Assicurazione
Nell’ambito dell’attività di gestione dei reclami svolta dall'IVASS si moltiplicano le segnalazioni concernenti chiarimenti sulle clausole della cessione del credito riguardo specifiche polizze rc-auto! (CIRCOLARE IVASS.pdf)
Nell’ambito della gestione reclami sulle polizze Rc Auto, svolta da IVASS, ovvero l'Istituto nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni, diverse segnalazioni da parte dei consumatori sulle clausole della cessione del credito, derivante dal diritto al risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale e sul risarcimento in forma specifica, inserite nei contratti delle imprese. Tali clausole tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione.
Le clausole operano su diversi fronti e sono variamente articolate:
a) alcune vietano "tout-court" la cessione del credito o prevedono che essa sia valida solo se effettuata a favore di riparatori convenzionati con l’impresa;
b) altre prevedono che l’assicurato non possa cedere i crediti e i diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell’impresa da rilasciarsi entro un certo numero di giorni (termine oltre il quale si intende prestata una sorta di silenzio-assenso, ndr);
c) altre prevedono, a fronte di uno sconto sul premio non precisato, il pagamento di una penale nel caso in cui l’assicurato, venendo meno all’impegno di rivolgersi ad un carrozziere convenzionato, si rivolga ad un riparatore di fiducia.
Tali clausole possono comportare uno squilibrio significativo dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà. L’applicazione di tali clausole, in molti casi, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro.
In presenza di simili clausole, l'IVASS effettua conseguenti segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) competente per accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’Art. 37 del Codice del Consumo. L'AGCM si è già espressa al riguardo, indicando alcune condizioni che ottemperando adeguatamente le esigenze dell’impresa a quelle dei consumatori, non danno luogo a clausole di carattere vessatorio. Si richiama l’attenzione delle imprese, sulla necessità che la formulazione delle clausole sia tale da non comprimere la libertà del consumatore-assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno.
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