Normative
Il Ministero dei Trasporti definisce i criteri per calcolare la nuova data di scadenza di validità della Patente B! (Prot.33471 del 29/10/2019)
Il Ministero dei Trasporti definisce i criteri per calcolare, secondo le norme vigenti, la nuova data di scadenza di validità della patente nel caso in cui il suo titolare proceda al rinnovo di validità successivamente alla scadenza di detto documento.
La questione assume particolare rilevanza nel caso in cui debba procedere al rinnovo di validità di patenti intestate a conducenti ultrasettantenni o ultraottantenni che possono essere rinnovate per un periodo massimo, rispettivamente di tre o due anni.
(CIRCOLARE n.33471 del 29 Ottobre 2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIVISIONE 5
Prot. 33471
Roma, 29 ottobre 2019
Oggetto: Scadenza di validità della patente di guida.
L'Art. 7 del Decreto Legge n.5 del 9 Febbraio 2012 prevede espressamente che la patente di guida, assieme ad altri documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n 445, è rilasciata o rinnovata: "Con validità fino al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successivi alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo”.
Con la Circolare n. 7 del 20 Luglio 2012, il Ministro della Pubblica Amministrazione ha chiarito che il citato, Art. 7, d.l. 5/2012 non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale, all'ordinario termine di scadenza, si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
Ove poi il titolare del documento di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di richiedere il rinnovo.
Tanto premesso, si è posta la necessità di definire specifici criteri per calcolare, secondo le norme vigenti, la nuova data di scadenza di validità della patente nel caso in cui il suo titolare proceda al rinnovo di validità successivamente alla scadenza di detto documento.
La questione ha particolare rilevanza nel caso in cui debba procedersi al rinnovo di validità di patenti intestate a conducenti ultrasettantenni o ultraottantenni che, come è noto, possono essere rinnovate per un periodo massimo, rispettivamente, a 3 o 2 anni.
Di conseguenza, resta fermo che, nel caso di patente già scaduta di validità, la nuova data di scadenza decorre dalla data della visita medica e fino alla data del compleanno antecedente al periodo previsto dall'art. 126 del codice della strada.
Per chiarire, si riporta le seguente tabella esemplificativa:
Età | Categoria | Scadenza | Compleanno | Visita Medica | Nuova Scadenza |
29 |
B |
07.11.2017 |
07.11.1989 |
05.12.2019 |
07.11.2029 |
29 | B | 07.11.2018 | 07.11.1989 | 07.11.2019 | 07.11.2029 |
51 | B | 07.11.2018 | 07.11.1967 | 05.12.2019 | 07.11.2024 |
72 | B | 22.8.2019 | 22.8.1947 | 05.12.2019 | 22.08.2022 |
82 | B | 06.2.2019 | 06.2.1937 | 05.12.2019 | 06.02.2021 |
Si ricorda che l'allineamento della validità della patente di guida alla data del compleanno del titolare è prevista in occasione solo del conseguimento o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE che fanno “scadenza ordinaria”.
Restano escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'Art. 119, comma 2-bis, del nuovo Codice della Strada.
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)
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