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Normative

Patenti di guida estere: convertibili o no?

La conversione della patente di guida per tutti i conducenti stranieri in Italia, è possibile solo per i documenti rilasciati dagli stati esteri con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità!

Patenti di guida estere: convertibili o no?
La Patente di guida estera? Convertitela, se potete!

 

A tutti gli automobilisti stranieri che si trovano a guidare un autoveicolo in Italia e sono residenti nel nostro paese da meno di un anno: “Se le forze dell’ordine vi beccano alla guida di un qualsiasi automezzo con la patente estera in corso di validita’ ma non convertita, il fatto non costituisce per Voi un reato”. Invece, a coloro i quali, siano residenti in Italia da oltre un anno e continuino a condurre il proprio autoveicolo con la sola patente estera in corso di validità si applicheranno le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta, ossia mere sanzioni amministrative. I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato straniero possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purché non residenti in Italia da più di un anno. La patente estera (o extracomunitaria, ndr), non conforme, deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente, ndr) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana. E' possibile convertire la patente di guida estera in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati con i quali sono stati stipulati accordi bilaterali in tal senso. Bisogna sempre considerare però, che nell’ambito di un accordo bilaterale sulla convertibilità delle patenti di guida è possibile che non tutti i modelli rilasciati in quello Stato vengano considerati convertibili. La convertibilità riguarda solo ed esclusivamente i modelli espressamente indicati nell’accordo, lo stesso non vale per i modelli emessi in data successiva all’accordo, per tali modelli, infatti, non è concessa la convertibilità salvo un aggiornamento dell’accordo, (secondo la circolare emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 367 del 16 settembre 2009, ndr). Si rammenta che non necessitano tale accordo di reciprocità: Islanda, Liechtenstein e Norvegia in quanto aderenti all'accordo SEE (Spazio economico europeo) per i quali si applicano le condizioni previste per gli Stati comunitari. Poniamo ad esempio una sentenza di un tribunale di Trento del 2011, ove dagli atti dell’indagine relativi al fermo di un’automobilista di nazionalità brasiliana, alla guida di un autoveicolo, in possesso della sola patente di guida estera in corso di validità, nonostante fosse residente in Italia da oltre un anno, si evince come la condotta descritta non integri il reato contestato, previsto dall'Art. 116, comma 13 del nuovo Codice della Strada per chi guidi un autoveicolo o un motoveicolo: "Senza aver conseguito la patente di guida" ovvero "Senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente Codice". Dalla legge emerge con certezza che la guida con patente scaduta non integra il reato, come confermato dall'art. 126, comma 7 del Codice della Strada. che prevede per questo caso un semplice illecito amministrativo. Ciò premesso e venendo al caso in esame di guida con patente di guida straniera, l'art. 135, comma 1 consente la guida con patente di guida rilasciata da uno Stato estero, purché il conducente non sia residente in Italia da oltre un anno. In tal caso pertanto non vi sarà alcun illecito, né di natura penale né di natura amministrativa. Qualora il conducente sia residente da oltre un anno in Italia, l'Art. 136, comma 6, equipara la situazione del conducente con patente straniera non più in corso di validità, ossia scaduta a chi guida senza esserne provvisto, affermando espressamente che in tal caso si applicano le sanzioni penali ed amministrative di cui all'art. 116, commi 13 e 18 del Codice. Ciò che a noi interessa è la previsione del successivo comma 7 dell'art. 136, la quale dispone che coloro che sono residenti in Italia da oltre un anno e guidano con patente straniera in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente scaduta, ossia le sanzioni amministrative previste dal già citato art. 126, comma 7. Si tratta, pertanto, di un documento che abilita alla guida per un determinato periodo (il primo anno di residenza in Italia, ndr) e poi scade di validità, esattamente come la patente di guida italiana. Né ad una diversa conclusione può condurre la Circolare ministeriale del 11/12/2007, nr. 300 citata dalle autorità inquirenti nell'informativa di reato, secondo la quale effettivamente una volta scaduto il termine di un anno, nel caso la patente estera non sia convertibile, si integrerebbe il reato di guida senza patente e ciò perché: "La patente rilasciata da uno Stato estero può avere rilievo giuridico nell'ordinamento italiano solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale sono applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente ". In conclusione vi consigliamo di seguire sempre gli aggiornamenti dalle pagine di SCUOLAGUIDA.IT per quanto riguarda la situazione degli Stati ancora non previsti negli accordi di reciprocita' con l'Italia e degli altri EXTRA UE o Extra-comunitari nella fattispecie!

 

 

Elenco degli Stati ESTERI per i quali è possibile ottenere la CONVERSIONE della PATENTE DI GUIDA (agg. 18 Febbraio 2013).

 

 

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