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Normative

Residenza Normale, definizione applicazione e criterio necessari per la patente di guida
Data pubblicazione : 2014-04-10

Residenza Normale. Applicazione del criterio di residenza normale delineato dall’art. 12 della direttiva 2006/126/CE e campo di applicazione: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o....

Residenza Normale, definizione applicazione e criterio necessari per la patente di guida

 

OGGETTO: direttiva 2006/126/CE. Applicazione del criterio di residenza normale.

 

In risposta ai numerosi quesiti formulati dagli Uffici della Motorizzazione in ordine all’applicazione del criterio di residenza normale, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

Il principio della residenza normale è delineato dall’art. 12 della direttiva 2006/126/CE e ricorre spesso in altre disposizioni della stessa direttiva, per definirne il campo di applicazione.

Si riporta di seguito il testo del suddetto art. 12:

Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

 

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Innanzitutto si precisa che, anche se non espressamente richiamato dall’art. 118-bis del codice della strada, il principio della residenza normale si applica anche ai cittadini italiani, poiché, l’Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, è destinatario di tutte le norme della direttiva 2006/126/CE, e quindi anche di quelle concernenti la residenza normale.

 

La residenza normale è richiesta se il candidato/conducente non è in possesso di residenza anagrafica in Italia, che si certifica secondo le consuete modalità. E’ importante sottolineare che la direttiva comunitaria si applica alle patenti di guida rilasciate in tutti gli Stati membri della UE e dello

Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Lichtenstein), e quindi anche se i relativi titolari non sono cittadini dell’UE o SEE.

Detto principio si evince poiché nel testo si leggono esclusivamente riferimenti a “titolare di patente di guida” e a “persona”.

 

Nello specifico si dispone quanto segue:

 

RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA PER ESAME A CANDIDATO NON TITOLARE DI PATENTE COMUNITARIA

Considerato che la direttiva si riferisce a titolari di patente di guida, per il solo caso di conseguimento di una patente di guida italiana per esame, quando il candidato non sia già titolare di altra patente comunitaria (esclusi cioè i casi di estensione ad altra categoria), il requisito della residenza normale può essere applicato soltanto ai cittadini di uno degli Stati membri dell’UE o SEE (quindi anche agli italiani), poiché per i cittadini extracomunitari trova applicazione il criterio della residenza anagrafica.

 

RILASCIO DI PATENTE DI GUIDA PER CONVERSIONE DI ALTRA COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE

Nel caso di rilascio di patente di guida per conversione di altra comunitaria, essendo in presenza di titolari di patente di guida comunitaria o rilasciata da uno degli Stati SEE, si fa riferimento alla residenza normale, prescindendo dalla cittadinanza del titolare medesimo.

 

CONFERMA DI VALIDITA’, RICONOSCIMENTO, DUPLICATO DI PATENTE COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE

Per la conferma di validità, riconoscimento e duplicato di patente comunitaria, se la persona che si presenta agli sportelli degli UMC è già in possesso di patente di guida va applicato il criterio della residenza normale in presenza di titolari di patente di guida comunitaria o rilasciata da uno degli Stati SEE, prescindendo dalla cittadinanza.

 

RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA PER ESAME A CANDIDATO GIA’ TITOLARE DI PATENTE COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE (ESTENSIONE AD ALTRA CATEGORIA). RICLASSIFICAZIONE DI PATENTE

Il rilascio della patente di guida per esame a candidato già titolare di patente comunitaria o rilasciata da uno degli Stati SEE (estensione ad altra categoria) e la riclassificazione di patente prevedono, rispettivamente, l’effettuazione dell’esame da parte di un soggetto già titolare di patente di guida comunitaria, ovvero il rilascio di una nuova patente con abilitazioni meno ampie rispetto a quella posseduta, sempre comunitaria ( ad esempio da categoria C a B oppure da categoria B normale a B speciale, compreso anche il caso di effettuazione di prova pratica di guida).

Si osserva il principio della residenza normale del conducente, prescindendo dalla sua cittadinanza.

Si fa presente che in tali casi, preliminarmente all’operazione di riclassificazione o rilascio per estensione, è necessario che venga effettuata la procedura di riconoscimento, affinché in relazione al numero di patente creato con l’emissione del tagliando venga poi rilasciata la patente per estensione o per riclassificazione.

In tal caso l’utente, per il quale vengono effettuate due distinte operazioni (riconoscimento prima e emissione di una nuova patente poi), deve corrispondere gli importi previsti per le due distinte procedure e quindi deve presentare in allegato alla pratica di estensione/riclassificazione i bollettini postali attestanti il pagamento delle somme concernenti entrambe le procedure.

 

* * * *

 

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA NORMALE

La residenza normale viene comprovata dall’utente allegando alla documentazione ordinariamente prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, redatta secondo il modello allegato (All. 1)

L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva predetta è però riservato dalle norme vigenti soltanto ai cittadini comunitari (o di Stato SEE).

Pertanto i cittadini extracomunitari attestano la residenza normale esibendo il permesso di soggiorno, che gli UMC acquisiscono in fotocopia, avendola confrontata con l’originale mostrato ma non trattenuto in ufficio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dall’utente, redatta secondo il modello allegato (All.2). Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, viene acquisita la relativa documentazione sostitutiva.

 

Le disposizioni previste dalla circolare prot. 44878 del 14/05/2007, emanata in applicazione delle direttiva 2004/38/CE, non si applicano al rilascio e al rinnovo delle patenti di guida, per cui invece occorre far riferimento alla direttiva 2006/126/CE e quindi al criterio della residenza normale.

 

* * * *

 

Si coglie l’occasione per ricordare che gli Uffici della Motorizzazione Civile possono procedere al riconoscimento, alla conversione e alla duplicazione di patenti  rilasciate in un altro Stato U.E. (o SEE), anche nel caso in cui il titolare abbia conseguito la patente in questione durante il periodo in cui

aveva la residenza anagrafica in Italia, ciò in quanto si presume che lo Stato membro di rilascio abbia applicato il criterio della residenza normale.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Arch. Maurizio Vitelli

 

ALLEGATO 1

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.)

Il/La sottoscritt.. ……………………………………………………………………………..

nat.. a ……………………………………………………. Stato…………………………..

di cittadinanza……………………………………….., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.

445/2000, e s.m., consapevole delle responsabilità penali e amministrative conseguenti a

false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

di dimorare, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, da almeno 185 giorni in

Italia, alla via/piazza …………. …………….………………., n. ……….., comune di

………………………………., provincia …………………….., per uno dei seguenti motivi:

o (1) Interessi personali

o (1) Interessi professionali

o (1) Motivi di studio (studente per almeno sei mesi presso la scuola pubblica/privata

denominata ……………………………………………………………………………..,

sita in …………………………………………………… alla via/piazza

……………………………………………., comune ……………………………………….

provincia…………………………………….)

Luogo, data …………………………………………….

 

(2) Firma del dichiarante

………………………………………………….

 

(1) Barrare la casella relativa alla dichiarazione da rendere

(2) La firma deve essere apposta alla presenza dell’impiegato che riceve la pratica. Se il dichiarante non presenta la pratica

direttamente, alla dichiarazione è allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

 

 

ALLEGATO 2

 

Dichiarazione

 

Il/La sottoscritt.. ……………………………………………………………………………..

nat.. a ……………………………………………………. Stato…………………………..

di cittadinanza……………………………………….., titolare di patente di guida rilasciata in

…………………………………………………………… , n. …………………………………

valida fino al ………………………………………………….., consapevole delle

responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA

di dimorare da almeno 185 giorni in Italia, alla via/piazza ………….

…………………….………., n. ……….., comune di ………………………………., provincia ……………………..

Dichiara altresì di essere in possesso di permesso di soggiorno n.

…………………………….., rilasciato da ………………………………………………….., per il

seguente motivo: …………………………………………………………………………………………………………

Allega fotocopia del permesso di soggiorno.

 

Luogo, data …………………………………………….           Firma del dichiarante

                                                               ………………………………………………….

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