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Requisiti minimi per l'idoneità alla guida - Indicazioni operative Ministero della Salute

MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Direzione generale della prevenzione sanitaria



Prot. n. DGPREV.II/P/2011/17798/I.4.c.d.2.2
Roma, 25 luglio 2011

OGGETTO: Requisiti minimi per l'idoneità alla guida - Indicazioni operative.
 

Il 30 aprile 2011 nella Gazzetta Ufficiale n° 99 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 59 del 2011, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE  e 2009/113/CE concernenti la patente di guida". L'allegato III del medesimo decreto legislativo recepisce la direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009, che peraltro reca anche modifica dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida in materia di "requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore".


In riferimento alla sopra citata disposizione sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di chiarimenti interpretativi e applicativi in particolare:

a) sulle procedure da adottare per la valutazione del possesso dei nuovi requisiti visivi previsti;

b) sulla possibilità di continuare ad adottare l'attuale modello di certificazione prevista per l'accertamento dell'idoneità alla guida nelle more della modifica da apportare allo stesso, in ottemperanza alle variazioni introdotte dalla nuova normativa.


In merito, acquisite le valutazioni tecniche della Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rappresenta quanto segue:


1) la direttiva 2009/113/CE ha contenuti in gran parte sovrapponibili alla direttiva 2009/112/CE, afferente la stessa materia e già recepita nell'ordinamento interno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 (G.U. n. 301 del 27 dicembre 2010), che ha introdotto nuovi requisiti minimi di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore in materia di vista, diabete mellito ed epilessia. La riproposizione dei medesimi contenuti in due direttine distinte ma del tutto identiche trova la sua ratio nella circostanza che la direttiva 2009/112/CE incideva sull'allegato III della direttiva 91/439/CE e successive modificazioni, abrogata proprio dalla nuova direttiva in materia di patenti 2006/126/CE;


2) le disposizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011  sono applicabili a decorrere dal 15 maggio 2011. L'articolo 28, del medesimo decreto infatti, procrastinando l'applicabilità delle disposizioni afferenti alle patenti di guida alla data del 19 gennaio 2013, conferma, per quello che in questa sede interessa - per l'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB - il principio di entrata in vigore dopo i rituali 15 giorni di vacatio legis;


3) le disposizioni dell'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011, oltre alla primaria finalità di recepire la normativa suddetta comunitaria, perseguono altresì l'obiettivo di offrire agli operatori sanitari, nonché all'utenza, un testo normativo di riferimento che, senza dubbi interpretativi, individui la disciplina applicabile in materia di requisiti di idoneità psichica e fisica, con particolare riferimento alla vista, al diabete ed all'epilessia. A tal fine:
a) sono espressamente indicati gli articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - applicabili e quelli che sono invece soppressi;
b) l'articolo 26 comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2011 provvede ad abrogare le disposizioni contenute nell'allegato III del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003 (in G.U. 15 aprile 2004, n. 88), che in precedenza aveva disciplinato la materia;
c) sono altresì implicitamente abrogate le disposizioni di cui al citato D.M. 30 novembre 2010, recante recepimento della direttiva 2009/112/CE, poiché il decreto legislativo n. 59 del 2011, nella parte in cui disciplina i requisiti minimi di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore in materia di vista, diabete mellito ed epilessia, già contemplati nel decreto ministeriale citato, si pone come atto normativo nella medesima materia (e pertanto di rango superiore).

 

Tanto premesso, ravvisandosi la necessità di fornire indicazioni che assicurino criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale in sede di accertamento dei requisiti di idoneità in parola, con decreto dirigenziale del 11 dicembre 2009 è stato istituito un gruppo di lavoro, presso l'Ufficio Il della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con il compito di redigere indicazioni operative uniformi, da osservarsi nell'accertamento del possesso dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da diabete mellito e da epilessia e per la verifica del possesso dei requisiti visivi.


Le indicazioni operative per i medici monocratici e per le commissioni mediche locali, per l'accertamento del possesso dei requisiti visivi previsti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida per i conducenti classificati nel gruppo 1 e nel gruppo 2 dell'allegato III del decreto legislativo 16 aprile 2011 n. 59, predisposte dal gruppo di lavoro, valutate positivamente da parte del Consiglio Superiore di Sanità, sono riportate negli allegati A e B della presente lettera Circolare.


Da ultimo si ritiene che, nelle more dell'imminente modifica del modello di certificazione, si possa procedere a sbarrare sul modello attualmente previsto le voci relative a: rifrazione corretta, grado di rifrazione, senso cromatico, senso stereoscopico, visione notturna, in quanto non più previste, utilizzando il relativo spazio di compilazione per riportare il giudizio riguardante le seguenti voci: sensibilità al contrasto, sensibilità all'abbagliamento, tempo di recupero dopo abbagliamento, visione crepuscolare, adottando le modalità operative contenute negli allegati A e B sopra richiamati.

IL CAPO DIPARTIMENTO IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
dott. Fabrizio Oleari dott. Giancarlo Marano

 

Allegato A alla circolare 25.7.2011 prot. n. DGPREV.II/P/2011/17798/I.4.c.d.2.2


Allegato B alla circolare 25.7.2011 prot. n. DGPREV.II/P/2011/17798/I.4.c.d.2.2

 

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