CONVERSIONE PATENTI DI GUIDA ESTERE
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Premessa
Tutte le PATENTI DI GUIDA rilasciate dagli Stati appartenenti all’Unione Europea sono equiparate per legge alle patenti italiane.
Il titolare di Patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all'Art. 7 della Direttiva 2006/126/CEE può circolare munito del proprio documento fino alla sua scadenza.
Alla scadenza del periodo di validità sarà possibile rivolgersi (di persona o tramite delegato) all'Ufficio della Motorizzazione Civile e richiedere la Conversione della Patente Estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità.
La conversione potrà essere richiesta alla scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente potrà scegliere se attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo (non presentando il certificato medico relativo alla conferma di validità della categoria richiesta in conversione), ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda un nuovo certificato medico.
Il titolare di PATENTE DI GUIDA UE acquisita la residenza “normale” in Italia:
- dovrà convertirla (rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera) dopo 2 anni dalla residenza se la patente è senza limiti di validità amministrativa (dal 19 Gennaio 2013 - Prot. n. 6946 del 26 Marzo 2014);
- dovrà convertirla prima della revisione disposta a carico del titolare.
Nb) Non potranno essere convertite le patenti estere ottenute in sostituzione di un documento estero, non convertibile in Italia.
I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro, che acquisiscono la residenza in Italia, dovranno osservare le leggi italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
Per determinare la data di scadenza della patente di guida comunitaria occorre far riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia calcolandone la scadenza in funzione dell’età del conducente e della categoria di patente posseduta.
La traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata da:
a) traduttore ufficiale con giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario, ad un notaio o chiunque sia in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo in lingua straniera;
b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
La richiesta per la Conversione Patente di Guida dovrà essere presentata:
- entro il termine di validità della Patente Estera da convertire;
- da cittadini esteri con residenza italiana entro 4 anni (secondo la Circolare Prot.n.47905/23.18.01 del 28 Maggio 2010), pena la richiesta di revisione patente di guida, nuovi esami quiz ed esami di pratica, poiché il mancato esercizio alla guida per un periodo di 3 anni farà decadere automaticamente l'idoneità tecnica e psicofisica alla guida (secondo l'Articolo 128 del Codice della Strada);
- da cittadini muniti di Patente estera originale, in corso di validità e relativa fotocopia fronte retro;
- corredata dal "Modello TT 2112" (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- corredata dalla ricevuta di versamento sul C/C 9001;
- corredata dalla ricevuta di versamento sul C/C 4028;
- corredata da n.2 foto formato tessera recenti su fondo bianco, a capo scoperto, stampate su carta non termica;
- corredata dal certificato medico in bollo e relativa fotocopia, con fotografia originale, rilasciato da un medico di cui all'Art. 119 del Codice della Strada;
Nb) qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana. Qualora sia richiesta la conversione di una patente di guida di un paese extracomunitario è dovuta anche la traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa qualora non conforme al modello previsto dagli accordi di Ginevra e attestazione di autenticità con eventuale attestato di autenticità.
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Possono essere convertite in Patenti di Guida italiana anche le licenze conseguite nei paesi EXTRA UE (EXTRA COMUNITARI).
ELENCO STATI EXTRA UE CHE RILASCIANO PATENTI CONVERTIBILI IN ITALIA!
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ELENCO STATI EXTRA UE CHE RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CONVERTIBILI IN ITALIA SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI:
- CANADA: personale diplomatico e consolare;
- CILE: diplomatici e loro familiari;
- STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari;
- ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari.
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