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Vuoi sapere cosa fare per conseguire la PATENTE DI GUIDA di veicoli a motore ?

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Conversione Patente di Guida

 ESTERA

 Elenco Stati le cui patenti possono essere convertite

     
Algeria Argentina Austria
Albania    
Bulgaria Belgio Cipro
Croazia Danimarca Estonia
Filippine Finlandia Francia
Germania Giappone Gran Bretagna
Grecia Irlanda
Islanda Lettonia Libano
Liechtenstein Lituania Lussemburgo
Macedonia Malta Marocco
Moldova Norvegia
Paesi Bassi Polonia Portogallo
Principato di Monaco Rep. di Corea  
Rep. Slovacca

Romania

 
San Marino Slovenia Spagna
Sri Lanka Svezia Svizzera
Taiwan Turchia
Ungheria
     
Slovenia  L’accordo con la Slovenia in materia di conversione di patenti di guida è stato valido per cinque anni a decorrere dal 17/07/1996 - ripristinato al 07-2003

Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini

Canada – personale diplomatico e consolare
Cile – diplomatici e loro familiari
Stati Uniti - personale diplomatico e consolare e loro familiari
Zambia – cittadini in missione governativa e loro familiari

Alle patenti di guida rilasciate in Islanda, Liechtenstein e Norvegia deve essere applicata la Direttiva 91/439/CEE e pertanto tali patenti possono essere convertite, riconosciute e duplicate in Italia secondo le procedure previste per le patenti comunitarie.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE  25 marzo 2002, n. 2002/256/CE ..... equipollenze fra talune categorie di patenti

La richiesta di conversione deve essere presentata entro il termine di validità della patente estera da convertire. I documenti necessari da presentare presso gli uffici della Motorizzazione :
Patente estera originale  in visione, in corso di validità e relativa fotocopia fronte-retro;
Modello TT 2112  (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
Attestazione di versamento  di € 5.16 (ex Lit.10.000) sul c/c 9001;  di € 20.66 (ex Lit.40.000) sul c/c 4028 
2 foto  recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;

Certificato medico in bollo

   (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della Strada

Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari,

  è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana.

 Qualora sia richiesta la conversione di una patente di guida di un paese extracomunitario  

è dovuta anche la traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa qualora non conforme al modello previsto dagli accordi di Ginevra e attestazione di autenticità. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui è stata emessa la patente, o dalla rappresentanza in Italia del paese che ha rilasciato la patente; quest’ultima deve essere convalidata dalla Prefettura di competenza; traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio

Per i titolari di patenti di guida in corso di validità rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta, ma è possibile ottenerne il riconoscimento, presentando:

  • un’autocertificazione in carta semplice, in cui si dichiari la propria residenza anagrafica in Italia;

  • attestazione di versamento di € 10.33 (ex Lit.20.000) sul c/c 4028 e di € 5.16 (ex Lit.10.000) sul c/c 9001;

  • se tra la data di rilascio di una patente rilasciata da altro Stato membro e quella di presentazione della richiesta intercorre un periodo di tempo superiore o uguale al periodo di validità stabilito per la specifica categoria, occorre anche un certificato medico così come sopra descritto.

 

 

n.b.: il sito può contenere errori di battitura, di interpretazione o valutazione non voluti. L'unica fonte attendibile è data dalla Legislazione Vigente in merito.
 
La CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA o RICONOSCIMENTO PATENTE UE può realizzarsi solo per gli Stati i cui documenti di guida sono convertibili. La  verifica della reciprocità di trattamento  non è necessaria nel caso di conversione  patente di guida rilasciata per conversione di patente italiana (anche se con uno Stato extracomunitario con cui non sussiste reciprocità di trattamento - ad esempio Italiani emigrati in Argentina con patente Italiana ed ora ritornati in Italia con patente Argentina). 

VEDI NORMA GENERALE PER EXTRACOMUNITARI