PAESI EXTRA UE/EXTRA SEE (Art. 135 CdS.)

La completa riscrittura degli artt. 135  e 136 C.d.S. ha determinato un riassetto complessivo della disciplina riguardante la conduzione di veicoli in Italia con patenti straniere, distinguendola completamente dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie che, in virtù del principio del pieno riconoscimento delle stesse patenti, quanto a possibilità di guida nel territorio nazionale, sono, di fatto, completamente equiparati ai titolari di patenti italiane.

9.1 Requisiti per la guida da parte di titolari di patente extra UE ed extra SEE

 

Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE o dello SEE (di seguito definita patente estera), conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica. Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa. Il solo permesso internazionale di guida, non accompagnato dalla patente dello Stato estero, diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione dell'art. 135 C.d.S., non consente più di circolare sul territorio nazionale, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 135, comma 8, C.d.S. La circolazione con patente estera scaduta di validità, salvo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia, è oggetto delle stesse sanzioni amministrative previste per la corrispondente condotta posta in essere da titolare di patente comunitaria o italiana. In tali casi, infatti, secondo le disposizioni dell'art. 135, comma 13, C.d.S., trova applicazione l'art. 126, comma 11, C.d.S. Il documento di guida viene ritirato al momento dell'accertamento e trasmesso alla Prefettura competente per territorio che, per via diplomatico-consolare, provvederà ad inviarla alle autorità del Paese che l'ha rilasciata. Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia. In tal caso, qualora il documento abilitativo non sia mai stato rilasciato, ricorre la violazione dell'art. 135, commi 3 e 10, C.d.S., mentre se esso è scaduto di validità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S.

9.2 Titolari di patente estera residenti in Italia

 

Per poter condurre veicoli in Italia, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere a convertirla in patente UE, rilasciata dall'Italia, se ciò sia possibile in base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida comunitaria, rilasciata dall'Italia, sostenendo i relativi esami di idoneità. Trascorso l'anno dall'acquisizione della residenza senza aver provveduto alla conversione, ove possibile, la conduzione di veicoli diventa oggetto di illecito che ha un diverso regime sanzionatorio a seconda che la patente estera sia o meno in corso di validità. Infatti: per le patenti estere in corso di validità, si applica in ogni caso la sanzione amministrativa di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. e ciò anche se la patente non sia convertibile in patente UE. In tale ultimo caso, la patente ritirata sarà trasmessa dalla Prefettura competente, per via diplomatico-consolare, alle autorità del Paese che l'ha rilasciata; per le patenti estere scadute di validità, invece, è sempre applicato il regime sanzionatorio per guida senza patente, di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

 

10.  INIBIZIONE ALLA GUIDA PER PATENTI NON ITALIANE (Art. 135 e 136 ter CdS)

Il comma 2 dell'art. 14 del D.L.vo n. 59/2011 modifica il comma 3 dell'art.129 C.d.S., in materia di sospensione della patente di guida sopprimendo la possibilità per il prefetto di sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE o extraUE. La modifica, resa necessaria per dare attuazione alle disposizioni dell'art 11, paragrafo 2 della Direttiva 2006/126 CE [4], si deve ora coordinare con le nuove disposizioni dell'art. 135, comma 5 C.d.S. e dell'art. 136 ter, comma 1, C.d.S. che prevedono la facoltà per il Prefetto competente rispetto al luogo della commessa violazione di disporre, in luogo della sospensione della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE, l'inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle disposizioni del Codice della Strada. La stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un titolare di patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta, sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida (v. art.135, comma 6 e art. 136-ter, comma 2, C.d.S.). In tali casi, infatti, il Prefetto, in luogo della revoca della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE dispone l'inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la violazione da cui discende la revoca afferisce agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S.). Le nuove sanzioni accessorie saranno applicate dagli organi di polizia stradale procedendo al ritiro immediato del documento in occasione dell'accertamento della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura competente rispetto al luogo dell'accertamento della violazione allo scopo di permettere a tale Ufficio di emettere un provvedimento di inibizione alla guida.

10.1 Elezione di domicilio legale in Italia

In occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.

 

11.  PATENTI DI GUIDA DI PAESI MEMBRI DELL'UE (Art. 136 bis e 136 ter)

La disciplina della guida con patenti rilasciate da paesi membri dell'UE è contenuta nei nuovi articoli 136-bis e 136-ter, C.d.S. Conformemente alle norme dell'Unione, la patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dello SEE è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Sull'argomento, la Commissione Europea con la decisione del 18 dicembre 2012, ha pubblicato le tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate negli stati membri fino al 18 gennaio 2013 (All. 9bis). Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente internazionale neanche quando il modello utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'Unione in un periodo temporale antecedente l'ingresso nell'Unione o l'adeguamento della normativa interna alla patente comunitaria. Tuttavia, l'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia ricorre anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi:

• sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità;

• il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S..

Nel primo caso, in occasione dell'accertamento della condotta illecita di guida oltre il termine indicato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., con ritiro immediato della patente e successiva trasmissione alla Prefettura competente.

Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 10, nei confronti di un titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE sono applicabili le medesime sanzioni che trovano applicazione nei confronti dei titolari di patente UE rilasciata in Italia e, in particolare, quelle degli artt. 116 C.d.S. (guida senza patente o con patente diversa ovvero senza CQC o CFP quando richiesto) e 118, 124 e 126 C.d.S. (guida con patente scaduta).

Solo nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare applicazione la procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S..

 

12.  ALTRE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA

Per completezza, si segnala che il citato D.L.vo n. 59/2011 ha modificato anche altre norme del Codice della Strada che, tuttavia, hanno una più ridotta rilevanza per l'attività delle Forze di Polizia. In particolare:

• art. 120 C.d.S.: sono stati soppressi i richiami al CIGC, sostituito dalla nuova patente AM;

• art. 121 C.d.S.: sono previste variazioni relative alle definizioni di uffici ministeriali e sono disposti nuovi requisiti per la formazione e l'aggiornamento degli esaminatori;

• art. 123 C.d.S.: sono state apportate variazioni relative alla dotazione dei veicoli che devono possedere le autoscuole in relazione alle nuove patenti di guida [5];

• art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida; Infatti:

- l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;

- il Prefetto può disporre la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (TULS).


13.
POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (Art. 180 CdS.)

Il D.Lgs n. 59/2011 è intervenuto anche per modificare le disposizioni dell'art. 180 C.d.S., in modo da aggiornarlo, nell'elenco dei documenti di guida da avere al seguito, con le nuove previsioni fin qui descritte.

Circa l'obbligo, previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 180 C.d.S., di avere con sé per circolare la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, si è aggiunto il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto.

La lettera b) del medesimo comma è stata, invece, integrata con la previsione di avere con sé lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, che innalza da anni sessantacinque ad anni sessantotto la possibilità di guidare autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. e da sessanta a sessantotto anni la facoltà di guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

Con l'integrazione del comma 5 si è sancito l'obbligo, per il conducente che effettua il trasporto di materiali pericolosi, nei casi [continua...]

 

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