Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati
essere titolare di patente di guida di categoria B o superiore (con esclusione di quelle speciali) da almeno dieci anni - anche se titolare di patente superiore
rilasciate anche da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni.
un'eta' non superiore a sessanta anni
non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni
un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca
possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori (E' fatta salva la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o piu' accompagnatori gia' designati)
art. 6 DM 11 novembre 2011 , n. 213 (GU n. 298 del 23-12-2011 )
1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione
alla guida accompagnata, devono avere un'eta' non superiore a
sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di
patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di
quelle speciali, in corso di validita' e rilasciata dallo Stato
italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio
economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito
provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di
sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme
del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.
3. Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il minore
nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della
stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di
sospensione ovvero di revoca.
4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo
periodo, del codice della strada.
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