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Normative

Revisione di macchine agricole e macchine operatrici!

Pubblicato sulla GU n.149 del 30/06/2015 il Decreto del Ministero dei Trasporti sulla Revisione generale periodica delle Macchine Agricole ed Operatrici ai sensi degli Artt. 111 e 114 del Dlgs n.285 del 30/04/1992!

Revisione di macchine agricole e macchine operatrici!
Per la nonna Pina è ora della revisione del trattore!

 

Decreto Legge 20 Maggio 2015 - MINISTERO DEI TRASPORTI

 

Oggetto: Revisione generale periodica per le macchine agricole e per le macchine operatrici, ai sensi degli articoli n. 111 e n. 114 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992, n. 285.  

 

 

 

Art. 1 

Revisione generale Macchine Agricole:

 

1. E' disposta la revisione generale, con periodicità  di  5 anni, delle  macchine  agricole, di cui all'Art. 57 del DLgs. 30 Aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

a) trattori agricoli così come definiti  nella  direttiva  n.2003/37/CE  del  26  maggio  2003  e  successive modificazioni ed integrazioni;

b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;

c) rimorchi agricoli aventi  massa  complessiva  a  pieno  carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro  superano  i  4 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza.

 

Art. 2

Revisione generale Macchine Operatrici:

 

1. E' disposta la revisione generale, con  periodicità  di  5 anni, delle macchine operatrici,  di  cui  all'Art. 58 del DLgs. 30 Aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b)  macchine  sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

 

Art. 3

Visita di revisione per i veicoli di cui all'Art.111 del DLgs. 30 Aprile 1992, n. 285:

 

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'Art. 111 del DLgs. 30 Aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano  a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo Art. 111;

2. Qualora la visita di revisione abbia  avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso  dalla  circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla  data  di annotazione sulla  carta  di  circolazione  dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto  il timbro: «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un  mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre  che si sia provveduto al  ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza  dei dispositivi prescritti;

3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la  sicurezza  della circolazione  stradale,  sulla carta di circolazione e' apposto  il  timbro:  “Revisione  ripetere  -  Veicolo sospeso dalla circolazione fino  a  nuova  visita  con  esito favorevole. Può circolare solo per  essere  condotto  in  officina”. Tale timbro vale quale foglio di via  per  recarsi  in  officina  nel corso della giornata stessa  in  cui  il  timbro  e'  stato  apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate;

4. Per i veicoli di cui all'Art.1 e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla  data  fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale  agevolazione  non  e'  consentita qualora la carta  di  circolazione  sia stata  revocata,  sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla  circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di  revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la  sicurezza  del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata;

5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° Gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

 

Art. 4

Visita di revisione per i veicoli di cui all'Art. 114 del DLgs 30 Aprile 1992, n. 285:

 

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 114 del DLgs 30 Aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e  che  continuano  a  circolare  dopo  le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma  7  del medesimo art. 114;

2. Qualora la visita di revisione abbia  avuto  esito  sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò  escluso  dalla  circolazione stradale, il veicolo stesso può continuare a circolare  anche  oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni  caso  non  oltre  un  mese dalla data di annotazione  sulla  carta  di  circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo  tecnico. Sulla  carta  di  circolazione  e' apposto il timbro «Revisione  ripetere  -  Da  ripresentare  a  nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si  sia  provveduto  al  ripristino della prescritta efficienza e  ferma  restando  l'applicazione  delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza,  inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti;

3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la  sicurezza della circolazione  stradale,  sulla carta di circolazione e' apposto il  timbro: «Revisione  ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto  in  officina». Tale timbro vale quale foglio di via  per  recarsi  in  officina nel corso della giornata stessa  in  cui  il  timbro  e'  stato  apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate;

4. Per i veicoli di cui all'Art. 2 e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. La circolazione non e' consentita qualora la carta di  circolazione  sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento operativo. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra  citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla  circolazione,  permettendo  soltanto  che  il veicolo sia condotto alla visita di  revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel  giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

 

Art. 5

Modalità di esecuzione della revisione:

 

1. Le modalità  di  esecuzione  della  revisione,  ai  fini  della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro  delle Politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 80 del  DLgs 30 Aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili;

2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495.  

 

Art. 6

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione:

 

1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a) sono sottoposte alla revisione generale dal  31  dicembre 2015 e successivamente ogni 5 anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito  nella  tabella in Allegato 1 al presente decreto;

2. Le macchine agricole di cui all'Art.1, comma 1, lettere b e c sono sottoposte alla revisione generale dal 31 dicembre 2017;

3. Le macchine operatrici, di cui all'Art.2 sono sottoposte alla revisione generale dal 31 dicembre 2018.

 

Art. 7

Formazione  professionale per l'abilitazione all'uso delle Macchine Agricole:

 

1.  I  criteri, le  modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'Art. 73 del DLgs 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22 Febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano e parte integrante del presente decreto.

 

 

 

 

 

Riepilogo:

CATEGORIA MACCHINE AGRICOLE

di cui all'Articolo 1, Comma1, Lettera A:

 

  • 1) TRATTORI AGRICOLI immatricolati ENTRO il 31 DICEMBRE 1973 =>

REVISIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017

  • 2) TRATTORI AGRICOLI immatricolati dal 1°GEN 1974 al 31 DIC 1990 =>

REVISIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018

  • 3) TRATTORI AGRICOLI immatricolati dal 1°GEN 1991 al 31 DIC 2010 =>

REVISIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020

  • 4) TRATTORI AGRICOLI immatricolati dal 1°GEN 2011 al 31 DIC 2015 =>

REVISIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

  • 5) TRATTORI AGRICOLI immatricolati dopo il 1°GENNAIO 2016 =>

REVISIONE al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

 

 

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