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Normative

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e decoro urbano!

E' stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.14, del 20 Febbraio 2017 sulle nuove ed attese misure per aumentare la sicurezza stradale, la qualità della vita del territorio e il decoro urbano cittadino!

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e decoro urbano!
Nuovi regolamenti per vivere in città più sani, più belli e più civilmente!

 

Un pacchetto di misure articolato approvato dal Governo Gentiloni, il cui obiettivo è potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze dell'ordine nella lotta al degrado delle aree urbane, privilegiando il coordinamento delle forze di polizia e la programmazione degli interventi integrati.

Le principali novità introdotte dal decreto legge sono: 

a) Sicurezza integrata: l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità. Con accordo in sede di Conferenza unificata su proposta del Ministro dell'interno, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Le linee guida sono rivolte a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale;

- accordi per la promozione della sicurezza integrata: in attuazione delle linee guida lo Stato e le Regioni e Province autonome possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, diretti a disciplinare gli interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. Sulla base di tali accordi le Regioni e le Province autonome possono sostenere iniziative e progetti per attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento.

- sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

b) Sicurezza urbana: il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi:

- riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati;

- eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;

- prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

- promozione del rispetto della legalità;

- livelli più elevati di coesione sociale e convivenza civile.

c) Patti per la sicurezza urbana: accordi sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali: i patti individuano, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana volti a perseguire i seguenti obiettivi:

- prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate;

- promozione del rispetto della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici;

- promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela. 

d) Maggiori poteri ai Sindaci: introdotte modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a rafforzare i poteri di intervento dei sindaci: 

- il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; in questa materia i Comuni possono anche adottare specifici regolamenti;

- per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il sindaco può disporre con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- le ordinanze contingibili e urgenti che il sindaco può adottare, quale ufficiale del Governo ex Art. 54 Testo Unico sugli Enti locali, sono dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

e) Disposizioni tutela sicurezza e decoro urbano: introdotta la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti;

- al trasgressore è fatto ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;

- autorità competente in relazione alle violazioni di cui sopra è il sindaco del comune interessato ed i proventi delle sanzioni sono devoluti al comune e destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;

- i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni precedenti.

f) Ordine di allontanamento e divieto di accesso: l'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore e contiene l'indicazione che la sua efficacia cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio;

- copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al questore con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni;

- in caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui sopra, individuando, inoltre modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto;

- la durata del divieto di accesso non può essere inferiore a 6 mesi e e superiore a 2 anni, se il responsabile è persona con precedente infraquinquennale per reati contro la persona o il patrimonio;

- se si tratta di minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

- sospensione condizionale con divieto di accesso. In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

g) Misure contro occupazioni arbitrarie di immobili: attribuito al Prefetto il compito di impartire, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili;

- gli interventi di sgombero devono seguire criteri di priorità basati sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, i possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, i diritti dei proprietari degli immobili, i livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali;

- l'eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento prefettizio può dare luogo solo a risarcimento in forma specifica (salvo il caso di dolo o cola grave): la p.a. avrà obbligo di adottare gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.

h) Disposizioni in materia di pubblici esercizi: il questore potrà disporre la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico ex art. 100 del T.U.L.P. fino a 15 giorni in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali in tema di vivibilità e decoro urbano e vendita di alcolici e superalcolici.

i) Ulteriori misure contro la spaccio di stupefacenti: sono stabilite ulteriori misure di polizia per il contrasto dello spaccio stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi:

- il Questore potrà disporre il divieto di accesso o stazionamento (da 1 a 5 anni, ndr) nei locali di cui sopra o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per fatti di vendita o cessione di stupefacenti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze dei locali; la misura potrà riguardare anche minori ultraquattordicenni;

- nei medesimi casi il questore potrà inoltre disporre, per la durata massima di 2 anni, una o più delle seguenti misure: obbligo di presentazione alla p.g. almeno due volte a settimana, obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata.

- obbligo di soggiorno nel comune di residenza;

- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici. La violazione dei divieti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 40 mila euro e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

 

NB) In caso di condanna per i reati in materi di stupefacenti di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata all'imposizione del divieto di accesso in specifici locali o esercizi pubblici.

l) Misure contro il deturpamento e l'imbrattamento di immobili pubblici o mezzi di trasporto: in caso di condanna per il reato di deturpamento e imbrattamento di immobili pubblici, mezzi di trasporto o cose di interesse artistico (Art. 639, comma 2 del Codice Penale), il giudice potrà subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi oppure, se ciò non è possibile, al pagamento o rimborso delle spese relative, o ancora, se il condannato non si oppone, al lavoro di pubblica utilità.

 

 

 

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