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Vuoi sapere cosa fare per conseguire la PATENTE DI GUIDA di veicoli a motore ?

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Conversione patente Militare in Civile
Conversione patente di Guida straniera in ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
  
Prot. n. 3106-3107-3160/M340 

Roma, 30 settembre 2002


 OGGETTO:Conversione di patente di guida. Romania.


        Il Ministero degli affari esteri ha comunicato con nota n. 065/4825 del 29.8.2002, che l'accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati - All. 1) tra la Repubblica Italiana e la Romania in materia di patenti di guida è entrato in vigore il 20.8.2002.

        Pertanto, agli uffici provinciali in indirizzo, si fa presente che possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dal suddetto Stato.

        Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza Romania-Italia (allegato 2 dell'accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti rumene alle categorie di patenti italiane.

        Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la fotocopia del fac simile della patente attualmente rilasciata in Romania (secondo quanto indicato all'allegato 3 dell'accordo) con relativa traduzione dell'ambasciata della Romania in Italia (all. 2 e 3).

        Poiché il sistema operativo che gestisce la stampa delle patenti di guida memorizza in archivio e produce soltanto caratteri propri della lingua latina e considerata la particolarità della lingua rumena rispetto a quella italiana, questa Direzione ha comunicato al Ministero degli affari esteri che non potranno essere stampati documenti di guida che riportino segni diacritici ovvero altri segni grafici non appartenenti alla lingua italiana.

        Per quanto concerne l'esatta individuazione del periodo di validità delle patenti rumene, l'ambasciata di Romania in Italia ha precisato che la data di scadenza della categoria, indicata al punto 11 del documento, coincide con la data di scadenza della patente, indicata invece al punto 5. Qualora in corrispondenza del predetto punto 11 non via sia alcuna data ovvero ve ne sia una diversa da quella del punto 5, occorre far riferimento esclusivamente al citato punto 5. 

         Le patenti rumene convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati, comunicati dal Ministero degli affari esteri:Consolato Generale di Romania a Milano - Via Gigniese n. 2 - 20100 Milano
Competenza: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana.
        Per le Regioni non indicate nell'elenco, occorre far riferimento a:Ambasciata di Romania - Via Nicolò Tartaglia n. 36 - 00197 Roma         Agli stessi indirizzi codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 10 dell'Accordo.        Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 5 dell'Accordo).        Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 6 dell'Accordo.

 

         Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.         IL CAPO DEL DIPARTIMENTO        dr. ing. Amedeo Fumero  

 

allegato 1 alla circolare :

Accordo tra il Governo della Romania e il Governo della Repubblica italiana sulla conversione delle patenti di guida  

ACCORDO BILATERALE
17 giugno 2002, n. 065/3498
  
        Il Ministero degli Affari esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Romania in Italia e, con riferimento alla Nota Verbale n. C-745 del 16.4.2002, ha l'onore di confermare quanto segue:        "Il Governo della Romania e il Governo della Repubblica italiana, di seguito denominate Parti Contraenti, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1        Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente ai fini della conversione, quelle patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio. Articolo 2        Il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle Parti Contraenti può guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese d'emissione purché la stessa sia accompagnata da traduzione ufficiale o da patente internazionale. Articolo 3        La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità, ai fini della circolazione, nel territorio dell'altra Parte Contraente trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente. Articolo 4        Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo s'intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti. Articolo 5        Se il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.        La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione. Articolo 6        La disposizione di cui all'art. 5 primo capoverso, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra parte contraente. Articolo 7        Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti è riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche d'equipollenza allegate al presente Accordo. Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.        Le autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:a)
in Romania il Ministero dell'interno - Direzione Generale per l'Evidenza Informatica della persona;
b)
nella Repubblica italiana il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
Articolo 8
        Nel corso della conversione della patente, le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da convertire e la restituiscono alle autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche. Articolo 9        Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle autorità centrali competenti, cui le Rappresentanze diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate. Articolo 10        L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle autorità competenti dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.        Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle autorità diplomatiche. Articolo 11        L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in lui riportati.        L'Ambasciata di Romania ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con gli allegati, assieme alla Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana dello stesso tenore costituiscano un Accordo tra il Governo della Romania ed il Governo della Repubblica italiana che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota Verbale di risposta della parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana.        Detto Accordo avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia".        Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana è d'accordo con il contenuto della Nota Verbale sopra descritta.        Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Romania in Italia i sensi della sua più alta considerazione.  

 


Allegato 1 alla nota verbale prot. n. 065/3498 del 17.6.2002 

TABELLA D'EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti italiane in documenti rumeni

 
ITALIA
ROMANIA
A1
A1
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
        Per la conversione delle eventuali sottocategorie rilasciate in Italia dall'1.7.1996 all'entrata in vigore del DM 29.3.1999:
 
ITALIA
ROMANIA
B1
B1
C1
C1
D1
D1
Allegato 2 alla nota verbale prot. n. 065/3498 del 17.6.2002
 
TABELLA D'EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti di guida rumene in documenti italiani
 
ROMANIA
ITALIA
A1
-
A
-
A+B1
A
A+B
A
B1
-
B
B
C1
B
C
C
D1
B
D
D
E
E
 
Allegato 3 alla nota verbale prot. n. 065/3498 del 17.6.2002
 
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ROMANIA E IN ITALIA
 
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ROMANIA
a)
modello di patente di guida tipo nuovo, l'unico valido in Romania dal 30 aprile 2001.
 
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA
a)
ultimo modello di patente rilasciata in Italia ai sensi della Direttiva n. 96/47/CE. Le date di rilascio e di scadenza sono riportate rispettivamente ai punti 4 e 4b;
b)
modello di patente italiana rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva n. 91/439/CEE;
b1)
modello di patente successivo al modello b) con modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2.
 
MODELLI DI PATENTE ITALIANE RILASCIATE
ANTECEDENTEMENTE AL 1° LUGLIO 1996
c)
autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione);
c1)
autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Tale modello è precedente al modello c);
c2)
autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Tale modello è precedente al modello c1).

 

Allegato 2 alla circolare n. 3106-3107-3160/M340 del 30.9.2002

 

Allegato 3 alla circolare n. 3106-3107-3160/M340 del 30.9.2002 ROMANIAPATENTE DI GUIDA

1. Cognome del titolare POPESCU
2. Nome del titolare PAVEL
3. Indirizzo del titolare: Via Abatorului, 4 Bucarest
4. Data e luogo di nascita: 29.04.1967, Berca
5. Data del rilascio della patente/
        Data della scadenza della patente: 24.06.1996/24.06.20016.
Numero della patente: IGP00011374
7. Fotografia del titolare
8. Firma del titolare
9. Categorie di veicoli: B
10. Data dell'ottenimento della categoria: 07.95
11. Data della scadenza della categoria: -
12. Menzioni, restrizioni:
        Codice personale: 1670629100077


- SCADENZA: la data da prendere in considerazione è quella riportata sulla patente di guida e pertanto non potranno essere accettate attestazioni che dichiarano prorogata la validità di scadenza del documento;
- dalla data del 02.10.1995, in Romania, per conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C, e D è necessario essere in possesso della categoria B. Pertanto le patenti rumene delle predette categorie rilasciate antecedentemente alla data del 02.
10.1995 sono da considerarsi convertibili esclusivamente se sono valide anche per la categoria B (indipendentemente se sia stata conseguita prima o dopo le predette categorie C1, C e D).


vedi documenti per Conversione Patente di Guida

DECISIONE DELLA COMMISSIONE  25 marzo 2002, n. 2002/256/CE ..... equipollenze fra talune categorie di patenti

 

Legislazione  riguardante la SOSPENSIONE - RITIRO - REVOCA REVISIONE della Patente di Guida
Ultimo aggiornamento: 08/10/2002
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