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Art. 120 (Requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)
Data pubblicazione : 2011-05-04

La norma,  ha inteso, in un'ottica di maggior rigore rispetto alla previgente disciplina, ampliare l'ambito di operatività delle cause ostative al rilascio della patente di guida e, contestualmente, dei motivi che ne impongono la revoca.

La recente circolare del Ministero dell'Interno n. 6535 da' informazioni in merito ai Requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida.
Dapprima integralmente sostituita dalla legge n. 94/2009 e successivamente modificata, in modo limitato, dalla legge 120/2010, ha esteso il raggio di applicazione della disposizione,  dal punto di vista oggettivo ovvero con riguardo alla tipologia dei titoli abilitativi contemplati nella stessa, soprattutto in considerazione di veicoli abitualmente utilizzati da adolescenti e giovani.
La disposizione, ferma restando la salvaguardia delle garanzie giurisdizionali ed amministrative previste dai principi generali dell'ordinamento e dalla normativa di specie per i soggetti destinatari di provvedimenti a contenuto interdittivo o sanzionatorio, ha, in particolare, sollevato perplessità con riguardo ad alcuni profili applicativi sotto elencati, in relazione ai quali si forniscono le seguenti indicazioni:
• Inapplicabilità del principio del favor rei: in tema di depenalizzazione, il principio del favor rei che, com'è noto, costituisce in materia penale un basilare criterio interpretativo - applicativo nel caso di successione delle leggi nel tempo, non trova riscontro. Il novellato art. 120, ancorché comporti effetti sanzionatori più rigorosi, si applica, pertanto, anche a situazioni che hanno avuto origine prima dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009, avvenuta l'8 agosto 2009.
• Comma 2. Ultimo periodo e omesso riferimento alle misure di sicurezza: ai fini della revoca le misure di sicurezza debbono intendersi ricomprese nel richiamo alle sentenze passate in giudicato "per i reati indicati nel comma 1". Va considerato, infatti, che le misure di sicurezza conseguono comunque ad una sentenza e quindi all'accertamento di un fatto costituente reato.
• Comma 2. Riferimento agli articoli 75, comma 1 lett. a) e 75-bis, comma 1 lett. f) del DPR 309/90. Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui "le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 ... intervengano in data successiva al rilascio". In tal caso il prefetto dispone la revoca del titolo abilitativo, a meno che siano trascorsi più di tre anni dall'applicazione delle misure di prevenzione o, nelle ipotesi di reato, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Nel primo periodo del comma 2 la locuzione "fermo restando" va intesa nel senso di evitare la sovrapposizione, in sede applicativa, di differenti norme alle medesime fattispecie concrete, in quanto gli articoli 75 e 75-bis del T.U. sugli stupefacenti già prevedono la sospensione o il divieto di conseguire la patente di guida ovvero il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. In proposito appare non corretto che il soggetto che contravviene alla normativa antidroga, ed in base a quest'ultima venga sottoposto a misure limitative dell'utilizzo di titoli abilitativi alla guida, possa essere nuovamente sottoposto alle medesime misure in quanto previste come sanzioni anche dal Codice della strada con ciò determinandone un illogico raddoppio. Va, altresì, considerato il possibile esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo previsto dall'art. 122 dello stesso D.P.R. 309 del 1990 che comporterebbe la cessazione delle misure irrogate ai sensi della normativa antidroga.
• Comma 3. Decorrenza triennale degli effetti interdittivi al rilascio di nuova patente. La decorrenza degli effetti interdittivi in argomento, sempreché non persista a carico del richiedente la sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, deve ritenersi riferita, in ossequio ai principi generali di efficacia dell'atto amministrativo, alla data di notifica della revoca.
• Comma 5. Nuove modalità di collegamento tra banche dati. Infine, si precisa che, in attesa dell'attuazione di quanto disposto del comma 5, relativo a nuove modalità di interconnessione tra le banche dati del Dipartimento per le politiche del personale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la inibizione al rilascio del documento di guida di cui al comma 1, non è operante, configurandosi unicamente la possibilità di revoca dopo il rilascio. 

 

patente di guida Dopo la revoca della patente di guida, se ripresa con i dovuti modi, si diventa neopatentati?  circolare Prot. n. 5262  Ministero dei Trasporti , 23 febbraio 2012
 


 

Commenti dei lettori
3 commenti presenti
  • xDaBvjNdAJYtgSRs

    23-05-2011 20:38 - #3
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