Patentino Ciclomotore (CIGC)
A decorrere dal 19 gennaio 2013, i CIGC già rilasciati entro la data del 18 gennaio 2013:
• mantengono la loro validità su territorio nazionale (vedi art. 25, comma 1, D.L.gs. n. 59 del 2011 );
• sono sottoposti alla disciplina della patente AM (vedi art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 59 del 2011 );
• sono sostituiti con patente AM, in caso dì richiesta dì duplicato a qualunque titolo (conferma di validità, deterioramento, smarrimento, furto, distruzione) (vedi art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 59 del 2011 ).
Inoltre, dal 19 gennaio 2013, qualora un titolare dì CIGC, conseguito prima voglia condurre ciclomotori a due o tre ruote o quadricicli leggeri in ambito UE o SEE, richiede un duplicato dello stesso, affinché l’UMC emetta una patente AM.
NORMATIVA VALIDA SINO AL 18 gennaio 2013
dal 19 gennaio 2013 il "patentino ciclomotore" diviene PATENTE AM
Normativa non più IN VIGORE dal 19 gennaio 2013
Requisiti
Per la guida dei ciclomotori occorreva sino al 18 gennaio 2013:
aver compiuto 14 anni di età;
essere in possesso di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) o, in alternativa, di patente di guida .
Non prevedendo una foto di riconoscimento del suo titolare, per la circolazione, occorrera' avere al seguito un idoneo documento di riconoscimento.
Occorre non confondere il "patentino per ciclomotori" paragonandolo ad una diversa categoria di patente di guida. Questa abilitazione era vista dal codice della strada - come un "Certificato di Idoneita'", un'abilitazione, il cui metodo di conseguimento e sanzionatorio aveva una precisa e spesso diversa previsione. Impropriamente (e per comune linguaggio) viene chiamato "patentino per il ciclomotore".
Ora, dal 19 gennaio 2013 - data di recepimento della Direttiva "2006/126/CE" in materia di patenti di guida - si è previsto che per la guida dei ciclomotori è necessario conseguire una vera e propria patente, denominata PATENTE “AM”.
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Normativa non più IN VIGORE dal 18 gennaio 2013
Il conseguimento del CIGC avveniva sino al 18 gennaio 2013:
mediante frequenza di apposito corso presso le autoscuole o presso le scuole di istruzione secondaria e superamento di esame a quiz cartacei, con la presentazione di apposita domanda corredata di certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici; Esame pratico per coloro che hanno avanzato domanda per il conseguimento del CIGC a far data del 01 prile 2011 ( Esame di pratica. Modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore Esami, Foglio Rosa - istruzioni operative )
per i candidati già maggiorenni al 30.9.2005, in esenzione d’esame, previa presentazione all’UMC di apposita domanda corredata di certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell’attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola.
per il conseguimento del CIGC è obbligatorio ottenere il certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A rilasciato, ai sensi dell'art. 119 CDS da uno dei medici abilitati alla certificazione per patenti o dalla Commissione medica locale, nei casi previsti. Il comma 1-bis, introdotto all’art. 5 del DL 30.6.2005 n. 115, dalla legge di conversione 17.8.2005 n. 168, ha previsto che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita oppure alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal DTT.
La conferma di validità è effettuata con le stesse scadenze previste per la patente di categoria AM, secondo modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Per tutti i certificati conseguiti dopo il 4.8.2009, è richiesto anche il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 120 CDS. Il certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, deve essere rilasciato, ai sensi dell'art. 119 CDS, da uno dei medici abilitati alla certificazione per patenti o dalla Commissione medica locale, nei casi previsti. L'obbligo di presentazione del certificato di idoneità psicofisica riguarda anche le richieste di duplicato del CIGC.
i titolari di CIGC sono tenuti a restituirlo ad un UMC all’atto del conseguimento di una patente.
Chi non poteva conseguire il patentino:
il conducente già munito di patente di guida, anche se scaduta di validità o sospesa;
chi è incorso nella REVOCA della patente di guida (per stupefacenti o ebbrezza, mancanza dei requisiti morali....)
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