Attualità
La Cassazione prevede come alternativa alla detenzione, i lavori di pubblica utilità per i condannati di reati stradali non gravi!
I giudici della Corte di Cassazione colpiscono ancora! Altro che carcere a vita ha chi commette omicidio stradale oppure l'ergastolo della patente di guida a chi è inquisito perchè ubriaco al volante. Con l'ultima sentenza del 4 Settembre 2019 prevale la linea "morbida", prevedendo come pena sostitutiva alla detenzione "nuda e cruda", lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per tutti i condannati di reati stradali non gravi. I lavori socialmente "utili" sono difatti previsti nel trattamento sanzionatorio della guida in stato di ebbrezza. Ma non si configurerebbe come una vera e propria pena, consiste infatti nell'effettiva prestazione di attività lavorativa, a favore della collettività, quale forma di riparazione del "danno" cagionato con la condotta stradale illecita e indisciplinata. Ne consegue che non è pacificamente ipotizzabile la "duplicazione" della sanzione, ovvero la sua conversione nella pena sostituita una volta che, nonostante il ritardo nell'esecuzione, i lavori di pubblica utilità siano stati effettivamente prestati. Il lavori socialmente utili per la guida "alcoolica" sono stati individuati come l’iter preferenziale e processualmente favorito anche in considerazione della circostanza che danno al reo la possibilità di estinguere il reato. In mancanza di opposizione del reo, l’applicazione di questa misura sostitutiva debba essere considerata la sanzione preferenziale da applicarsi in suddetta fattispecie anche nel caso dell’emissione di un decreto penale di condanna. Così è anche chiarito nell’articolo 186 comma 9-bis del Codice della Strada, che stabilisce: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’Art.54 del Dlgs n.274 del 28 Agosto 2000, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.” Ai fini della norma si considera lavoro socialmente utile un’attività di massimo due ore giornaliere e sei settimanali. Le attività devono essere svolte per un arco temporale da 10 giorni ad un massimo di 6 mesi. Per quanto attiene ai criteri di conversione: ad ogni giornata di lavoro corrispondono 250 euro di pena pecuniaria oppure una giornata di pena detentiva. Nel caso ad esempio l’imputato sia condannato a 1000 euro di ammenda e 10 giorni di arresto, potrà richiedere lo svolgimento di 14 giorni di lavori socialmente utili sostitutivi del carcere. E pensare che in Bangladesh è prevista addirittura la pena di morte per i pirati delle strade!
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