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Da Gennaio le multe stradali sono aumentate dello 0,1%!

Da Gennaio è scattato puntuale l'aumento sulle multe stradali, per effetto degli arrotondamenti e degli "adeguamenti" all’inflazione, corrisponderanno a circa 2 euro in più sulle sanzioni fino a 1000 euro!

Da Gennaio le multe stradali sono aumentate dello 0,1%!
Da Gennaio è partito puntualissimo il rincaro sulle tariffe delle multe stradali!

Il 1° Gennaio 2017 è partito, puntualissimo come un orologio svizzero, il rincaro dello 0,1% sulle tariffe delle multe stradali, per effetto dei vari arrotondamenti e adeguamenti all’inflazione che non c'è, corrisponderà a circa 2 euro in più sulle sanzioni fino a 1000 euro. Colpa dell'Erario e dell'Art.195 del nuovo Codice della Strada che prevede rincari sulle multe con cadenza biennale. Aumenti di legge, per chi guida e pure legge, che vengono calcolati sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fornito dalle statistiche Istat. Non tutte le multe saranno "interessate" all’aumento, quelle a seguito delle depenalizzazioni del 2016 non cambieranno. L’Art.195 riguarda solo le sanzioni amministrative e non quelle penali come lo stato di ebbrezza. L'ammenda per “eccesso di velocità”, ad esempio, superiore ai 50 km orari passerà da 828 euro a 830 euro, rincari da 2 a 5 euro per le contravvenzioni oltre i 2mila euro, come per gli autoveicoli con targa contraffatta, con la sanzione che passa da 2mila euro a 2006 euro. Vi riporta tutto? Tutto chiaro? Nient'affatto! Con l'inflazione che da parecchi anni è intorno allo 0 "tondo tondo" o addirittura negativa, gli ultimi aumenti tariffari sono totalmente ingiustificati e gli importi delle multe, al limite dovrebbero adeguarsi al ribasso. Qual'è il Vs pensiero in proposito? Di seguito, intanto Vi trascriviamo fedelmente il nuovo articolo del Codice "incriminato"...

 

Art. 195 Codice della Strada: “Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

“La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 20 ed il limite massimo generale di euro 9296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell’Art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

 
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
 
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli Artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 e 178 sono aumentate di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’art.6-bis del Dl 3 Agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160 del 2 Ottobre 2007 e successive modificazioni. 
 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni 2 anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei 2 anni precedenti.
 
Entro il 1° Dicembre di ogni biennio, il Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro, dei Lavori pubblici, dei Trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° Gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
 
A decorrere dal 1º Gennaio 2005, le sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornate ai sensi del comma 3, sono oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite".
 
 

 

 

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