Normative
Diversi Uffici della Motorizzazione, nel caso di patente italiana rinnovata all’estero ai sensi dell'Art. 126 comma 9 del Codice della Strada, hanno emesso un provvedimento di revisione senza giustificata motivazione.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 5
Via G.Caraci - 00157 Roma
Roma, 09 maggio 2013
Prot. n. 11720 - Classifica: 23.18.20
Oggetto: patenti italiane rinnovate all’estero ai sensi dell’art. 126 comma 9 del Codice della Strada.
Il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato alcune problematiche connesse con il mancato riconoscimento, in Italia, della conferma di validità della patente di guida italiana effettuata a curadelle autorità diplomatico-consolari italiane, ai sensi dell’art. 126 comma 9 del Codice della Strada.
In particolare è stato segnalato che qualche Ufficio della Motorizzazione, nel caso di patente italiana rinnovata all’estero, ha emesso un provvedimento di revisione attribuendo al titolare un lungo periodo di mancato esercizio alla guida; ciò basandosi presumibilmente sulla scadenza riportata sulla patente e non riconoscendo quindi il rinnovo avvenuto presso le Rappresentanze diplomatiche italiane.
A tal proposito si ritiene pertanto utile ricordare che la conferma di validità effettuata dalle autorità diplomatico-consolari, con le modalità previste dal citato art 126, è da ritenersi valida a tutti gli effetti e quindi deve essere opportunamente valutata prima di considerare l’eventuale emissione di un provvedimento di revisione (ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada) avente come motivazione un mancato esercizio alla guida per lungo periodo che, in genere, viene individuato in tre anni, in base alla Circolare n. 16/1971 di quest’Amministrazione. Infatti il periodo definito dalla conferma di validità effettuata dalla Rappresentanza diplomatica italiana, non può essere considerato come un intervallo di tempo in cui il titolare non ha mantenuto l’esercizio alla guida.
Con l’occasione si ricorda che l’avvenuto rinnovo della patente di guida, effettuato sempre ai sensi dell'Art. 126 comma 9, è provato dalla specifica attestazione rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane.
In merito questa Direzione ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri di voler sensibilizzare dette Rappresentanze diplomatiche affinché, all’atto del rinnovo, avvertano l’interessato di esibire la prevista attestazione unitamente alla patente di guida, anche nel caso di rientro in Italia ed in particolare in sede di accertamento medico per l’effettuazione della conferma di validità ai sensi del comma 8 del sopracitato articolo.
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