Normative
Grazie ai notevoli progressi della ricerca, il Ministero della Sanità e quello dei Trasporti, hanno deciso che anche i portatori di malattie ematiche potranno sostenere l'esame pratico ed i Quiz per conseguire la Patente B!
Ottime notizie per i tutti malati ematici o con disturbi cronici del sangue, il DPR n.139 del 10 LUGLIO 2017, in vigore, dal prossimo 6 Ottobre, sarà cassato il divieto di potere conseguire la Patente di Guida ai portatori di tali patologie. Il provvedimento è stato deciso ed attuato in considerazione del progresso scientifico intervenuto sugli strumenti di ricerca, diagnosi e nuove terapie per la cura delle malattie del sangue.
I regolamenti di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada presentano nel D.P.R. n. 495 del 16 DICEMBRE 1992, tutte le patologie che vietavano di ottenere il certificato di idoneità alla guida:
- malattie cardiovascolari = da sempre ritenute incompatibili con la sicurezza stradale. Nei casi di affezioni corrette da protesi, il giudizio di idoneità verrà sempre espresso dalla commissione medica locale.
- diabete mellito = quando necessità di trattamento di insulina e salvo casi eccezionali. Nelle altre ipotesi è richiesto il parere medico e successivo controllo.
- patologie del sistema nervoso = encefalite, sclerosi multipla, miastenia.
- malattie del sistema nervoso = associate ad atrofia muscolare progressiva e disturbi miotonici;
- malattie del sistema nervoso periferico = compresi i postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. In tali casi sono possibili eccezioni, come per i malati di epilessia;
- turbe psichiche in atto = malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici;
- insufficienza renale = a meno che non risulti sanata a seguito di trattamento dialitico o trapianto.
Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV – Art. 320 del D.P.R. n.495/1992, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione di norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 116 concernente la patente di guida, nonche' l'articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente stessa; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare, l'Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell'appendice II, per le quali si esclude la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida; Considerata la necessita' di apportare modifiche alla appendice II dell'articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue; Visto il parere favorevole del Ministero della salute; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 marzo 2017; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'Appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G e' soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 luglio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 15 SETTEMBRE 2017
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