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Normative

Revoca della patente di guida
Data pubblicazione : 2012-02-27

Dopo la revoca della patente di guida, se ripresa con i dovuti modi, si diventa neopatentati?  Come conseguire una nuova patente di guida, a seguito della revoca di altra già posseduta, ed il rispetto dei limiti per neopatentati, cambiano in relazione ai motivi che hanno determinato la revoca stessa.

Revoca della patente di guida

Le modalita' per riprendere la patente di guida,  a seguito della revoca di altra già posseduta, cambia in base ai motivi che hanno causato la revoca stessa. Annullare la patente di guida può avvenire, tra l'altro,  ai sensi degli artt. 130 o 219 del Codice della Strada. 

 

La revoca ex ART. 130 CDS e'  disposta da un Ufficio della Motorizzazione Civile. In questo caso,  se sono cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento stesso, l'interessato può conseguire una nuova patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' e senza applicarsi  le disposizioni relative ai neopatentati.

 

La revoca ex  ART. 219 CDS   e' disposta dal Prefetto. In questo caso l'interessato può conseguire una nuova patente di guida solo quando siano trascorso almeno un periodo ben preciso. Al conseguimento della nuova patente di guida dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità e quindi il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia per i neopatentati,  comprese quelle relative alla gestione dei punti:

  • due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca,
  • tre anni dalla data di accertamento del reato, se la revoca è disposta per violazione degli articoli 186, 186-bis o 187 CdS,
  • Sulla nuova patente non dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente e la data abilitazione coinciderà con la data rilascio della nuova patente.
  • nessun diritto acquisito può essere vantato, né riconosciuto, con riferimento alla patente di categoria A.

Si riporta la circolare Ministeriale che fornisce chiarimenti in merito.

------------------------------

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

 

Prot. n. 5262     Roma, 23 febbraio 2012

OGGETTO: Riconseguimento di patente di guida a seguito della revoca di altra già posseduta.
 

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla diversa disciplina derivante dall'applicazione di un provvedimento di revoca della patente emesso ai sensi dell'articolo 130 CdS , ovvero ai sensi dell'articolo 219 CdS, nel caso in cui il destinatario di tale provvedimento intenda riacquisire un titolo abilitativo alla guida.
REVOCA EX ART. 130 CDS :
- è sempre disposta da un Ufficio della Motorizzazione;
- l'interessato può conseguire una nuova patente di guida allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento;
- l'interessato può conseguire direttamente una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti di categoria C, D ed E;
- alla nuova patente non si applicano le disposizioni relative ai neopatentati, nemmeno con riferimento alla gestione del punteggio.

Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente.
REVOCA EX ART. 219 CDS:
- è emesso dal prefetto del luogo della commessa violazione, che dà comunicazione dell'ordinanza all'UMC competente territorialmente;
- l'interessato può conseguire una nuova patente di guida solo quando siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca; dovranno trascorrere almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, se la revoca è disposta per violazione degli articoli 186, 186-bis o 187 CdS;
- ai fini del conseguimento della nuova patente di guida dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116 CdS;
- in relazione alla nuova patente conseguita, il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia di neopatentati, ivi comprese quelle relative alla gestione del punteggio.

Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente non dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente e la data abilitazione coinciderà con la data rilascio della nuova patente.
Si richiama infine l'attenzione sulla circostanza che, in nessun caso, dal conseguimento per esame di una nuova patente di guida, a seguito di revoca di quella precedentemente posseduta, potrà derivare l'abilitazione alla guida di veicoli della categoria A, qualora quella precedentemente posseduta fosse a tal fine idonea.
Infatti, ai sensi di quanto disposto dalla tabella dell'allegato IV del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e di recepimento della direttiva 2000/56/CE", la patente di categoria B:
- abilitava i titolari della stessa alla guida di veicoli della categoria A nell'ambito dei Paesi appartenenti all'UE ed al SEE, se conseguita prima del 1 gennaio 1986; ovvero
- abilitava i titolari alla guida dei predetti veicoli di categoria A esclusivamente entro l'ambito del territorio nazionale, se conseguita dopo tale data ma prima del 25 aprile 1988.

Nei casi di conseguimento per esame di nuova patente dopo un provvedimento di revoca, tuttavia, poiché la data di conseguimento della stessa è evidentemente successiva alle predette date, nessun diritto acquisito può essere vantato, né riconosciuto, con riferimento alla patente di categoria A.

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli

 

 

patente di guida revoca patente di guida

patente di guida integrazione circolare 5262

Commenti dei lettori
5 commenti presenti
  • Lorenzo Falco

    04-02-2014 01:17 - #5
    Mi hanno revocato la patente b-c nel 2011 perché guidavo uno ciclomotore con la stessa scaduta ero in visita alla commissione medica per prendere l' idoneità, idoneità poi presa su una patente che gia' non esisteva più quindi 400 euro buttati al vento perché tanto costano le visite che la commissione impone, in più il prefetto mi ha vincolato dal ripetere la commissione quindi non solo gia' ho avuto la fregatura di essere idoneo su una patente che non avevo ma devo ripetere la commissione per una patente che non ho sono passati tre anni sono disoccupato perché senza patente dove trovo lavoro visto che vivo in poccolo paese ma questa é un altra storia perché quello che non mi scende giù ce gente che uccide sotto l effetto dell alcool e dopo poco li ritrovi alla guida e io per una canna sono stato privato di un qualcosa che ti permette di avere una vita normale non è assolutamente corretto non tenere conto di una idoneità data su una patente che non esisteva più e ora tornare a scuola guida e ripetere la commissione per potere fare l esame scritto sono disoccupato proprio perché non ho la patente e ora ci vogliono 1000 euro per riprenderla tra scuola guida e visite mediche so per certo che non si sono prese in considerazione le mie domande sul perché di tutto questo quindi invito qualcuno dell'organo competente a prendere in considerazione questa mia richiesta di aiuto perché se il loro scopo é fare in modo che io non faccia uso di cannabinoidi ci sono le strutture statali non a pagamento...confido in una vostra cortese risposta e vi ringrazio anticipatamente.
  • jeorge

    08-10-2013 04:15 - #4
    Ciao a tutti..sono neopattentato..a me mi hanno fermato 6 mesi fa in stato di ebrezza e mi hanno sospeso la patente per 8 mesi..e ora mi hanno fermato senza patente cioe stavo aspetando ke me la ridavano mi ahnno fermato per un controlo e me l anno revocata tolta proprio..volevo sapere fra quanto la posso rifare da capo..xk penso ke la devo proprio ri fare a scuola guida..vuoi sapete fra quanto posso ...grazie mille
  • elpar

    15-01-2013 12:08 - #3
    ciao a tutti, a novembre mi hanno ritirato la patente per un anno, il mio tasso era 1.51 a febbraio ho le visite mediche e a marzo, la visita in commissione. è possibile richiedere la patente a ore? dopo la visita medica in commissione? e quando riavrò la patente, diventerò neopatentata, la macchina che dovrei guidare è di cilindrata 1.6 e kW 140 posso guidare la mia macchina o dovrei cambiarla, visto che un neopatentato non può guidare una macchina con kW cosi alti?? grazie
  • elpar

    15-01-2013 09:55 - #2
    ciao a tutti, a novembre mi hanno ritirato la patente per un anno, il mio tasso era 1.51 a febbraio ho le visite mediche e a marzo, la visita in commissione. è possibile richiedere la patente a ore? dopo la visita medica in commissione? e quando riavrò la patente, diventerò neopatentata, la macchina che dovrei guidare è di cilindrata 1.6 e kW 140 posso guidare la mia macchina o dovrei cambiarla, visto che un neopatentato non può guidare una macchina con kW cosi alti?? grazie
  • daniel

    01-10-2012 09:55 - #1
    buongiorno .sonno un ragazzo romeno che lavoro in italia .io ho convertito la patente in it .mi anno beccato bevuto ,due volte dopo di che mi anno tolto punti e annullamento della patente .vorrei sapere adesso posso fare la scola guida ? sonno passati 4 messi grazie .
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