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Normative

Nuovo accordo conversione patenti di guida Sri Lanka!

Tutte le ultimissime sul nuovo accordo di reciprocità in materia di conversioni patenti estere di guida tra la Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka (Ceylon) e Repubblica Italiana!

Nuovo accordo conversione patenti di guida Sri Lanka!
Tutte le novità sull'accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida tra Sri Lanka (Ceylon) e Italia!

 

Con la Circolare n.25215/23.18.01 del 14 Novembre 2016 è stata richiamata l’attenzione di codesti Uffici sulla scadenza dell’Accordo di reciprocità, in materia di conversione di patenti di guida, tra Italia e Sri Lanka. Contestualmente è stato comunicato che, non appena concluse le procedure necessarie al rinnovo dello stesso, sarebbero state diramate le opportune informazioni per la ripresa delle conversioni delle patenti di guida srilankesi.

Dopo specifico l'iter, curato con la collaborazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato definito, con le autorità srilankesi, il nuovo: “Accordo, per scambio di Note, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida”, già entrato in vigore lo scorso 4 Marzo 2017.

 

L'Accordo ai sensi dell’Art. 10 dell'accordo, avrà durata di 5 anni e cesserà i suoi effetti il giorno 4 Marzo 2022.

 

Nb) Si trasmette solo nella versione in lingua italiana, il testo del nuovo Accordo che, come evidente differisce, rispetto al precedente, per minime modifiche apportate nei seguenti articoli e parti:

 

Art. 5 - paragrafi 1 e paragrafo 2;

Art. 6 - paragrafo 2;

Art. 10 - paragrafo 6, paragrafo 7.

 

E’ comunque opportuno osservare che dette variazioni non riguardano le modalità operative di competenza di codesti Uffici.

Le Tabelle di equipollenza e l’elenco dei “Modelli di patenti di guida” che costituiscono gli allegati tecnici all’Accordo (art.6), sono stati aggiornati.

In Italia la conversione sarà effettuata, senza esami, in conformità alla II e III Tabella. Come già in uso durante la vigenza del precedente Accordo, la II Tabella di equipollenza va utilizzata per le patenti rilasciate in Sri Lanka su modello conforme a quello di cui al punto 3 dell'elenco “Modelli di patenti di guida”.

La conversione potrà essere effettuata esclusivamente per le patenti srilankesi redatte sui 3 modelli individuati nel citato elenco.

I suddetti allegati tecnici (ossia le Tabelle di equipollenza e l’elenco “Modelli di patenti di guida) nonché le immagini a colori dei tre modelli di patente di guida srilankese, si trasmettono con la presente, solo agli Uffici della Motorizzazione e alle forze dell’ordine in indirizzo, in quanto necessari per l’applicazione dell’Accordo in oggetto.

Come in precedenza anche l’art. 8 del nuovo Accordo prevede che l’autorità italiana che procede alla conversione della patente di guida srilankese in aggiunta alla documentazione di rito, acquisisca il Certificato di autenticità e validità della patente stessa, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica srilankese in Italia, sulla base di informazioni fornite dalla competente autorità in Sri Lanka.

L’autorità srilankese ha confermato che detto certificato sarà redatto sul modello già in uso durante la vigenza del precedente accordo. 

E’ necessario evidenziare che per il momento l’acquisizione del Certificato di autenticità e validità deve essere effettuata da codesti Uffici secondo le istruzioni impartite con Circolare prot. n.22453/23.18.01 del 02.10.2015 e relativo allegato 2, nonché con successiva circolare integrativa delle quali si richiamano i contenuti. Si ribadisce che la procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta della Rappresentanza diplomatica srilankese contenete il Certificato in questione.

Nb) Eventuali modifiche delle procedure di acquisizione del certificato saranno opportunamente comunicate, dopo il concordato ufficiale con le autorità srilankesi.

Si conferma, come precedentemente in uso, che la patente srilankese esibita in originale per la richiesta di conversione, deve essere ritirata all’atto del rilascio della patente di guida italiana. Infatti, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente che ha richiesto la conversione può condurre veicoli in Italia o all’estero con la propria patente srilankese.

Fanno ovviamente eccezione casi particolari come ad esempio quello in cui la patente da convertire sia presso codesti Uffici della Motorizzazione poiché trasmessa ai sensi dell’Art.135 del Codice della Strada dalle competenti Prefetture o direttamente dalle Forze di Polizia che hanno rilevato la violazione. In tale fattispecie ovviamente la patente dovrà essere trattenuta presso codesti Uffici fino al compimento della procedura di conversione ovvero fino all’eventuale applicazione della Circolare prot. n.29095/08.03 del 16 Dicembre 2015, nel caso non possa procedersi alla conversione.

Le patenti srilankesi convertite in Italia dovranno essere restituite (art. 7 dell’Accordo) con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati:

 

Consolato Generale della R.D.S. - Sri Lanka

Via Francesco Melzi, 34

20154 - Milano

(per Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia).

 

Ambasciata della R.D.S. - Sri Lanka

Via Adige, 2

00198 - Roma

(per le restanti regioni italiane).

 

In via generale si ricorda che non si può procedere al rilascio della patente di guida italiana nel caso non venga consegnata la patente di guida srilankese in originale.

Si ricorda altresì che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione. Nel rispetto dell’Art.5 dell’Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti srilankesi conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti srilankesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Resta confermato anche quanto in uso con l’Accordo precedentemente in vigore, in merito all’applicazione dell’Art.4, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente srilankese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell’istanza di conversione. Pertanto, in presenza di titolari di patenti srilankesi residenti nel territorio italiano da oltre quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all’interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) per sostenere i prescritti esami teorici e pratici. Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al citato art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella srilankese. Si evidenzia che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell’abilitazione alla guida, poiché la patente srilankese, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all’Autorità di rilascio (art. 7 dell’Accordo) e la patente italiana è revocata, ai sensi dell’art. 130 del Codice della Strada. In merito si ritiene necessario far apporre all’utente una firma, per presa visione, in calce ad una comunicazione del tipo “Contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione della patente stessa, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2 dell’Accordo Italia – Sri Lanka. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del C.D.S). La patente di guida srilankese, oggetto di conversione, non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa (art. 7 dell’Accordo Italia – Sri Lanka). La presente comunicazione vale come avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.” Tale comunicazione è necessaria per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione. La stessa può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, o meglio su foglio a se stante da trattenere agli atti dell’Ufficio e di cui potrà essere rilasciata copia all’interessato. Si conferma il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell’ordine.

 

Nb) L'aggiornamento dell’elenco deve essere effettuato anche nei siti web dei singoli Uffici della Motorizzazione.

  

- CIRCOLARE del 24 Febbraio 2017 del Ministero dei Trasporti (originale pdf)

 

 

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