Attualità
La Suprema Corte di Cassazione ha detto No! Non è più reato guidare il "cinquantino" senza patente perché sospesa o revocata dal Prefetto!
Per la Suprema Corte di Cassazione, non commette reato il soggetto che sottoposto a misura di prevenzione, viene fermato dalle forze dell'ordine, alla guida di un motorino senza patente perché sospesa o revocata. La sentenza n.36648/2019 sancisce che non commette reato chi, sottoposto a misura di prevenzione, guida un qualsiasi ciclomotore senza patente. La guida di un ciclomotore non integra gli estremi del reato di cui all'Art. 73 DLG n. 159/2011 da parte di soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale che conduca senza patente - o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata - non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dalla suddetta normativa. La depenalizzazione applicata in materia vale anche in questo caso, perché i ciclomotori fino a 50 cc, i cosidetti “cinquantini” non sono considerati "motoveicoli" a tutti gli effetti (anche se dal 2013 è previsto l'obbligo della patente di guida anche per tali mezzi). Un “sorvegliato speciale” con obbligo di soggiorno, si poneva alla guida di un ciclomotore, senza patente perché revocata e senza assicurazione. La sentenza per quanto riguarda la condotta della guida senza patente, ridetermina la pena in una sanzione amministrativa di appena 1000 euro. Morale della triste “favola” all'italiana, nessun reato per chi, anche sottoposto dallo Stato a misura preventiva, guida un motorino senza regolare patente e copertura assicurativa. La Cassazione, nell'accogliere il ricorso dell'imputato, conclude che in mancanza di un nuovo intervento normativo, restano immutate le distinzioni riguardanti le categorie dei motoveicoli e dei ciclomotori, con l'effetto che la platea dei destinatari della norma incriminatrice in esame non può ritenersi suscettibile di ampliamento sulla scorta di una esegesi sistematica spinta al punto da includere nella sfera disciplinare anche i conducenti dei ciclomotori per il solo fatto che pure per loro è ora necessario il conseguimento del titolo per l'abilitazione alla guida, ove poi il titolo manchi o sia stato revocato per l'effetto della misura di prevenzione. Va dunque, ritenuto che estendere l'applicazione delle leggi vigenti, anche ai prevenuti, sorpresi alla guida di ciclomotori senza patente, sarebbe approdo contrario all'insuperabile divieto di analogia in "malam partem" in materia penale risultante dall'Articolo 1 del Codice Penale, dall'Articolo 14 disp. prel. del Codice Civile e dall'Art. 25 della Costituzione. Tutto chiaro?
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