Assicurazione
Legge vigente non si cambia! La "damnata questio" sui risarcimenti resta tal quale perche' la Corte Costituzionale ha teste' respinto tutte le eccezioni sulla normativa "sollevate" da diversi tribunali nazionali. Risultato: la legge attuale di tutela in caso di lesioni e' gia' sufficientemente valida e sicura!

Legge vigente non si cambia! La "damnata questio" sui risarcimenti resta tal quale perché' la Corte Costituzionale ha teste' respinto tutte le eccezioni sulla normativa "sollevate" da diversi tribunali nazionali. Risultato: la legge attuale di tutela in caso di lesioni e' già sufficientemente valida e sicura! Il 16 ottobre l'Alta Corte costituzionale, dopo anni di attesa, con sentenza depositata n.235, ha confermato ufficialmente che le norme del Codice della Strada inerenti i risarcimenti spettanti agli automobilisti che abbiano riportato gravi lesioni permanenti in incidenti stradali non sono in contrasto tra loro ne con l'ordinamento vigente, vieppiu' garantiscono “ad-hoc” gli interessi contrapposti del danneggiato ad esser adeguatamente indennizzato e della collettività a corrispondere gratifiche adeguate e sostenibili per le polizze Rc Auto! Ben 5 ricorsi emessi da Giudici di Pace diversi, avevano “invocato” il parere della Consulta sulla legittimità dell’Art. 139 del Codice della Strada, modificato nel 2012 dall'esecutivo Monti. Le controversie riguardavano in particolare 4 punti base: l’eventuale contrasto con gli articoli della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che prevedono un processo equo e il rischio di una disparità di trattamento tra chi ha subito danni a seguito di un sinistro stradale e chi si è procurato lesioni in altra maniera, l’eccessiva rigidità delle tabelle risarcitorie e la mancanza della fattispecie “danni morali”. Ebbene “a conti e lettere fatte” per i giudici della Corte Costituzionale nella legge attuale non vi sono anomalie e tutte le “accezioni” di costituzionalità vanno respinte al tribunal mittente. Per la Corte le assicurazioni sono enti votati alla “solidarietà sociale”, potendo bilanciare i loro interessi economici ed i diritti fondamentali delle persone, perché altrimenti aumenterebbero ad ogni pie' sospinto le proprie "spettanze" (comportamenti opinabili che hanno continuato a perpetrare indisturbati tutti gli anni, ndr). Dalla sentenza si evince inoltre che il diritto all’equo processo non è compromesso in alcun modo. Quanto al merito, la possibilità per il giudice di aumentare l’importo del risarcimento fino a 1/5 rispetto alle tabelle predefinite, lascia spazio alla caratterizzazione della riparazione in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato. Sulla disparità di trattamento tra chi e' “vittima” di un incidente stradale, ribadisce che il "sistema" attuale lo tutela molto piu' efficacemente, rispetto ai sinistrati per effetto di eventi diversi; solo i primi possono avvalersi di una copertura assicurativa obbligatoria a garanzia del risarcimento finale. Nell’Art.139 non esiste cenno sul “danno morale” ma le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno sufficientemente esplicato come il cosiddetto “danno morale” (la pena personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile, ndr) sia “compreso” nel concetto di “danno biologico”, per sua intrinseca natura, come ogni patimento psico-fisico. Ogni volta che il Giudice di Pace ritenga che sia "presente" anche il danno morale, basterà che incrementi la cifra ascrivibile al danno biologico per quanto previsto dalla normativa in essere. Tutto chiaro?
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