Attualità
Se l'Alcool Test non è sottoposto a revisione, tutte le misurazioni e le sanzioni comminate dalle forze dell'ordine non sono valide!
La Cassazione con l'ultima sentenza depositata il 19 Settembre 2019 determina un “principio” nel Codice Penale, che finadesso era valido solo in campo civile. In buona sostanza, ogni automobilista beccato alla guida dalla Polizia Stradale con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro sarà “compreso” nella fascia di violazione meno grave, sempre punita con sanzioni amministrative e mai penali. Il principio era stato adottato dopo la sentenza della Corte Costituzionale del lontano 2015, che aveva imposto l’obbligo di taratura per i misuratori di velocità, non previsto espressamente né dal nuovo Codice della Strada ne da altre norme nazionali ed estere. In materia di guida in stato di ebbrezza, nonostante l’Art.379 del Regolamento di esecuzione del Codice imponesse test periodici per tutti gli strumenti di misura, aveva sempre prevalso il principio secondo cui spettava al trasgressore dimostrare l’esistenza di vizi dell’apparecchio, anche quando non era revisionato. La Consulta aveva recepito una verità tecnica ormai acquisita, ovvero: “Qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni dovute ad invecchiamento e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, mutamenti della tensione di alimentazione”. È per questo che adesso serve necessariamente una verifica periodica e appare irragionevole e contraddittorio imporre all’interessato di fornire una prova del vizio dell’apparecchio. La sentenza in esame riallinea gli orientamenti, ridimensionando quelle esigenze di tutela della sicurezza stradale, che avevano giustificato quello più rigido e riconoscendo che il cittadino dovrebbe fornire una prova pressochè indimostrabile, visto che l’etilometro è in dotazione alle sole forze dell'ordine. I giudici della Cassazione fanno altresì notare che, mantenendo criteri diversi in campo penale rispetto al civile, si arriverebbe alla conseguenza irrazionale che la stessa fattispecie (in questo caso, lo stato di ebbrezza, ndr) punita con sanzioni amministrative o penali secondo la sua gravità, poteva costituire solo un illecito penale. Ciò contrasterebbe col principio secondo cui lo strumento penale va utilizzato quale “extrema ratio”. Il problema della mancata verifica periodica degli etilometri in Italia è risaputo ed atavico. Pensate che per diversi anni la Motorizzazione Civile ha avuto un solo laboratorio di misure elettroniche e prove tecniche a livello nazionale per effettuare tutti i test, con annessi arretrati di mesi e mesi. Da poco è stato aperto un secondo centro “privato” con personale ausiliario dedicato, per aiutare la Motorizzazione con tutto il lavoro arretrato. Come al solito, al finir dell'articolo, una domanda sorge spontanea: “Per quanto tempo ancora basteranno i fondi disponibili per aggiornare e tenere in perfetta efficienza tutte le apparecchiature di misura?”.
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