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Normative

Nuove disposizioni carta di qualificazione del conducente!

Nuove disposizioni sui corsi di qualificazione e formazione per il conseguimento della CQC. Procedure d’esame e soggetti erogatori di cui al DM 20/09/2013. (Prot.18559 del 07/06/2019)

Nuove disposizioni carta di qualificazione del conducente!
Nuove disposizioni sui corsi iniziali e la formazione periodica per il conseguimento della CQC!

 
 
 

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e fonnazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esarne e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 Settembre 2013 - Istruzioni operative.

 

 

 

 

A distanza di 5 anni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 Settembre 2013, recante le: “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periadica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetli erogatori dei corsi”, si rende necessario riepilogare, in un unico testo unico, le disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di fonnazione periodica, nonché di esami per il conseguimento della qualificazione.

 

La presente circolare sostituisce la precedente Prot. 7787 del 3 Aprile 2014. In neretto sono riportate tutte le modifiche alla Circolare del 2014.

 

***

 

A) DIRITTO COMUNITARIO

 

La Direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 Luglio 2003, ha subordinato al conseguimento di una qualificazione iniziale, e di una formazione periodica ogni 5 anni, lo svolgimento nell'ambito dei Paesi UE e SEE, dell'attività professionale di trasporto:

 

- di persone, alla guida di veicoli per i quali é richiesta una patente almeno di categoria D1, a decorrere dal 9 Settembre 2008;

- di cose, alla guida di veicoli per i quali é richiesta una patente almeno di categoria C1, a decorrere dal 9 Settembre 2009.

 

Ai soggetti summenzionati è stato richiesto - rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9 Settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o comprovare, sulla base di diritti acquisiti, una qualificazione iniziale, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di trasporto di persone o di cose nell’ambito dei Paesi dell’UE o dello SEE. Per coloro che intendono svolgere l’attività di conducente professionale ma non hanno titolo per il riconoscimento dei predetti diritti acquisiti, la direttiva 2003/59/CE prevede che la qualificazione CQC possa essere conseguita previo esame, eventualmente subordinato all’obbligo di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario o accelerato. Inoltre, tutti i conducenti in possesso della qualificazione di tipo CQC hanno l’obbligo di rinnovare detta qualificazione ogni 5 anni.

 

L’art. 10 della Direttiva 2003/59/CE prevede che gli Stati membri comprovino l’acquisizione della qualificazione iniziale o della formazione periodica attraverso l’apposizione - in corrispondenza di una delle seguenti categorie di patenti C1, C1E, C e CE, per il trasporto di cose, e D1, D1E, D e DE, per il trasporto di persone - del Codice UE 95:

 

- sulla patente di guida posseduta;

- sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC formato card), conforme all’allegato II della direttiva stessa.

 

Nel caso venga richiesto il duplicato patente di guida con qualificazione CQC sospesa di validità perché il titolare non abbia ottemperato all’obbligo di revisione di detta qualificazione, occorre considerare che il rilascio di un documento abilitativo alla guida è possibile solo a condizione che sussistano tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti.

 

Tanto premesso, è evidente che non può procedersi al rilascio di un documento attestante la qualificazione CQC sulla quale grava un provvedimento di sospensione. Di conseguenza, il titolare della patente in questione, fin quando non sosterrà l’esame di revisione, potrà richiedere il duplicato della patente di guida sul quale non sarà riportato il codice 95.

 

Successivamente, previo superamento dell’esame di revisione con esito positivo, l’interessato dovrà richiedere un nuovo duplicato di patente di guida sul quale sarà riportato il predetto codice unionale. 

 

Infine, limitatamente ai titolari di patente extra UE o extra SEE, la qualificazione iniziale e la formazione periodica:

 

- del trasporto di cose può essere comprovata dal possesso dell’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 1072/2009, che ha sostituito il regolamento 484/2002;

 

- del trasporto di persone può essere comprovata dal certificato rilasciato dallo Stato di formazione, cui altro Stato membro riconosce, a condizione di reciprocità, validità sul proprio territorio.

 

 

B) RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2003/59/CE

 


La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 Novembre 2005, n. 286. Il recepimento prevede, inoltre, una attribuzione di punteggio alla qualificazione professionale di tipo CQC autonoma rispetto alla patente di guida. Al fine di comprovare detta qualificazione professionale, in un primo momento il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che i conducenti professionali per il trasporto di persone e/o di cose, seppur titolari di diritti acquisiti, dovessero dotarsi della carta di qualificazione del conducente, predisposta su modello conforme a quello previsto dall’Allegato II alla Direttiva 2003/59/CE.

 

L’esperienza dei primi anni di applicazione di tale disciplina ha portato poi ad una successiva riflessione ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2/2013, il quale dispone che il titolare di patente di guida italiana comprova il possesso della qualificazione di tipo CQC attraverso l’apposizione, sulla patente di guida posseduta ed in corrispondenza della categoria di patente di guida presupposta, del Codice UE 95, seguito dalla data di scadenza.

 

I conducenti titolari di patente rilasciata da altro Stato membro, già in possesso di una qualificazione comunque acquisita, qualora interessati a godere del beneficio dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 126-bis del Codice della strada nell’esercizio di attività di professionale possono procedere alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, ottenendo così una Patente CQC, cui sono attribuiti 20 punti.

 

 

B.1  Rilascio Certificato abilitazione professionale tipo KA o KB a conducente in possesso di qualificazione CQC per il trasporto di persone.

 

Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 Aprile 2013, recante: "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", ha previsto, all'Art. 1, comma 4, che: "La qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta".

 

Alla luce di questa disposizione, il titolare di qualificazione CQC per il trasporto persone, che intende richiedere anche il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KB (o laddove l'utente ne abbia interesse, anche solo di tipo KA) presenta specifica istanza, redatta sul modello TT746C, cui siano allegate:

 

- attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

 

- attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del Decreto del Ministro delle Finanze del 20 Agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'istanza e dell'imposta di bollo relativa al rilascio del certificato di abilitazione professionale);

- fotocopia della patente di guida;

- eventuale fotocopia della carta di qualificazione del conducente, se formato card;

- eventuale documento di soggiorno, nel caso in cui l'istanza sia stata presentata da un cittadino extracomunitario.

 

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 143 del 29 Dicembre 1997, il certificato di abilitazione professionale rilasciato sulla base della suddetta procedura ha durata di validità di 5 anni e si intende automaticamente rinnovato con il rinnovo della patente di guida. Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutti i conducenti titolari di qualificazione CQC per il trasporto di persone, restando indifferente modalità e tempo della qualificazione, nonché la data di richiesta di rilascio del CAP di tipo KB.

 

 

C) DECRETI APPLICATIVI

 

In attuazione del decreto legislativo 286/2005 e successive modificazioni, sono stati emanati:

- il decreto del Ministro dei Trasporti 20 Settembre 2013 disciplina i corsi di qualificazione iniziale, ordinari ed accelerati e di formazione periodica, di procedure d’esame, di soggetti erogatori dei corsi e procedure di ispezione e vigilanza;

- il decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 22 Ottobre 2010 recante le: “Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada”;

- il decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 Aprile 2013 recante le: “Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC".

 

* * *

 

Di seguito si chiariscono ambiti di applicazione e criteri interpretativi delle disposizioni normative sopra esaminate.

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE


La disciplina della qualificazione professionale di tipo CQC si applica ai conducenti che effettuano trasporto professionale, su strade all’interno dell’UE o dello SE, di persone o di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida rispettivamente le categorie C1, C1E, C, CE, ovvero D1, D1E, D, DE, dipendenti di imprese di trasporto stabilite sul territorio degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Coerentemente si esprime l’Art. 15 del Dlgv. 286/2005 che, definendo il campo di applicazione della disciplina nazionale, fa riferimento a titolari di:

- patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l’attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;

- patente extra UE o extra SEE, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano.

 

Il requisito della professionalità è l’elemento caratterizzante l’obbligo della titolarità della qualificazione CQC in corso di validità. Deve pertanto ritenersi che, ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame.

 

Ai sensi dell’Art. 16 del Dlgv. n.286/2005, sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC, e dunque dall’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti:

a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;


b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

 

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, in coerenza con quanto affermato in precedenza in tema di elementi che definiscono il campo di applicazione, va chiarito che esse non ricorrono nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale. 

Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della qualificazione CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP di tipo KD, a prescindere dal fatto che si tratti di uso proprio o attività esercitata in conto di terzi.

 

 

1.2 Riconoscimento dei Diritti Acquisiti


A tutela dei diritti acquisiti, l’art. 4 della direttiva 2003/59/CE prevede che la qualificazione iniziale possa essere riconosciuta a conducenti che già esercitavano l’attività alla data del 9 Settembre 2008, per il trasporto professionale di persone e alla data del 9 Settembre 2009, per il trasporto professionale di cose.

Ad oggi sono scaduti i termini per effettuare detto riconoscimento dei diritti acquisiti, in forza di quanto disposto all’Art.3 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 Aprile 2013 che stabilisce che non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, “per titoli”, “oltre le date del 9 Settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 Settembre 2014 per quello di cose”.

 

 

1.3 Conversione della Carta di Qualificazione del Conducente

 


Il titolare di qualificazione CQC conseguita all’estero può richiede la conversione in Italia, del documento che attesta detta qualificazione .

 

Ad oggi, in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno di semplificare il rilascio della Patente CQC in considerazione delle ipotesi che possono formularsi di rilascio di detto documento, tenuto conto del rilevante numero di richieste di conversione di qualificazioni CQC presentate agli Uffici Motorizzazione Civile, si rende possibile il rilascio, fino a diverse disposizioni di questa Direzione:

 

a) di Patente CQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità; nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo di validità di detto documento, poi presentare istanza di rilascio di Patente CQC;

b) di Patente CQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo e di qualificazione CQC estera in corso di validità; il richiedente dovrà, dapprima, richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato membro, successivamente presentare istanza di rilascio di Patente CQC.

 

Vanno, in ultimo, sottolineati due aspetti della procedura di conversione o di un duplicato di documenti attestanti la qualificazione CQC conseguita all’estero:

- la carta di qualificazione di cui si chiede la conversione va ritirata al momento del rilascio della Patente CQC ovvero della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra, (o ne va ritirata l’eventuale denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione), ma non va restituita allo Stato che l’ha emessa;

- in tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patente CQC (o della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra) va subordinato all’acquisizione di un attestato, dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.

 

1.4 Riconoscimento della CQC revocata a seguito della conversione della patente di guida in uno stato non appartenente all'unione europea o allo spazio economico europeo

 

Pervengono agli Uffici Motorizzazione civile, richieste di "riattivazione" della qualificazione CQC da parte di conducenti cui detto titolo è stato revocato contestualmente alla patente di guida ai sensi di cui all'art. 130, comma 1, lett. b) del codice della strada (conversione della patente all'estero). Tali richieste sono avanzate nel caso in cui i conducenti stessi, riacquisita la residenza in Italia, inoltrano domanda di conversione della patente di guida extracomunitaria in loro possesso  che è, però, priva di qualificazioni professionali in quanto, generalmente, gli accordi in materia di conversioni di patenti di guida - definiti tra l'Italia e altri Paesi extracomunitari - non prevedono il riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali, come la qualificazione CQC.

In merito, anche nel rispetto del principio espresso nella disposizione di cui all'art. 136, comma 4, c.d.s. ("Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria"), si ritiene possibile, nell'ipotesi illustrata, attribuire all'interessato - previa specifica richiesta - anche la precedente qualificazione CQC, qualora questa sia ancora in corso di validità.

Nel caso in cui invece la CQC risultasse scaduta di validità, occorre applicare i criteri previsti dall'art. 13, comma 11, lettere b), e c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 20 settembre 2013 e cioè:

 

 

- nel caso la scadenza sia inferiore a due anni, la riacquisizione della qualificazione CQC è subordinata alla frequenza di un corso di formazione periodica;

- nel caso di scadenza superiore a due anni la riacquisizione della qualificazione CQC è subordinata al superamento dell'esame di ripristino.

 

2. RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ED ESAME

 

Il documento comprovante la qualificazione professionale CQC è rilasciato a seguito di superamento di un esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale.

 

2.1 Luogo della Qualificazione Iniziale

 

L’Articolo 21 del Dlgv n.286/2005, disciplinando le casistiche per le quali è possibile frequentare corsi di qualificazione iniziale, fa rinvio all’Art.15 dello stesso decreto e, sostanzialmente, dispone che possono frequentare corsi di qualificazione iniziale in Italia i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l’attività di conducente per il trasporto di persone o di cose, ovvero di patente extra UE o extra SEE, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di cose stabilita sul territorio italiano. Analogamente si esprime l’articolo 14 del DM 20 Settembre 2013.

Pertanto, i corsi di qualificazione iniziale possono essere seguiti in Italia dai:

 

- conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’ UE o del SEE, che in Italia hanno residenza anagrafica o normale;

- conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dipendenti con la qualifica di conducenti da un’impresa stabilita sul territorio italiano. Da questi deve essere previamente esibito il documento di soggiorno, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno.

 

2.2 Requisiti Soggetti Erogatori dei Corsi di Qualificazione Iniziale

 

2.2.1 Requisiti Soggettivi

 

I corsi di qualificazione iniziale possono essere organizzati da:

- autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida: tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso l’adesione ad un consorzio;

 

- centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole le quali svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida;

- limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti che abbiano maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a: 

1. associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;

2. associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

3. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2. Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica devono presentare richiesta di nulla osta - redatta in conformità all’allegato 2 della presente circolare - alla Direzione Generale Territoriale competente che, verificata la sussistenza dei previsti requisiti, lo rilascia previo assolvimento dell’imposta di bollo (pertanto, la marca da bollo da apporre sul provvedimento di autorizzazione deve essere allegata alla relativa istanza o, comunque, fatta pervenire prima dell’emissione del provvedimento). Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all’autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l’espletamento della parte pratica del corso. L’autoscuola è responsabile dello svolgimento dell’intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica e rilascia l’attestato di frequenza. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica. Qualora per l’espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal centro di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi al centro di istruzione automobilistica medesimo. Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale gli enti devono presentare richiesta di autorizzazione - redatta in conformità all’allegato 3 della presente circolare - alla Direzione Generale per la Motorizzazione che, verificata la sussistenza dei previsti requisiti, la rilascia previo assolvimento dell’imposta di bollo (pertanto, la marca da bollo da apporre sul provvedimento di autorizzazione deve essere allegata alla relativa istanza o, comunque, fatta pervenire prima dell’emissione del provvedimento). L’autorizzazione per i corsi di qualificazione iniziale può essere rilasciata per lo svolgimento del corso completo (parte teorica e parte pratica), ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma. Gli enti di formazione che sono competenti per entrambe le tipologie di trasporto, possono chiedere l’autorizzazione a svolgere corsi di qualificazione iniziale anche solo limitatamente al trasporto di cose o al trasporto di persone. Qualora l’autorizzazione agli enti di formazione sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, la comunicazione di avvio del corso è effettuata dall’ente stesso e reca altresì l’indicazione dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso programma. In tal caso, l’ente che svolge la parte teorica e l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolgono la parte pratica, sono individualmente responsabili per la parte del corso espletato.

 

2.2.2 Corpo Docenti

 

Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, in qualità di docenti, delle seguenti figure professionali :

- insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di validità;

- istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione in corso di validità. Nel caso in cui l’ente sia stato autorizzato esclusivamente all’effettuazione della parte teorica non è richiesta la figura professionale dell’istruttore di guida;

- medico specialista1 in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto;

- esperto in materia di organizzazione aziendale. Sono da considerarsi tali i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione aziendale in un’impresa di autotrasporto;

b) aver pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto;

c) essere in possesso di abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola in corso di validità, nonché dell’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che di merci, nazionale ed internazionale;

d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.

 

In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli, l’autoscuola o l’ente di formazione richiedente, nei curricula da presentare alla Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell’autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dovrà indicare:

per i soggetti di cui al punto a):

- presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;

- il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;

- gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;

per i soggetti di cui al punto d):

- per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;

- periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza; - materia o materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.

 

Nel ricordare l’importanza della precisa indicazione, nei curricula, dei dati sopra riportati – in carenza della quale i competenti Uffici Motorizzazione Civile devono procedere ad una richiesta di integrazione documentale con conseguente dilatamento dei tempi del procedimento necessario al rilascio del nulla osta a svolgere i corsi in argomento – si sottolinea come gli stessi curricula dovranno essere presentati nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello previsto all’allegato 4 della presente circolare. Si chiarisce che possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto, nell’ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell’espletamento della lezione di competenza. I docenti già autorizzati in forza di norme vigenti prima della data di entrata in vigore del DM 20 settembre 2013 e che non hanno i requisiti previsti da detto provvedimento, non possono più essere ammessi a svolgere attività di docenza nei corsi di qualificazione iniziale o di formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE.

 

 

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1. Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è chiarito che la dizione “specialista” è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di questo titolo, e non alla dichiarazione di “esperto in” che deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della prima parte della disposizione in parola.

 

 

2.2.3 Locali


Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei seguenti locali2:

- un’aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie inferiore a 25 mq. L’altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell’aula ed i posti a sedere per gli allievi, sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;

- servizi igienici conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.

 

In merito alle previsioni dei regolamenti edilizi cui fa riferimento l’art. 5 del DM 20 Settembre 2013, laddove l’aula sia ubicata in Comune che nulla abbia previsto al riguardo, possa supplire il riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa cioè che per ogni allievo sia disponibile uno spazio di 1,5 mq, al netto della superficie occupata dall’arredamento.

 

L’Art. 5, comma 2, del D.M. 20 settembre 2013 prevede che l’aula possa essere ubicata anche presso una sede di impresa di autotrasporto. In tal caso, ai relativi corsi possono partecipare “solo i dipendenti dell’impresa stessa”. Al riguardo, si evidenzia che:

- qualora l’aula sia accreditata in favore di uno dei soggetti di cui all’art. 3 del D.M. 20 Settembre 2013, la richiesta di autorizzazione a svolgere i corsi presso tale aula deve essere inoltrata alla competente Direzione Generale territoriale. In tal caso, l’aula dell’impresa può essere accreditata esclusivamente in favore di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica avente sede nella stessa provincia in cui è ubicata l’aula stessa;

- qualora l’aula sia accreditata in favore di un ente di formazione di cui all’Art.4 del DM. del 20 Settembre 2013, la richiesta di autorizzazione a svolgere i corsi presso tale aula deve essere inoltrata alla Direzione Generale per la Motorizzazione. 

 

Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale o formazione periodica in un’aula ubicata presso un’impresa di autotrasporto, l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica devono richiedere uno specifico nulla osta alla Direzione Generale territoriale competente in relazione alla provincia in cui è ubicata l’aula stessa, mentre gli enti di formazione devono richiedere l’autorizzazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione. All’istanza (in bollo) di nulla osta o di autorizzazione deve essere allegata la documentazione di rito presentata ordinariamente per le altre richieste di nulla osta o istanza a svolgere corsi ai sensi della Direttiva 2003/59/CE.

 

I corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica si svolgono esclusivamente presso la sede indicata nel nulla osta rilasciato all’autoscuola o al centro di istruzione automobilistica dalla Direzione Generale territoriale, ovvero nell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione all’ente di formazione. Gli enti di formazione non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale di un’autoscuola. Non è consentito a due o più enti di formazione di utilizzare la stessa aula per svolgere i corsi in argomento.

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2. Ovviamente il possesso di tali requisiti si dà per comprovato in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che lo abbia già dimostrato ai sensi del cd. Regolamento autoscuole.

 

2.2.4  Materiale Didattico


Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono possedere il seguente materiale didattico ... (continua)

 

(CIRCOLARE MINISTERIALE - PDF)

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