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Normative

Posso circolare con la fotocopia della Patente B?

E' possibile circolare in strada avendo a bordo solo le fotocopie autenticate della patente di guida, dell'assicurazione e della carta di circolazione?

Posso circolare con la fotocopia della Patente B?
Non è possibile circolare con una licenza di guida non originale e nemmeno in copia autenticata!

 

Nel merito della "vexata quaestio" l'Art. 180 del nuovo Codice della Strada parla chiaro, o meglio prevede che durante la circolazione di autoveicoli a motore e dei rimorchi, i documenti di circolazione: quali patente di guida e quelli comprovanti l'assicurazione del mezzo, debbano sempre trovarsi a bordo in originale.

In seguito alla semplificazione amministrativa introdotta dalla Legge 214/2003, solo per i veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, il libretto di circolazione può essere sostituita dalla fotocopia autenticata.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Art.180 comma 4 del Codice della Strada, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal medesimo proprietario.

E' pertanto consentita la circolazione con fotocopia della carta di circolazione anche ai veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali individuati ai sensi dell'Art. 1 della Legge 146/1990.

  

Art. 180: "Possesso dei documenti di circolazione e di guida".- Dlgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

 

1) Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti psico-fisici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'Art.115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

 

2) La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta. Se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

 

3) Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'Art.82.

 

4) Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

 

5) Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

 

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 a 170 euro. Quando si tratta di ciclomotori e scooter la multa comminata è da 25 a 100 euro.

 

7) Chiunque senza giustificato motivo non ottemperi all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1700 euro. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

 

 

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