Normative
Nella prossima riforma dei processi penali, cambieranno le sanzioni per il reato di lesioni stradali, introdotto dalla Legge 41/2016 in tema di omicidio stradale ed ergastolo della patente!
Prossimamente dall'Esecutivo in carica, saranno corrette una serie di sviste e criticità della normativa in essere, ovvero la Legge 41 del 23 Marzo 2016, ammesse anche da chi a suo tempo l’aveva redatta, sostenuta e votata in Parlamento. Il reato previsto dall’Art.590 bis del Codice Penale, presenta infatti differenti aspetti peculiari e controversi:
a) la “procedibilità d’ufficio” per lesioni gravi o gravissime;
b) la sanzione accessoria della revoca della patente in caso di condanna o patteggiamento, con l'espresso divieto di conseguirne un'altra non prima di 5 anni.
Si è notato come la “procedibilità d’ufficio” equiparava condotte diverse come disvalore penale, ostacolando possibili soluzioni concilianti a vantaggio del risarcimento danni.
Una lesione personale “semplice” con 40 gg. di prognosi, causata da una comune infrazione al nuovo Codice della Strada, faceva scattare in automatico la procedibilità d’ufficio. La legge non distingue dunque, si celebra d'ufficio un processo penale che potrebbe essere evitato con il risarcimento integrale dei danni.
Il ritiro della patente di guida (stesso lasso temporale dell’omicidio stradale, ndr), per la durata di anni 5 dal “fattaccio”, risulta eccessiva rispetto all’effettiva gravità della violazione. Vieppiù secondo la moderna Giurisprudenza, in caso di revoca, il periodo già scontato a titolo di sospensione cautelare della patente non può essere detratto dal quinquennio. Il quadro attuale muterà prossimamente, quando sarà attuata la riforma del processo penale, con la “procedibilità a querela” per i reati contro la persona puniti con pena detentiva fino a 4 anni.
In tale casistica rientreranno le lesioni personali stradali gravi e gravissime, purché non aggravate dall'abuso di stupefacenti o dalla guida in stato di ebbrezza, o tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l per conducenti non professionali. La procedibilità a querela comporterà la possibilità che il reato si estingua in caso di risarcimento, che potrà essere integrale e comportare la remissione della querela o in base al nuovo Art. 162 del Codice Penale, (introdotto dalla riforma e quindi già in vigore, ndr) sotto forma di offerta reale, anche se non accettata dalla persona offesa!
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