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Normative

Il Ministero dei Trasporti: Ok al riporto dell'esame teorico!

L'esame di teoria per la Patente di guida varrà oltre i 6 mesi del foglio rosa. In caso di ritardi della Motorizzazione, la trascrizione sul nuovo foglio è valida. (Prot.24583 del 30-07-2019)

Il Ministero dei Trasporti: Ok al riporto dell'esame teorico!
Da oggi l'esito positivo dell'esame di teoria sarà valido oltre i 6 mesi di durata del foglio rosa!

 
 
 
 

Oggetto: Riporto dell’Esame di Teoria.

 

 

L’accentuata diminuzione di risorse organiche dell’Amministrazione determinata da un più che decennale mancato “turn-over”, ha comportato, tra le altre difficoltà operative, una contrazione del numero delle sedute di esame pratico per il conseguimento delle patenti di guida.

Di conseguenza al fine di non penalizzare i candidati che hanno incontrato oggettive difficoltà nella fase di prenotazione ed effettuazione dell'esame pratico e che nel caso di infruttuoso decorso del termine semestrale dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, ad oggi dovranno sostenere nuovamente l’esame di teoria, si ritiene necessario che, alle condizioni inderogabilmente specificate nella presente circolare, l'esito positivo della prova di teoria venga trascritto sul nuovo "foglio rosa".

La richiesta di riporto sarà possibile per una sola volta. In caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere nuovamente la prova di teoria.

 

Si precisa inoltre che:

 

- l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa. Tale termine sarà da considerare assolutamente perentorio, pena la nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di SABATO (quando gli Uffici della Motorizzazione Civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo utile;

- il “foglio rosa” si intende scaduto, decorso il termine semestrale previsto dall’Art. 122 del nuovo Codice della Strada. Solamente nei due casi sotto specificati sarà possibile derogare a tale obbligo:

a) quando il candidato ha effettuato, entro i 6 mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal Codice della Strada. In tal caso sarà possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e comunque, non oltre 2 mesi dalla data di scadenza del primo "foglio rosa";

b) quando il candidato ha effettuato, entro i 6 mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi é la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità é inferiore ad un mese. In tale ipotesi, analogamente al caso precedente, sarà possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e comunque, non oltre 2 mesi dalla data di scadenza del primo "foglio rosa";

 

- il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio della Motorizzazione Civile (o sezione dell’Ufficio) in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;

 

- il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di patente di guida per il quale é stato sostenuto l’esame di teoria. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della Patente A1 ed è stato rilasciato il relativo “foglio rosa” per detta categoria di patente, non sarà possibile, ripetere l'esame di teoria per la categoria "A2" e "A" o "B". Sarà tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l’esame per la categoria "A" ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria "A speciale".

 

L’istanza di riporto di teoria (in carta semplice) dovrà essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta su Modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe, attualmente un versamento di euro 16 su c/c postale 4028 ed un versamento di euro 26,40 su c/c postale n.9001).

 

Per quante riguarda la possibilità di esonerare dalla produzione di un nuovo certificato di idoneità psico fisica coloro che hanno fatto istanza di proroga dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida in quanto impossibilitati a svolgere, nei tempi previsti, le prove pratiche degli esami per ottenere la patente, per cause a loro non imputabili, il Consiglio di Stato sentito sulla specifica questione, si è pronunciato positivamente con parere n. 00786/2019 del 3 Luglio 2019.

 

Pertante alla luce della citata pronuncia, non sarà più necessario presentare un nuovo certificato medico, a meno che il certificato presentato al momento della prima istanza di conseguimento della patente di guida, preveda la necessità di sottoporre il candidato, entro un termine già trascorso, a nuova visita presso la commissione medica locale.

 

Come previste dall'Art.121, comma 8, del Codice della Strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

 

La Circolare Prot. 5411 del 2 Marzo 2016 è abrogata.

 

 

Il Direttore Generale

(Ing. Sergio Dondolini)

 

 

 

 

 

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