Normative
"Come posso detrarre l'IVA e dedurre tutti i costi di gestione dei rifornimenti carburanti?". Verifichiamo le nuove forme di pagamento qualificato a cui fanno capo le disposizioni contenute nella "Legge di Bilancio 2018" che introducono con decorrenza dal 1° Luglio, ulteriori limitazioni alla detraibilità IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e autoveicoli a motore, subordinando le detrazioni stesse all'uso di determinate forme di pagamento tracciabile.
Dalla prossima Estate quindi, stop ai pagamenti con denaro "cash" per tutti i soggetti titolari di partita IVA alle stazioni di servizio e di rifornimento. La novità introdotta dalla legge prevede la detrazione IVA solo per le spese pagate con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
Agenzia delle Entrate ha testè chiarito che ai fini di detrazione e deduzione sono ammesse altre "forme di pagamento" ad esclusione del contante. Tra queste: carte carburante, tessere delle società petrolifere, buoni e “voucher” vari (purché l'azienda o il professionista paghi il carburante al fornitore con uno dei mezzi di pagamento ammessi da Agenzia delle Entrate).
Nel testo della "Legge di Bilancio 2018" si precisa che:
1) In applicazione dell’Art.19-bis1, comma 1, lettera d), del DPR n.633 del 26 Ottobre 1972, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 21 Dicembre 1933, n. 1736 e al DPR n.144 del 14 Marzo 2001, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del DLgs. n.82 del 7 Marzo 2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione n.8/2014 del 22 Gennaio 2014 a titolo esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate (o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
2) I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e lettere b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del DPR, n.917 del 22 Dicembre 1986.
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