Assicurazione
In caso di sinistro, contro un'auto immatricolata in Italia, ma con assicurazione straniera, scontata la validità della polizza, può un veicolo circolare con tale “copertura” nel nostro Belpaese?
Se malauguratamente accade un incidente stradale, dove uno dei due automobilisti coinvolti, guida un'automobile italiana ma con assicurazione straniera, scontata la validità della polizza, può circolare in Italia con tale “copertura”? Rispondiamo subito che: la polizza assicurativa deve essere autorizzata ad "operare" sul territorio nazionale tramite apposito ufficio, altrimenti è equiparata ad una guida senza assicurazione con quanto ne consegue. Un veicolo immatricolato in Italia non puo' essere assicurato con una compagnia estera non iscritta all'Albo delle imprese autorizzate, pertanto, nel caso è buona norma procedere alla “verifica” direttamente dal sito ufficiale dell'ISVAP (l'ente statale di controllo del mercato assicurativo, ndr) ove è presente un elenco sempre aggiornato all'uopo. Se la compagnia risulta “abilitata” anche nel nostro paese, è tutto in regola e potete dormire “sonni tranquilli”. Se dopo aver “controllato” e la compagnia estera non dovesse apparire nell'elenco, aldilà dell'autenticità “materiale” del documento stesso, la copertura assicurativa non è valida. Le compagnie assicurative nel ramo auto, devono rispettare determinati parametri di legge, imposti dall'ISVAP e dal suo regolamento, tra i cui requisiti è indispensabile una sede operativa e di rappresentanza in Italia. Quindi oltre all'iscrizione nell'Albo delle imprese autorizzate, dovranno essere abilitate dall'ISVAP (l'elenco aggiornato è sempre consultabile all'indirizzo web di cui sopra, ndr). Altresì, a prescindere dalla genuinità del documento assicurativo, qualora la compagnia non risultasse indicata tra quelle abilitate ed autorizzate ad esercitare in Italia, trova giusta applicazione l'Art. 193 del nuovo Codice della Strada inerente l'obbligo di responsabilità civile da parte dell'Assicurazione, qui sotto in dettaglio:
CODICE DELLA STRADA - ART.193: “OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE”
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli ed i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circoli senza copertura assicurativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1)
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. (1)
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’Art.213 del presente codice. (2)
4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
nb: (1) Così modificato dalla Legge n. 214 del 1/08/03, di conv. del Dl. n. 151/2003. (2) Comma inserito dalla Legge del 15/07/09, n.94.
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