Patentino Ciclomotore
corsi patentino ciclomotore - CIGC
esami di idoneita' per il conseguimento del patentino - CIGC;
documentazione necessaria per la richiesta del CIGC - patentino ciclomotore;
multe e sanzioni alla guida di un ciclomotore.
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Per la guida dei ciclomotori occorre:
aver compiuto 14 anni di età;
essere in possesso di: certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC), o in alternativa di patente di guida .
Peraltro alla data di recepimento della Direttiva "2006/126/CE" in materia di patenti di guida si prevede che per la guida dei ciclomotori sarà necessario conseguire una vera e propria patente, denominata “AM”.
Il conseguimento del CIGC avviene per:
candidati minorenni, mediante frequenza di apposito corso presso le scuole di istruzione secondaria o presso le autoscuole e superamento di esame a quiz cartacei, con la presentazione di apposita domanda corredata di certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici;
i candidati già maggiorenni al 30.9.2005, in esenzione d’esame, previa presentazione all’UMC di apposita domanda corredata di certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell’attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola.
Non possono conseguire il CIGC i conducenti già muniti di patente di guida, anche se scaduta di validità o sospesa. È invece possibile richiedere il CIGC da parte di un titolare di patente di guida revocata. I titolari di CIGC sono tenuti a restituirlo ad un UMC all’atto del conseguimento di una patente.
La conferma di validità è effettuata con le stesse scadenze previste per la patente di categoria A.
Il certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, deve essere rilasciato, ai sensi dell'art. 119 CDS, da uno dei medici abilitati alla certificazione per patenti o dalla Commissione medica locale, nel caso di mutilati e minorati fisici. L'obbligo di presentazione del certificato di idoneità psicofisica riguarda anche le richieste di duplicato del CIGC. Per tutti i certificati conseguiti dopo il 4.8.2009, è richiesto anche il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 120 CDS.
Età | Corso | Esame | Certificato medico |
---|---|---|---|
14 anni | SI | SI | SI |
16 anni | SI | SI | SI |
18 anni compiuti dopo il 1 ottobre 2005 | SI | SI | SI |
18 anni compiuti prima del 1 ottobre 2005, senza patente | SI, presso le autoscuole | NO | SI |
L’esame va sostenuto non oltre un anno dal termine del corso, e per i minorenni la domanda d’esame deve essere accompagnata dall’assenso di un genitore o di chi ne fa le veci. |
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Occorre non confondere il "patentino per ciclomotori" paragonandolo ad una diversa categoria di patente di guida.
QUESTA ABILITAZIONE è vista dal codice della strada - come un "Certificato di Idoneita'" il cui metodo di conseguimento e sanzionatorio ha una precisa e spesso diversa previsione. Impororiamente e per comune linguaggio viene chiamato come "patentino per il ciclomotore".
Per la guida dei ciclomotori occorre aver compiuto 14 anni di età ed essere in possesso del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) o della patente di guida. Peraltro alla data di recepimento della Direttiva "2006/126/CE" in materia di patenti di guida, si prevedera' che per la guida dei ciclomotori sarà necessario conseguire una vera e propria patente, denominata “AM”.
Non prevedendo una foto di riconoscimento del suo titolare, per la ciorcolazione, occorrera' avere al seguito un idoneo documento di riconoscimento.
Chi non puo' conseguire il patentino:
Il conducente già munito di patente di guida, anche se scaduta di validità o sospesa;
chi è incorso nella REVOCA della patente di guida per stupefacenti o ebbrezza - art.186 ed ART.187 del Codice della Strada
I corsi per il conseguimento del CIGC svolti presso le scuole o le Scuole Guida
per una durata di almeno 20 ore, cui va aggiunta una lezione teorica di almeno 1 ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. ovvero svolti presso le autoscuole con una durata di minimo 12 ore, cui va aggiunta una lezione teorica di almeno 1 ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
I principali argomenti del corso:
4 ore da destinare alle norme di comportamento;
6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
2 ore da destinare all’educazione al rispetto della legge;
almeno 1 ora da destinare all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza (tale lezione sara' regolata con apposito DM da emanare entro l’11.12.2010).
Alcune delle sanzioni previste:
sanzione amministrativa pecuniaria;
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni;
il principale articolo del Codice della Strada interessato in merito e' il 116 CDS. Le sue sanzioni trovano applicazione, tra l'altro, anche in caso di guida di ciclomotore senza patente o patentino (ma con applicazione del c. 13 bis) o con l'affidamento del veicolo (di cui si abbia la materiale disponibilita') a persona sprovvista di patentino nel caso di ciclomotore (art. 116, c. 12);
In caso di violazioni alle norme del CDS commesse alla guida di un ciclomotore:
il titolare del certificato di idoneità alla guida puo' incorrere nella sanzione accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca e la decurtazione dei punti in tutti i casi in cui le stesse sanzioni sono previste per la patente di guida.
Quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di sanzioni amministrative commesse alla guida di veicolo a motore diverso dal ciclomotore, anche tale ultimo mezzo NON POTRA' essere condotto dal titolare della patente. Si potra' continuare a condurre un ciclomotore solo nel caso di sospensione della patente per violazione dell'art. 142, c. 9, CDS (LIMITI DI VELOCITA').
Per il conseguimento del CIGC è obbligatorio ottenere il certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A rilasciato, ai sensi dell'art. 119 CDS da uno dei medici abilitati alla certificazione per patenti o dalla Commissione medica locale, nel caso di mutilati e minorati fisici.
La conferma di validità è effettuata con le stesse scadenze previste per la patente di categoria A, secondo modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Per tutti i certificati conseguiti dopo il 4.8.2009, è richiesto anche il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 120 CDS
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