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Normative

Variazione della potenza dei veicoli in circolazione: depotenziamento
Data pubblicazione : 2013-07-23

La variazione della potenza di un veicolo rientra tra le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli disciplinate dall'art. 78 del Codice della strada e dall'art. 236 del relativo Regolamento di esecuzione. I contenuti del nulla osta e della prevista dichiarazione dei lavori a regola d'arte devono essere tali da rendere possibile ed agevole i riscontri da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile

Variazione della potenza dei veicoli in circolazione: depotenziamento

Per la modifica della potenza di un motociclo per tale modifica, è espressamente previsto il rilascio del nulla osta da parte del costruttore del veicolo; se nello stesso nulla osta è indicato che il veicolo modificato è reso conforme ad altro veicolo omologato dal medesimo costruttore, l'operazione di aggiornamento della carta di circolazione per la variazione della potenza rientra nelle competenze degli Uffici Motorizzazione Civile

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

E IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione generale per motorizzazione

Divisione 2

Prot. n. 63391/23/22

Roma, 30 luglio 2008

OGGETTO: Variazione della potenza dei veicoli in circolazione.

 

Sono state segnalate difficoltà operative per le richieste di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli a seguito della variazione della potenza.

In particolare, trattasi di casi per i quali il costruttore rilascia nulla osta alla modifica della potenza, indicando la circostanza che il veicolo è reso "conforme" ad un altro omologato dal medesimo costruttore.

Nel merito, si argomenta quanto segue.

La variazione della potenza di un veicolo rientra tra le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli disciplinate dall'art. 78  del Codice della strada e dall'art. 236 del relativo Regolamento di esecuzione.

In base alle citate norme, per tale modifica, è espressamente previsto il rilascio del nulla osta da parte del costruttore del veicolo.

Inoltre, se nello stesso nulla osta è indicato che il veicolo modificato è reso conforme ad altro veicolo omologato dal medesimo costruttore, l'operazione di aggiornamento della carta di circolazione per la variazione della potenza rientra nelle competenze degli Uffici Motorizzazione Civile.

Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'operazione, si precisa che la stessa deve essere valutata dal confronto delle prescrizioni soddisfatte dal veicolo oggetto di modifica e da quello assunto a riferimento, con particolare riguardo agli elementi influenzati dalla modifica stessa: le soluzioni finalizzate alla variazione della potenza devono coincidere con quelle adottate per il veicolo assunto a riferimento e non si riterranno ammissibili modifiche tali da compromettere l'originaria conformità del veicolo da modificare alle pertinenti prescrizioni.

Ciò premesso, valutata l'ammissibilità dell'operazione secondo quanto prima riportato, la visita e prova a seguito della modifica della potenza è finalizzata all'aggiornamento di tutti i dati interessati dalla stessa modifica. Ne deriva, pertanto, che il nulla osta deve contenere una chiara descrizione delle eventuali parti modificate o sostituite con relativi codici di identificazione (ove ricorra) e gli interventi da effettuare affinché il veicolo sia reso conforme a quello assunto a riferimento.

Inoltre, dovranno essere indicati i valori dei parametri modificati: potenza, consumo, emissioni etc. e la circostanza che il veicolo modificato sia rispondente a tutte le prescrizioni soddisfatte dall'omologazione di riferimento.

In altre parole, si ritiene che i contenuti del nulla osta e della prevista dichiarazione dei lavori a regola d'arte (l'officina che effettua i lavori deve essere all'uopo autorizzata dalla casa costruttrice) debbano essere tali da rendere possibile ed agevole, ai fini dell'ammissibilità dell'operazione, i riscontri da parte dell'Ufficio della Motorizzazione.

Si ritiene opportuno rilevare, infine, che le norme contro la manomissione dei veicoli a due e tre ruote contenute nelle pertinenti direttive comunitarie e richiamate nella circolare DC IVB15 del 19.2.1999 riguardano i ciclomotori e i motocicli di potenza non superiore a 11 kW e cilindrata non superiore a 125 cm³.

Si pregano le Direzioni Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati.

IL DIRETTORE GENERALE

arch. Maurizio Vitelli

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