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Normative

Nuove procedure d'esame per le Patenti guida cat. D1E-DE!

Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti per il conseguimento delle Patenti di cat. D1E - DE(Prot. n. 28827 del 19-09-2019)

Nuove procedure d'esame per le Patenti guida cat. D1E-DE!
Nuove procedure di esame per le Patenti di guida cat. D1E-DE!

 

(CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - PDF)

 

 

Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida delle categorie D1E o DE.

 

 

Con Circolare Prot. 7456 del 29 Marzo 2017 sono state illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento delle patenti di guida per le categorie D1E-DE. Ulteriori precisazioni ed innovazioni lungo il testo della circolare saranno apportate in carattere grassetto.

 

1. ETÀ MINIMA: per il conseguimento della categoria D1E: 21 anni;

Per il conseguimento della categoria DE: 24 anni.

Il titolare di qualificazione CQC valida per il trasporto di cose può conseguire la categoria CE già dal compimento di 21 anni.

 

Presentazione Domanda:

- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza di € 16)

- Attestazione versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato di € 16. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);

- Attestazione del versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 Dicembre 1986, n. 870 di € 26,40);

- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;

- n.2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta di alta qualità e risoluzione;

- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da un medico di cui all’art. 119 commi 2 e 2bis del codice della strada, ovvero di data comunque non eccedente i 6 mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.

 

2. RESIDENZA: per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale. Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

 

3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO: al momento della presentazione dell’istanza presentata da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stat o aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente: a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno; b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta; c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodoSi ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti. Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale. L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana. Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

 

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE: prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”. L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

(ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli). 

Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine. Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno.

 

5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO: nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno. Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova. Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti. Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

 

6. PROVA TEORICA: la patente di guida della categoria D1E o DE può essere conseguita esclusivamente da soggetto già titolare di patente di guida della categoria D1 o D. Non deve essere ripetuto l’esame di teoria nel caso di candidato che ha conseguito la categoria D1 o D sostenendo la relativa prova di teoria posteriormente al 2 marzo 2015. Nel caso, invece, di candidato che è titolare di categoria D1 o D il cui esame di teoria è stato effettuato anteriormente al 2 marzo 2015, devono essergli poste, nel corso della prima fase della prova pratica, domande concernenti i sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e i relativi sistemi di frenatura. Le domande devono essere circoscritte esclusivamente ad argomenti di pertinenza della categoria D1E o DE (si potranno utilizzare, al riguardo, anche quelle già contenute nel database dei quiz per il conseguimento della categoria D1 o D) che mirano ad accertare la conoscenza delle disposizioni normative e amministrative nonché dei dispositivi caratteristici e delle condizioni tecniche necessarie per condurre, in sicurezza, i veicoli di detta categoria.

1) Limiti di traino - Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio.

- Rapporto di traino;

- Freno a inerzia (organi e funzionamento);

- Organi di frenatura (bielemento frenante, freno continuo e automatico, impianto di frenatura pneumatico, freno di soccorso, servodistributore, servodeviatore);

- Collegamenti tra motrice e rimorchio (tubi di collegamento) Organi di traino (timone, campana). 

2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli.

- Sistemazione del carico nel rimorchio Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio Comportamenti del complesso in curva

3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare

- Masse e dimensioni massime;

- Assicurazione per rischio statico;

- Limiti di guida della categoria D1E o DE;

- Obbligo di revisione del rimorchio;

- Dotazione di sicurezza obbligatoria (cunei fermaruota, dispositivi paraincastro, dispositivi antinebulizzazione).

7. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI: il candidato ottenuto il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), può esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima. L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

7.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME: la prova pratica per il conseguimento della patente di categoria D1E si svolge su un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. La prova pratica per il conseguimento della patente di categoria DE si svolge su un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. I predetti veicoli devono essere dotati di doppi comandi ed al fianco del candidato deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza. Si rammenta infine che tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria D1E o DE, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente un pedale della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo. Non sarà indicato il codice 78 in corrispondenza della categoria DE che sia stata conseguita sostenendo le prova di capacità e comportamento su veicolo “privo del pedale della frizione” qualora il candidato: a) sia già titolare di patente di altra categoria (ad esclusione delle categorie AM, A1, A2, A, B1) conseguita sostenendo la prova pratica con veicolo dotato di cambio manuale; b) durante la prova pratica abbia applicato i principi della guida cosiddetta “preventiva” ed “ecologica”, e quindi abbia dimostrato la propria abilità ad improntare uno stile di guida finalizzato a: - ridurre i consumi; - contenere le emissioni inquinanti attraverso un accorto uso del comando dell'acceleratore nelle fasi di accelerazione; - anticipare i flussi di traffico per mezzo della giusta osservazione della circolazione stradale; - gestire correttamente l'inerzia del veicolo nelle fasi di rallentamento; - evitare brusche accelerazioni e brusche frenate. Qualora la patente di categoria D1E o DE sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. Detti veicoli possono essere di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi. I candidati, allievi di un’autoscuola devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica per il conseguimento della categoria D1E possono svolgere la prova pratica su veicolo dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Può essere dato in disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica sia il complesso di veicoli anche solo o il veicolo trattore o il rimorchio utile per conseguire la categoria D1E. Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all’uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

7.2  ZAVORRA: per poter raggiungere la massa in ordine di marcia dei veicoli richiesti dalle norme vigenti è possibile procedere aggiungere una zavorra fissa o amovibile. 

ZAVORRA INAMOVIBILE: nel caso in cui si proceda ad ancorare sul veicolo una zavorra inamovibile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 78 CdS. Tale modifica delle caratteristiche costruttive ed il relativo aggiornamento della carta di circolazione può essere richiesto da chi risulti essere proprietario del veicolo o, ricorrendone l’ipotesi, dall’intestatario della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 93 e 94, comma 4-bis, CdS, previa esibizione dell’autorizzazione del proprietario. 

ZAVORRA AMOVIBILE: nel caso di zavorra amovibile, sono previste due diverse tipologie di elementi di carico: a) utilizzo di contenitori in plastica rigida, del tipo omologato GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa), IBC (Intermediate Bulk Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac): - riempiti a raso d’acqua: a tal fine, non rileva la capacità di liquido contenuta nell’imbocco dei contenitori; - recanti indicazione dei vari livelli di capacità di modo che, in relazione alla quantità acqua immessa, il livello si possa agevolmente riscontrare dall’esterno; b) utilizzo di elementi di carico in altro materiale purché: - rigido; - resistente al deterioramento da agenti atmosferici; - dotato di caratteristiche costruttive che consentano un saldo ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto. In entrambe le ipotesi sub lettere A) e B), dovrà procedersi ad acquisire un “attestazione di massa totale effettiva del veicolo con zavorra amovibile”, secondo le modalità seguenti:

PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE DI MASSA TOTALE EFFETTIVA DEL VEICOLO CON ZAVORRA AMOVIBILE: i veicoli zavorrati sono presentati presso un Ufficio Motorizzazione civile corredati da una relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato. Tale qualifica dovrà essere comprovata dall’iscrizione ad apposito Albo, il cui numero dovrà essere riportato in relazione. Sono contenuti minimi della relazione tecnica: a) l’indicazione degli elementi utili ad identificare il veicolo: marca e modello, numero di telaio e di targa; b) la descrizione: - degli elementi di carico: numero, dimensioni, materiale, geometria dei solidi e peso/capacità di ciascun elemento, se del caso omologazione GIR, IBC o GVR; - della dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico; - delle modalità di ancoraggio. c) un’immagine fotografica del veicolo carico, che deve essere inserita (e non allegata) nella perizia stessa. La parte descrittiva della relazione deve avere un grado di dettaglio e completezza necessario e sufficiente a ripetere, in occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformità a quello presentato all’Ufficio Motorizzazione civile. Un funzionario dell’ all’Ufficio Motorizzazione civile provvede nell’ordine a: - verificare, a mezzo dell’esibizione della relativa attestazione di pagamento, che sia stato effettuato – per ciascun veicolo del quale attestare la massa totale effettiva – l’importo di cui alla tabella 3, punto 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (diritto di motorizzazione); - effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico; - attestarne il valore risultante sulla relazione tecnica con la formula “Il veicolo di cui alla presente relazione, caricato in conformità a quanto descritto nella stessa, risulta avere massa totale effettiva pari a ____ kg”, apponendo, altresì, timbro dell’Ufficio e firma. Nulla osta a che la relazione tecnica rechi già la predetta formula, in apposito campo in calce, con l’avvertenza che si tratta di campo da compilarsi a cura dell’Ufficio Motorizzazione civile. Si precisa che, qualora il funzionario incaricato ritenga la parte descrittiva della relazione tecnica non sufficientemente dettagliata e completa per le finalità su esposte, nel rifiutare l’operazione richiesta deve formalizzare puntualmente le integrazioni ritenute necessarie, nei limiti di quanto previsto dalla norma. Ogni eventuale modifica a quanto indicato nella relazione tecnica comporta, ovviamente, la necessità di ripetere l’intera operazione di controllo della zavorra. 

ADEMPIMENTI IN SEDE DI ESAME: l’attestazione apposta in calce alla relazione tecnica è esibita all’esaminatore prima dell’espletamento della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Essa attesta che: - la massa totale effettiva del veicolo, presentato in conformità a quanto in relazione descritto; - il carico, assicurato con le modalità descritte in relazione, è saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto. Pertanto, sotto il profilo in parola, l’esaminatore - rispetto a quanto è in relazione - dovrà verificare esclusivamente: a) la corrispondenza di marca e modello e numeri di telaio e targa del veicolo; b) la corrispondenza del carico per tipologia di elementi, numero, dimensioni, materiale e geometria dei solidi; c) l’esatta conformità della dislocazione degli elementi di carico e delle relative modalità di ancoraggio. Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni su riportate alle lettere a), b) e c), l’esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell’espletamento della prova pratica di guida.

7.5 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE: non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame. L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare: 

CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO: - autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame); - documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; - che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti; - nel caso di D1E o DE, speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale. L’esaminatore dovrà controllare la precedente patente di guida del candidato e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento. Per svolgere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della categoria D1E o DE, la patente di guida della categoria del candidato deve essere in corso di validità. Infatti, l’art. 125 del codice della strada prevede che le categoria D1E e DE possano essere rilasciate solo a conducente in possesso, rispettivamente delle categorie D1 o D.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME: - carta di circolazione; - certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso… su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016); - nel caso di D1E o DE, speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale. Deve essere verificata l’abilitazione tecnica dell’istruttore e, nel caso in cui il candidato sia allievo di autoscuola, l’istruttore deve esibire all’esaminatore, uno dei due documenti: - o l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente; - o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell’autoscuola ai sensi dell’art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l’autoscuola alla quale è iscritto il candidato.

7.6 PROVE: la prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede. La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA: il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le seguenti operazioni: a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; c) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; d) controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; e) controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni; f) adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, g) apertura di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza h) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici. Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria e l’esaminatore dovrà trattare gli argomenti sopra indicati.

II FASE: MANOVRE: il candidato deve effettuare alcune manovre, di cui almeno due a marcia indietro, tra le seguenti: a) marcia indietro in curva; b) parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri; c) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all’inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l’uno dietro l’altro. Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza stradale né intralcio al traffico.

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO: il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre: a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; b) guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; c) guida in curva; 8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; d) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; e) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; f) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); g) Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; h) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo; i) guida sicura e attenta al risparmio energetico; stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente. Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità, nonché l'esaminatore. Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase. La durata della prova nel traffico e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica. La durata della prova nel traffico è di 45 minuti. La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento delle categorie C1E o CE dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente. La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico. 

8. VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI: da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida. Le maggiori criticità concernono, in particolare: a) le manovre di retromarcia; b) l’inversione di marcia; c) le manovre di parcheggio; d) il transito nelle rotatorie a più corsie. Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale. Dette linee guida sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità. La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica alle linee guida, ove si ritenga necessario. 

a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia. Per effettuare la manovra di retromarcia in linea retta, il candidato deve, preventivamente, svolgere le seguenti operazioni: - controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore destro; - accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l’indicatore di direzione destro. Il candidato effettuerà la manovra tenendo il volante con entrambe le mani e utilizzando, per avere la visione posteriore, gli specchi retrovisori esterni, mantenendo attivo l’indicatore di direzione destro e procedendo all’indietro a velocità ridotta. Il veicolo deve muoversi parallelamente al margine della carreggiata, senza eccessive oscillazioni e scostamenti (il candidato deve controllare eventuali leggeri scostamenti con piccoli movimenti del volante). La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell’allievo di effettuare la retromarcia. Se invece la retromarcia non è in marcia rettilinea, ma prevede una svolta (o comunque di seguire una strada non rettilinea), il candidato, fatte salve le precedenti indicazioni, deve percorrere il tratto rettilineo con innestato l’indicatore di direzione destro. Prima di effettuare la svolta a sinistra deve controllare che la strada sia libera, sia davanti che dietro al veicolo, inserire l’indicazione di direzione sinistro ed iniziare la manovra tenendo il volante con entrambe le mani. 

b) Inversione di marcia (ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro). La direttiva impone di verificare, in sede di esame, che il candidato sappia effettuare la manovra di inversione ricorrendo sia alla marcia in avanti che alla retromarcia, quindi non con una sola manovra, anche se vi è spazio sufficiente. Di conseguenza, prima di iniziare la manovra, l’esaminatore indica al candidato che l’inversione di marcia va effettuata in più fasi, anche se la larghezza della carreggiata potrebbe consentire di eseguirla direttamente. In sede d’esame è consigliabile svolgere la prova su carreggiate non troppo larghe. Premesso che la manovra va effettuata in condizioni tali da non creare intralcio alla circolazione, il candidato parte (da fermo) dal margine destro della carreggiata, per poi svolgere in sequenza le seguenti operazioni: - inserisce la prima marcia; - ispeziona la strada davanti, dietro e ai lati, utilizzando opportunamente gli specchi retrovisori; - ruota il capo verso sinistra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchio retrovisore di sinistra; - accertatosi che non sopraggiungano altri veicoli frontalmente, inserisce l’indicatore di direzione sinistro e inizia la manovra controllando ulteriormente lo specchietto retrovisore sinistro; - fa avanzare lentamente il veicolo (a passo d’uomo), sterzando le ruote rapidamente verso sinistra; - si ferma davanti al margine sinistro della carreggiata senza che la parte frontale del suo veicolo scavalchi il marciapiede o, in sua mancanza, a circa un metro dal muro o dalle auto parcheggiate su quel lato. Poco prima di raggiungere il punto di arresto, deve rapidamente sterzare le ruote verso destra (controsterzo); - inserisce l’indicatore di direzione destro e la retromarcia; - manovrando il volante con entrambe le mani, effettua la retromarcia, visionando il tratto di strada laterale e retrostante il veicolo tramite gli specchi posteriori. La retromarcia va effettuata a velocità moderata e percorrendo un tratto di strada che sia sufficiente ad effettuare l’ultima fase di ripartenza. Prima di raggiungere la parte finale di questa fase della manovra, il candidato deve sterzare, velocemente, verso sinistra; - inserisce la prima marcia e l’indicatore di direzione sinistro; - guarda rapidamente la strada a destra e sinistra per verificare che non sopraggiungano veicoli (a cui è eventualmente tenuto a dare la precedenza) e parte in avanti impegnando rapidamente la corsia di destra della carreggiata. 

c) Parcheggio del veicolo (allineato, a pettine diritto od obliquo, in marcia avanti o in marcia indietro, in piano o in pendenza), uscita dallo spazio di parcheggio. Il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall’esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali. Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo invadendo lo spazio degli altri utenti. In ogni caso, a seconda del tipo di parcheggio effettuato la parte del veicolo più vicina al marciapiede deve essere a questo il più possibile parallelo, ovvero il veicolo deve insistere sull’area dello stallo di sosta, entro i margini dello stallo stesso e, in ogni caso, non deve creare intralcio per la circolazione e deve essere correttamente posizionato negli stalli di sosta, se presenti. Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato: - inserisca correttamente l’indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia; - ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati, tramite gli specchi retrovisori; - ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchio retrovisore; - effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata.

d) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più comunemente chiamata “rotatoria”). Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione su detta manovra, si forniscono le seguenti disposizioni, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale. Dette disposizioni sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità. La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica, ove si ritenga necessario. Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l’anello, il candidato dovrà sempre tenersi sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata. Nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che il candidato azioni l’indicatore di direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizzerà quelli di destra). Successivamente azionerà l’indicatore di destra, all’interno dell’anello, con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto: in pratica ciò dovrà avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare...

[continua]

 

 

 

 

 

 

 

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