Normative
Il taglio dei punti della patente può essere contestato immediatamente dal Giudice di pace, senza dover attendere la comunicazione dell'anagrafe!
La perdita dei punti della patente è accessoria al verbale delle forze dell'ordine, in termini di “preavviso” fino a quando (una volta definita la violazione a seguito del pagamento della multa o rigetto del ricorso), a seguito dell'inserimento della decurtazione dei punti della patente di guida da parte dell'ente accertatore la violazione, l'Anagrafe nazionale, non la convaliderà, inviando in automatico la comunicazione via lettera. I giudici della Corte suprema di Cassazione hanno "ribaltato" e annullato una sentenza del giudice di pace di Milano che aveva respinto il ricorso di un automobilista cui era stata contestata una multa per limiti di velocità.
Contro i verbali delle contravvenzioni che oltre alla sanzione pecuniaria preannunciano la decurtazione dei punti patente, dovete subito inoltrare il ricorso, se ritenete illegittimo il provvedimento, prima che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida abbia effettuato la decurtazione finale.
Alla Cassazione era stato dato il compito di impugnare o meno, insieme all'accertamento della violazione anche l'indicazione, contenuta nel verbale, riguardo la possibile sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente.
Il verdetto finale della Corte dice che non è possibile individuare altro provvedimento amministrativo suscettibile di autonoma impugnazione, perché le comunicazioni dell'ufficio Anagrafe ai titolari della patente riguardano la “trasparenza amministrativa”, ma con queste non viene comunicato un provvedimento al privato. Il provvedimento valido è solo il verbale di contestazione.
Per i giudici è una esigenza di "economia processuale" e di semplificazione, per evitare che, il destinatario della sanzione amministrativa e della "annunciata" decurtazione dei punti patente debba prima proporre un ricorso contro la sanzione principale e all'esito negativo del primo, accedere poi ad un secondo giudizio per farsi cancellare o ridurre il taglio dei punti, o per far valere il proprio diritto, a non vedersi decurtati i punti nel caso l'amministrazione non adempia autonomamente. In tema di sanzioni amministrative conseguenti la violazione del Codice della strada che, ai sensi dell'Art.126 del Codice, comportino l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario ha interesse ad opporsi innanzi al Giudice di pace ai sensi dell'Art.204-bis del Codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza la necessità di aspettare la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Per chi fosse interessato all'intera vicenda e volesse approfondire la questione, ecco QUI il documento originale della Sentenza n.3936 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 13 Marzo 2012.
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