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Normative

Nazionalizzazione auto, moto e rimorchi da paesi dell'UE!

Per contrastare l'evasione fiscale cambiano le procedure di nazionalizzazione controllo telematico relative all'acquisto di autoveicoli, moto e rimorchi provenienti da paesi UE!

Nazionalizzazione auto, moto e rimorchi da paesi dell'UE!
Cambiano le norme sulla nazionalizzazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati UE!

 
 

I soggetti che effettueranno tali tipologie di acquisti, utilizzando canali di importazione non ufficiali, dovranno obbligatoriamente comunicare al DTNAGP, entro 15 giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto, ed in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione, i dati riepilogativi dell'operazione.

Nei casi di veicoli considerati "nuovi" ai fini fiscali, l'imposta sul valore aggiunto verrà assolta mediante modello di versamento "F24 - Elide".

La comunicazione al DTNAGP, deve essere inoltre effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

I documenti relativi all'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato dai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ed alla eventuale cessione, devono essere conservati sino al 31 Dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione di acquisto o di vendita.

Le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi ottemperano alla comunicazione di acquisto attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo del DTNAGP, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.

Per le case costruttrici costituite all'estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero dei Trasporti.

La comunicazione al DTNAGP relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene:

- il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione ovvero il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;

- il numero di identificazione individuale di cui all'Art. 214 della direttiva 2006/112/CE del 28 Novembre 2006 nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;

- il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero. Tali informazioni saranno desunte, a seconda dei casi, dal COC o dalla carta di circolazione, emessa nel paese dell'Unione Europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l'avvenuta radiazione per "esportazione";

- la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.

- il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.

Nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, occorre produrre al DTNAGP una comunicazione contenente:

- il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;

- il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;

- la data e il prezzo dell'acquisto, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;

- la data della cessione;

- il numero di fattura, per i soli soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ed il prezzo di cessione;

- i dati identificati dell'acquirente straniero.

Le comunicazioni di acquisto intracomunitario al DTNAGP, possono essere effettuate:

- tramite collegamento telematico diretto con il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo (esclusivamente per i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni);

- presso la Motorizzazione Civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;

- avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello STA.

L'avvenuta comunicazione è attestata da una ricevuta, in forma di stampato, contenente la data della ricezione, il protocollo attribuito alla comunicazione e il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita.

Una volta effettuata la comunicazione al DTNAGP, ai veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, è assegnato, previo esame della prescritta documentazione tecnica, un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della Motorizzazione Civile.

Si potrà dare corso all'immatricolazione esclusivamente se, nell'archivio informatico del DTNAGP, risultino:

- tutti i dati previsti dalla comunicazione;

- trasmesse per via telematica dall'Agenzia delle Entrate, le informazioni disponibili relative all'assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti istanti nei confronti dei quali tali obblighi sussistano;

- assenti, al momento dell'istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all'introduzione dei veicoli sul territorio nazionale.

In caso che non siano soddisfatti tali requisiti le procedure non consentono di procedere all'immatricolazione, che sarà comunque possibile effettuare successivamente una volta rimosse le cause ostative.

Con il presente decreto legge (già entrato in vigore il 5 Aprile 2018, operativo dal 7 Aprile) sono stati abrogati il DD. del 30 Ottobre 2007 e il DD. del 29 Marzo 2011 ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme presenti nel decreto stesso.

 

Nb: nelle more del completamento dei servizi per la verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di cui al Decreto Legge del 26 Marzo 2018, non sarà possibile immatricolare i veicoli importati direttamente dall'estero, da soggetto non IVA, fino a nuova comunicazione. L'immatricolazione di tali veicoli, nuovi o usati, potrà avvenire solo dopo tale verifica.

 

 

 

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