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Normative

PERITI ASSICURATIVI-ABILITAZIONE e prova di idoneità per l'anno 2011 per l'iscrizione nel Ruolo
Data pubblicazione : 2012-01-05

PERITO ASSICURATIVO: È indetta una prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. termine domande -  30 giorni dalla pubblicazione del bando.
 

PERITI ASSICURATIVI-ABILITAZIONE e prova di idoneità per l'anno 2011 per l'iscrizione nel Ruolo

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO
30 dicembre 2011, n. 2952
(non pubblicato nella GU)
 


Prova di idoneità, per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l'articolo 158  che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP - il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
Ravvisata la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2011;

Dispone

Articolo 1
Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione
1. È indetta per l'anno 2011 una prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l'aver svolto il tirocinio biennale, di cui all'articolo 158 , comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
 

Articolo 2
Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova
1. A pena d'esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all'allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di euro 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.

4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l'attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto -che l'attestato di compiuto tirocinio è già agli atti dell'Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, all'indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a conferma dell'intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell'identificazione il giorno dello svolgimento della prova di cui all'articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, al momento dell'identificazione, il candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di euro 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell'originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del perito che l'ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.

8. L'ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione "disabilità” dell'applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione "disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica all'indirizzo "esame.periti@isvap.it".

11. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa dell'Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 3
Cause di esclusione
1. È escluso dalla partecipazione alla prova di idoneità il candidato che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento della prova di cui all'articolo 5, non esibisca un documento di riconoscimento in corso di validità, rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2, comma 6, ovvero non provveda alla consegna dell'originale o della copia autenticata della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), con allegata copia fotostatica di un documento d'identità del perito che l'ha rilasciata, recante in calce firma autografa del medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.
 

Articolo 4
Data e luogo della prova d'esame
1. La data, il luogo e l'orario della prova d'esame saranno comunicati, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 5
Svolgimento della prova d'esame
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere la prova d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 4, muniti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova stessa.

Articolo 6
Modalità della prova d'esame
1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:
a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 2;
b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa.

2. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 1 sono le seguenti:
a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti.

3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel primo elaborato non darà corso alla valutazione del secondo elaborato.

Articolo 7
Esito della prova d'esame
1. L'esito della prova di cui all'articolo 5 e l'eventuale idoneità dovranno essere verificati da parte di ciascun candidato sul sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2 comma 5. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami", la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà verificare l'esito della prova. Tali modalità di comunicazione assumono il valore di notifica, a far data da ciascuna pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.

Articolo 8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice della prova d'idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:
a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell'ISVAP;
c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo degli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'articolo 9, comma 4, regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, ovvero tra esperti del settore.

Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'ISVAP.
3. La Commissione esaminatrice potrà avvalersi di esperti esterni, nominati con provvedimento dall'ISVAP, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.

Articolo 9
Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è l'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.

Roma, 30 dicembre 2011
Il Presidente: GIANCARLO GIANNINI

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