Normative
Tutte le ultime novità sul contenuto della Circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 dell'8 Agosto 2016 sulle norme operative per l'ipotesi di rinvenimento di veicoli sottoposti a pignoramento!
Premesso che l'Art. 521 bis del Codice di Procedura Civile è stato oggetto di modifica ad opera del Dl n.83 del 27 Giugno 2015, convertito in Legge n.132 del Agosto 2015, che ha inciso sulle modalità di accertamento della circolazione del veicolo e sull'individuazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie competente.
Il nuovo testo del comma 4 dell'Art. 521 bis del Codice di procedura civile, accanto all'ipotesi di accertamento della circolazione, ha previsto che gli organi di polizia si attivino anche nel caso in cui il veicolo sia da questi "comunque rinvenuto", sostanzialmente confermando quanto indicato nella circolare in riferimento al concetto di circolazione, che si era ritenuto di estendere anche all'ipotesi di veicoli fermi o in sosta sulla strada.
A tal proposito, si ritiene che l'inciso risolva qualsiasi residuo dubbio sorto in merito sotto la vigenza della precedente generica formulazione: se il legislatore avesse inteso estendere l'ambito di operatività degli organi di polizia, lo avrebbe fatto espressamente approfittando della modifica apportata.
La modifica consente di consegnare il veicolo sottoposto a pignoramento all'Istituto Vendite Giudiziarie prossimo al luogo in cui è stato rinvenuto, eliminando il riferimento al territorio del circondario ove è autorizzato ad operare il medesimo Istituto che poteva comportare lunghe e infruttuose ricerche.
Qualora gli organi di polizia rinvengano in qualunque modo un veicolo sul quale grava un pignoramento, dopo aver verificato che siano trascorsi 10gg. dalla notificazione dell'atto al debitore procederanno a ritirare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ed a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie più vicino che, da quel momento, assumerà la custodia del bene.
Il ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà non comporta ramificazione del fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'Art.214 del nuovo Codice della Strada, si precisa, pertanto, che il riferimento ad esso contenuto nella circolare indicata in premessa non è da intendersi in senso tecnico. Da ciò deriva che gli operatori, all'atto dell'accertamento, dovranno redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia presso l'Istituto competente che si prenderà in carico il veicolo secondo le modalità già precedentemente concordate a livello locale.
La sequenza degli adempimenti che il creditore pignorante deve compiere prevede la notificazione dell'atto al debitore, con contestuale intimazione a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie entro 10 gg. e la successiva trascrizione al PRA. dell'atto medesimo con gli estremi della notificazione.
- Circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 (originale - pdf)
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