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Norma Generale per
extracomunitari
I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari, acquisita la residenza anagrafica in Italia, possono chiedere la conversione della
patente di guida estera in equipollente documento italiano, alle seguenti condizioni:
• patente estera in corso di validità, conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia;
• possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dagli artt. 119 e
120 del CDS;
• esistenza di reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero.
La conversione della patente è obbligatoria per i residenti in Italia da oltre un anno che intendono
condurre veicoli in Italia per i quali è prescritto un titolo di guida.
Durante la predisposizione della patente di guida italiana, l'Ufficio del DTTSIS
(ex M.C.T.C.) rilascerà un permesso provvisorio di guida. Effettuata la
conversione della patente, il documento estero, ritirato da parte dell'Ufficio, sarà
(da esso) restituito allo Stato che l'aveva rilasciato, con l'indicazione dei motivi.
La conversione della patente extracomunitaria in modello comunitario
sarà indicata sul modello stesso anche ad ogni duplicato o rinnovo
successivi.
La verifica della reciprocità di trattamento non è necessaria nel caso di conversione
patente di guida rilasciata per conversione di patente italiana (anche se con uno Stato extracomunitario con cui non sussiste reciprocità di
trattamento). In tal caso la conversione della patente estera, normalmente non ottenibile, viene effettuata in virtù della precedente idoneità conseguita in Italia: perciò la nuova patente dovrà essere della medesima categoria del precedente documento di guida italiano.
In tal caso, oltre ai normali documenti previsti per la conversione,
occorrerà produrre una Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (che ha sostituito la legge 4.1.1968 n. 15), contenente i dati relativi alla patente estera, all'acquisizione della residenza in Italia, all'espressa dichiarazione del richiedente che la patente estera è stata ottenuta a seguito di conversione di patente italiana.
L'Ufficio Provinciale, prima dell'emissione del nuovo documento di guida, verifica l'effettiva esistenza della precedente patente italiana presso l'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida
ovvero ( se ricorre il caso) presso la Prefettura competente; ritira la patente italiana rimasta eventualmente in possesso del conducente (in quanto non ritirata a suo tempo dal Paese estero e quindi non restituita allo Stato italiano) ed emette il relativo provvedimento di revoca ai sensi dell'art.
130 del CDS ed inserisce nel sistema informatico l'annotazione: "per conversione di patente estera derivante da patente
italiana".
Qualora sorgano dubbi sull'autenticità del documento di guida presentato, l'Ufficio Provinciale del DTTSIS dovrà trasmetterlo per la conferma direttamente all'Autorità diplomatica del paese che lo ha rilasciato, attendendo l'esito dell'accertamento. In caso di mancata risposta o di ricezione negata, non verrà dato corso alla conversione
vedi
documenti per Conversione
Patente di Guida
Conversione di patenti di guida extracomunitarie,
duplicate o rinnovate dopo l'acquisizione della residenza del titolare in Italia.
DECISIONE
DELLA COMMISSIONE 25 marzo
2002, n. 2002/256/CE ..... equipollenze fra talune categorie di patenti
Conversione patenti di guida estere intestate a
conducenti già in possesso di patente italiana ottenuta per esami.