Normative
Il Ministero degli Interni fa uscire una dettagliata circolare che ci fornisce tutti i chiarimenti del caso per il pagamento delle sanzioni amministrative legate alle infrazioni del Codice della Strada, con bonifici bancari o con altri strumenti elettronici, leggasi multe on-line!
Col nuovo anno è arrivata pure l'attesa circolare del Ministero dell'Interno sull'iter normativo da percorrere per il saldo delle contravvenzioni mediante ausilii elettronici, ovvero carte di credito, postamat, bancomat, postepay, paypal etcc. Il nuovo Codice della Strada precisa che tutti i pagamenti in contanti, su strada o presso l’ufficio dell’agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, hanno valore liberatorio per la somma riportata sulla ricevuta, dalla data in cui il versamento è stato eseguito. Nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario o con strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio si verifica alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia. Il chiarimento si è reso opportuno in considerazione delle tempistiche legate al pagamento dei verbali. Il pagamento della multa estingue il verbale solo se effettuato entro 60gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'Art. 202 del CdS. Qualora nel suddetto termine di 60gg. non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento. I pagamenti online dovranno essere effettuati tenendo conto dei tempi previsti dalle norme europee sui servizi dei pagamenti internet banking, payment services directive, ovvero non oltre i 3gg. lavorativi dalla data di scadenza dei termini indicati per un corretto accredito dell'importo. Per le infrazioni per le quali è prevista la perdita di punti patente, ai sensi dell’Art. 126 del CdS, il proprietario del veicolo, è tenuto a fornire, all’organo di Polizia preposto, i dati personali e della patente di guida del conducente inquisito. Il proprietario che non comunica o si rifiuta di accertare tali dati entro i tempi ed i modi previsti dalla legge, dovrà saldare anche la sanzione amministrativa accessoria pari a 280 euro. Nel caso di semplice preavviso cartaceo posto sul parabrezza del veicolo, entro 10gg. dalla data di accertamento della violazione, ogni sanzione potrà essere pagata oltre che nelle modalità indicate sul retro della ricevuta, anche on-line. Approfittatene!
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL' INTERNO (in allegato)
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