Normative
Dal 2018 le revisioni dei rimorchi per imbarcazioni di massa complessiva non superiore alle 3,5t avranno le stesse scadenze previste per gli autoveicoli! (Decreto del MIT - 18 Maggio 2018)

Dal 2018 le revisioni dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg, (O1 e O2) devono essere effettuate secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, ovvero 4 anni dalla prima immatricolazione, in seguito ogni 2 anni!
Per la prima fase di attuazione delle nuove regole, dal 2018 al 2020, è stato stabilito uno specifico calendario dei controlli tecnici di questi mezzi già in circolazione, per limitare i disagi degli utenti dato il gran numero di rimorchi da revisionare.
Devono essere sottoposti a revisione:
- Dal 21/5/2018 al 31/12/2018 i rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati nel 2016 o 2017. In questo periodo il controllo tecnico può essere fatto in qualsiasi mese, anche diverso da quello di immatricolazione;
- nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, i rimorchi immatricolati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018;
- nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l'1/1/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione. (Decreto del MIT - 18 Maggio 2018)
Nb: la prenotazione e la revisione andranno fatte presso gli uffici della Motorizzazione Civile. La prova potrà essere svolta sia con il carrello sia scarico che carico, a discrezione del proprietario, fermo restando che questi resta il responsabile di qualsiasi problema durante la prova, derivante da una non corretta disposizione e assicurazione del carico stesso. Al superamento della prova verrà fornito un attestato di superamento di controllo che avrà la validità di 2 anni. Scaduti i termini previsti dal decreto, senza aver ottemperato all’obbligo di far revisionare il proprio carrello porta barca, questo non potrà più circolare fino a superamento effettivo della revisione.
Un veicolo con la revisione scaduta non è abilitato alla circolazione neppure se accompagnato da prenotazione effettuata. Tale prova può solo fare in modo che i controllori consentano la circolazione del mezzo solo il giorno stesso della prova e solo nel tragitto verso la sede in cui si svolgeranno le verifiche tecniche.
È necessario che la prenotazione sia stampata su foglio cartaceo perchè, nel caso, andrà esibito e vidimato da chi avrà effettuato il controllo. In caso di circolazione con revisione scaduta si rischia una sanzione fino a 680 euro con interdizione alla circolazione e ritiro del libretto fino ad avvenuta regolarizzazione. Continuare a circolare con un veicolo sospeso dalla circolazione espone al rischio di multe fino a 8000 euro con fermo amministrativo fino a 90 gg.
Per infrazioni reiterate si arriverà alla confisca amministrativa. Esibire un falso certificato di revisione comporterà un verbale compreso tra i 400 e 1600 euro. Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale con torto, la compagnia assicurativa risarcirà i danni ma potrebbe rivalersi sull’assicurato. (Decreto del MIT - 18 Maggio 2018)
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