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CONVERSIONE PATENTE ESTERA ITALIA - BRASILE

 

 Accordo in materia di Conversione Patenti di guida tra Italia e Brasile

 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’Accordo tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, definito con Scambio di Note, entrerà in vigore il giorno 13 Gennaio 2018.           

 
L’Accordo ha validità di 5 anni e cesserà i suoi effetti il giorno 13 GENNAIO 2023!
 
Le domande di conversione di patenti brasiliane, in corso di validità potranno essere accettate a decorrere da LUNEDI 15 GENNAIO 2018. Pertanto solo in tale data potranno essere accettate richieste di conversione patenti di guida brasiliane eventualmente scadute il 13 e il 14 Gennaio 2018. 
 
Si allega alla presente la Nota Verbale della Parte italiana che insieme a quella della parte brasiliana costituisce il sopra citato Accordo. 
 
Solo per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell’ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato nella versione completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione. Non sono inclusi i modelli di patente di guida italiani. 
 
 
 
- n. 2 "Tabelle di equipollenza" per stabilire l’equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due parti contraenti;
 
- Elenco “Modelli di patenti di guida” che individua i modelli di patenti di guida italiani e quello brasiliano da ritenere validi ai fini della conversione. Tale elenco è integrato dall’immagine a colori del modello di patente brasiliana indicato nello stesso;
 
- Modello 1, redatto in due lingue (portoghese-italiano), da utilizzare per lo scambio d’informazioni prima di effettuare la conversione delle patenti di guida italiane (art. 8 dell’Accordo); 
 
- Modello 2, redatto in due lingue (italiano-portoghese), da utilizzare per lo scambio d’informazioni prima di effettuare la conversione delle patenti di guida brasiliane (art. 8 dell’Accordo).  
 
Le predette Tabelle, ovvero: l’elenco “Modelli di patenti di guida” ed i formulari bilingue “Modello 1” e "Modello 2”, costituiscono gli allegati tecnici dell’Accordo in oggetto potranno essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di note.     
 
La conversione delle patenti di guida brasiliane, senza esami, sarà effettuata dagli Uffici della Motorizzazione, in conformità alla II TabellaDetta Tabella stabilisce che si rilasciano per conversione solo patenti valide per le categorie A e oppure B, anche se la patente di cui è richiesta la conversione è valida per altre categorie (art.6 dell’Accordo). Pertanto per ottenere categorie diverse dalle A e oppure B dovranno essere superati gli specifici esami previsti dalle normative vigenti.
 
Si ribadisce che la conversione potrà essere effettuata solo per le patenti brasiliane redatte sul modello individuato nell’elenco “Modelli di patenti di guida” e di cui per gli Uffici operativi della Motorizzazione e per le forze dell’ordine è trasmessa l’immagine a colori. 
 
Ovviamente eventuali modifiche, concernenti la possibilità di convertire anche patenti di guida brasiliane redatte su modelli diversi, successivamente emessi dall’autorità competente, saranno comunicate con specifica "Circolare di Aggiornamento".
 
In allegato all’istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovranno essere altresì prodotte la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente stessa.
 
La patente brasiliana esibita in originale per la richiesta di conversione non deve essere ritirata all’atto del deposito dell’istanza. Presso l’Ufficio della Motorizzazione viene trattenuta solo la fotocopia della stessa. 
 
Nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente che ha richiesto la conversione può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell’art. 135 del Codice della Strada) o all’estero con la propria patente brasiliana. 
 
L’originale della patente deve essere ritirato all’atto della consegna del documento italiano ottenuto per conversione, come peraltro è previsto dall’Art. 7 dell’Accordo.
 
Fa eccezione il caso in cui la patente da convertire sia in possesso di codesti Uffici della Motorizzazione poiché trasmessa ai sensi dell’Art. 135, comma 14 del Codice della Strada dalle competenti Prefetture o direttamente dalle Forze di Polizia che hanno rilevato l’infrazione.
 
In tale fattispecie, la patente dovrà rimanere presso codesti Uffici fino al compimento della procedura di conversione, ovvero fino all’eventuale applicazione della Circolare Prot. 29095/08.03 del 16 Dicembre 2015, nel caso in cui non possa procedersi alla conversione. 
 
Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti e subito dopo di procedere (ai sensi dell’Art. 8 dell’Accordo) con la richiesta d’informazioni relative alla patente da convertire, avvalendosi del Modello 2. La procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta dell’autorità brasiliana. 
 
Il Modello 2, opportunamente compilato nella prima parte, denominata "Richiesta", dovrà essere inviato tramite posta elettronica, alla competente autorità estera all’indirizzo di seguito indicato: cnh.italia@cidades.gov.br 
 
La competente autorità estera dovrà fornire la dovuta risposta direttamente all’Ufficio della Motorizzazione richiedente, completando la seconda parte, denominata "Risposta", dello stesso Modello, al fine di agevolare le procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione, si trasmette il citato modello per la richiesta d’informazioni anche in formato word
 
Per facilitare la lettura della patente di guida brasiliana ed in particolare la compilazione del Modello 2 da parte di codesti Uffici, si fa presente quanto segue.
 
Nella patente di guida brasiliana (CNH Carteira Nacional de Habilitação) viene indicato prima il nome e poi di seguito i cognomi del conducente (in Brasile è comune l’uso di più di un cognome).
 
Il numero riportato sotto la fotografia “numero del registro” identifica inequivocabilmente il conducente e lo accompagna tutta la vita.
 
Nel documento sono inoltre indicati:
 
- il numero d’identificazione nazionale, “Número do Espelho da Habilitaçã” riportato a  sinistra della fotografia;
 
- il numero d’identificazione statale del singolo Stato federato della Repubblica, ovvero il “Número de RENACH” riportato a destra dello spazio previsto per la firma, generato ad ogni  rilascio del documento. 
 
Per la compilazione del Modello 2, si ritiene opportuno che per individuare la patente di cui si chiedono informazioni siano riportati tutti i numeri suindicati; al fine di permettere un  controllo puntuale da parte dell’autorità estera. 
 
Sempre ai sensi dell'Art. 8, solo in casi particolari, in cui dopo lo scambio d’informazioni effettuato con i formulari bilingue sorgano ulteriori dubbi sulla patente da convertire, codesti Uffici potranno rivolgersi alla rappresentanza diplomatica brasiliana presente in Italia, di seguito indicata:     
 
 
Ambasciata del Brasile
Piazza Navona, 14 - 00186 Roma
Tel.: 06-683981 - Fax: 06-6867858
E-mail: brasemb.roma@itamaraty.gov.br 
 
 
All’indirizzo sopraindicato dovranno essere restituite le patenti brasiliane in originale convertite in Italia, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, ai sensi dell’Art. 7 dell’Accordo.
 
Non si potrà quindi procedere alla consegna della patente di guida italiana nel caso non venga depositata la patente brasiliana in originale, anche se esibita in precedenza. 
 
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (Art. 4 dell’Accordo).
 
Nel rispetto dell’Art. 5 dell’Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti brasiliane conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti brasiliane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
 
Si richiama l’attenzione sull’Art.4, paragrafo 3 dell’Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente rilasciata in Brasile residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell’istanza.
 
Analoga disposizione è reciprocamente prevista (Art. 4-paragrafo 4) nel caso di conversione di patente italiana in Brasile. Pertanto, in presenza di titolari di patente brasiliana con residenza superiore a 4 anni, gli Uffici della Motorizzazione informano i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all’interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della Strada) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici. Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella brasiliana. Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente perde l’abilitazione alla guida, poiché la patente brasiliana, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all’Autorità di rilascio (art. 7 dell’Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell’art. 130 del Codice della Strada. Pertanto si suggerisce di far apporre all’utente una firma, per presa visione, in calce ad una comunicazione del tipo:  
 
“Contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente stessa ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3 dell’Accordo Italia - Brasile.” 
 
In caso di mancato superamento degli esami di revisione, la patente italiana verrà revocata (ai sensi dell'Art.130 del Codice della Strada).
 
La patente brasiliana oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa (art. 7 dell’Accordo Italia-Brasile). La presente comunicazione vale come avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
 
Tale comunicazione è necessaria per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione. La stessa può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, o meglio su foglio a se stante da trattenere agli atti dell’Ufficio e di cui potrà essere rilasciata copia all’interessato.  
 
 
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Si ribadisce il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07  del 3 Luglio 2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell’ordine.  
 
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Si trasmette l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Gli aggiornamenti riguardano il Brasile e l’Ecuador, infatti il primo è inserito nell’elenco per l’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto, mentre il secondo è espunto dall’elenco stesso poiché, come noto, il relativo Accordo non è più valido dal 12.03.2017. Si osserva che la redazione è stata realizzata con modalità differente dalle precedenti al fine di consentire l’immediata distinzione tra gli Stati appartenenti all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo e quelli extracomunitari,per i quali si applicano normative differenziate. Si ricorda agli Uffici della Motorizzazione in indirizzo di aggiornare opportunamente i propri siti istituzionali.  
  
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
Dott. Ing. Sergio Dondolini 
 
 
 
 
 
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